Abstract Con l’ordinanza n. 30569 del 20 novembre 2025 la Cassazione torna nuovamente ad esprimersi in favore dei contribuenti che rientrano nel c.d. “regime impatriati”, riconoscendo il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate anche in assenza di preventiva istanza al datore di lavoro. La nuova pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale il diritto all’agevolazione in parola spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa ratione temporis vigente, indipendentemente dalle formali modalità di richiesta. La vicenda Il caso di specie riguardava un contribuente, trasferitosi in Italia nel 2016, che aveva richiesto nella propria dichiarazione dei redditi il rimborso delle maggiori imposte versate dal datore di lavoro per gli anni di imposta dal 2016 al 2020, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. “regime impatriati”). L’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto il rimborso esclusivamente per il triennio 2018-2020, negando invece le somme relative alle annualità 2016 e 2017, in quanto l’adesione al regime sarebbe intervenuta tardivamente (con dichiarazione integrativa presentata oltre la scadenza ordinaria). Il contribuente presentava quindi istanza di rimborso e, decorso il termine di 90 giorni, impugnava il silenzio-rifiuto dinanzi alla Corte di merito. La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva l’impugnazione, ritenendo che l’agevolazione non fosse più fruibile a causa della mancata richiesta al datore di lavoro e della tardività della dichiarazione integrativa. In sede di appello i giudici riformavano integralmente la decisione, rilevando, per un verso, che nessuna norma di legge prevede la decadenza dal regime in caso di mancata attivazione tramite sostituto d’imposta e, per altro verso e ancor prima, che la presentazione di una dichiarazione integrativa tardiva non incide sulla possibilità di richiedere autonomamente il rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per Cassazione, sostenendo che la richiesta avanzata mediante dichiarazione integrativa tardiva non consentirebbe la fruizione dell’agevolazione, giacché il beneficio può essere esercitato – in tesi – solo attraverso la richiesta scritta al datore di lavoro oppure mediante opzione nella dichiarazione dei redditi presentata entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998. La decisione della Corte di cassazione La Suprema Corte, richiamando i propri precedenti conformi (Cass. n. 15234/2025 e n. 34655/2024), ha respinto il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, ribadendo un chiaro principio di diritto: in mancanza della previsione di una decadenza nella disciplina normativa è consentita la presentazione dell’istanza di rimborso anche se non è stata dimostrata la richiesta del contribuente di applicazione del beneficio al datore di lavoro. Il ragionamento dei giudici di legittimità poggia sul fatto che l’agevolazione “impatriati” non è subordinata a specifici adempimenti (prescritti, invece, dalla sola prassi amministrativa), ricollegandosi la decadenza dal regime alla sola ipotesi in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per un periodo di almeno due anni (art. 3 del DM 26 maggio 2016, recante le disposizioni attuative dell’art. 16 cit.). In altre parole, l’assenza di un divieto di rimborso – quantomeno prima dell’introduzione del comma 5-ter dell’art. 16 cit. – consente di affermare che la scadenza dei termini prescritti dalla prassi amministrativa (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E/20, §6) non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente al contribuente di attivare la procedura di adesione mediante il sostituto d’imposta, ponendo a carico del medesimo l’onere di agire per il rimborso delle maggiori imposte versate. MAG