Abstract La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. II civile, 6 ottobre 2025, n. 26813, interviene in modo significativo in materia di divisione ereditaria, offrendo rilevanti chiarimenti sul corretto ambito applicativo dell’istituto dei prelevamenti in natura – disciplinato dall’articolo 725 c.c. – in particolare nei casi in cui la divisione coinvolga coeredi donatari e coeredi non donatari. L’analisi che segue si concentra sulla portata applicativa dell’articolo 725 c.c. e sul principio di parità qualitativa che deve governare i rapporti tra coeredi in sede di divisione. Il caso La controversia trae origine dalla divisione dell’eredità della de cuius, alla quale erano chiamati i tre figli Tizio, Caio e Sempronio – quest’ultimo rappresentato dai propri eredi – ciascuno per la quota di un terzo. Con sentenza di primo grado, il Tribunale di Venezia ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando a Tizio, a Caio e agli eredi di Sempronio un terzo di un fondo agricolo (il “Fondo Agricolo”), e condannando Caio al pagamento di un conguaglio in favore degli eredi di Sempronio. Avverso tale decisione, gli eredi di Sempronio hanno proposto appello, deducendo, inter alia, di avere diritto all’assegnazione integrale dei beni relitti, in quanto Tizio e Caio avevano già trattenuto e successivamente alienato a terzi i beni loro donati in vita dalla de cuius, attribuiti per due terzi a Caio e per un terzo a Tizio. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1793/2020, ha disposto la divisione dell’asse ereditario in parti uguali tra i tre figli, attribuendo a ciascuno un terzo, e ha stabilito che le donazioni ricevute in vita da Tizio e Caio dalla de cuius dovessero essere imputate per collazione alle rispettive quote ereditarie, quali anticipazioni di eredità, al fine di ristabilire l’equilibrio tra i coeredi. Determinato il valore della massa ereditaria e quantificata la quota di spettanza di ciascun coerede, la Corte territoriale ha accertato che Caio aveva ricevuto beni di valore eccedente la propria quota. Di conseguenza, ha ritenuto che il prelievo in natura dei beni relitti spettasse, ai sensi dell’articolo 725 c.c., sia a Tizio sia a Sempronio. In applicazione di tale criterio, ha attribuito a Tizio, a integrazione di quanto già ricevuto per donazione, un terzo del Fondo Agricolo e agli eredi di Sempronio i restanti due terzi del Fondo Agricolo, ponendo a carico di Caio un conguaglio a favore degli eredi di Sempronio. Avverso la sentenza d’appello, gli eredi di Sempronio hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’articolo 725 c.c. Essi hanno sostenuto che il diritto al prelievo in natura dei beni relitti spetta esclusivamente al coerede non donatario, allorché i coeredi donatari abbiano effettuato la collazione per imputazione. Secondo i ricorrenti, nella fattispecie tale diritto avrebbe dovuto essere riconosciuto solo agli eredi di Sempronio, unico erede non donatario, e non anche a Tizio e Caio, entrambi beneficiari di donazioni, con Caio destinatario, peraltro, di attribuzioni di valore superiore alla quota di sua spettanza. La pronuncia La pronuncia in esame si concentra sull’applicabilità dell’articolo 725 c.c. e, in particolare, sul principio di parità qualitativa che deve regolare i rapporti tra coeredi in sede di divisione. La Corte di Cassazione richiama l’articolo 725 c.c., secondo il quale: “Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”. Secondo l’interpretazione della Suprema Corte, la norma mira a ristabilire la par condicio tra gli eredi, riconoscendo ai coeredi a cui è dovuta la collazione ciò che avrebbero ricevuto se anche a loro fossero stati donati i beni, attraverso un prelievo formato, per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio giurisprudenziale – ormai pacifico – secondo il quale la collazione per imputazione e i prelevamenti compensativi assumono una funzione preliminare rispetto alle operazioni divisionali; pertanto, il progetto di divisione della massa ereditaria deve essere eseguito considerando esclusivamente i beni residui dopo i prelevamenti effettuati dai coeredi non donatari, al fine di garantire parità rispetto ai coeredi donatari che hanno eseguito la collazione per imputazione. Nella fattispecie, la sentenza impugnata, pur avendo correttamente fatto riferimento al valore dei beni al momento dell’apertura della successione, ha erroneamente determinato una diseguaglianza qualitativa tra eredi donatari ed erede non donatario. In particolare, a fronte del fatto che i tre fratelli erano eredi per la quota di un terzo ciascuno, sono stati attribuiti agli eredi di Sempronio i due terzi del Fondo Agricolo, mentre a Tizio, già beneficiario di una donazione, è stato attribuito un ulteriore bene in natura pari a un terzo del Fondo Agricolo. In questo modo, la sentenza non ha tenuto conto che, in ragione della donazione ricevuta dai coeredi Tizio e Caio, al coerede Sempronio – e per lui ai suoi eredi – spettava il diritto al prelievo del bene relitto nella sua interezza, salvi i versamenti dell’eccedenza a carico di Caio a favore degli altri coeredi. Solo questa soluzione avrebbe garantito la parità di trattamento non solo quantitativa, ma anche qualitativa, tra coeredi non donatari e coeredi donatari, considerato che entrambi i coeredi Tizio e Caio avevano beneficiato di donazioni di valore superiore rispetto all’unico bene residuo da dividere. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e, conseguentemente, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Venezia affinché applichi i principi enunciati. Conclusioni L’ordinanza conferma un principio fondamentale per la pratica successoria e divisoria: la collazione per imputazione e il prelievo ex articolo 725 c.c. non servono solo a riequilibrare il valore economico dei beni tra coeredi, ma anche a garantire una reale parità qualitativa. I prelievi, pertanto, devono essere effettuati prima dell’apertura delle operazioni divisionali e assicurare che i coeredi non donatari ricevano, per quanto possibile, beni della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. La pronuncia si inserisce coerentemente nella giurisprudenza consolidata, chiarendo ulteriormente la funzione perequativa degli istituti della collazione e del prelievo, e fornendo un riferimento pratico prezioso per la gestione delle divisioni ereditarie.