Abstract La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 15234 del 7 giugno 2025, torna ad occuparsi dei requisiti necessari per accedere al regime di favore per i lavoratori c.d. “impatriati”, previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Al riguardo, la Suprema Corte ribadisce che le omissioni formali non pregiudicano l’accesso al beneficio fiscale. Pertanto, anche in assenza di una preventiva richiesta al datore di lavoro, resta possibile per il contribuente fruire dell’incentivo mediante successiva istanza di rimborso, proposta ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973 o direttamente nella dichiarazione dei redditi. Il caso La controversia origina dal ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della C.T.R. della Valle d’Aosta la quale, modificando la decisione di primo grado, ha accolto l’istanza di rimborso presentata da un contribuente in relazione alla maggiore IRPEF versata per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Regime impatriati). Il contribuente, cittadino di origine statunitense, aveva trasferito la propria residenza in Italia nel 2018, avendo assunto la qualifica di “Quadro” presso una società avente sede nel medesimo territorio. Ritenendo sussistere i presupposti di applicazione del regime di favore, il lavoratore aveva domandato il rimborso delle imposte versate per suo conto dal datore di lavoro, sostituto d’imposta, direttamente in dichiarazione. L’Agenzia delle entrate aveva rigettato la richiesta, contestando la mancata dimostrazione dei requisiti di legge e l’assenza di una valida opzione esercitata nei termini previsti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 31 marzo 2017. La decisione della Corte di cassazione Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha confermato il giudizio di secondo grado, favorevole al contribuente, ritenendo che la normativa (ratione temporis) non prevede decadenze perentorie, né subordina il beneficio alla formulazione di una richiesta al datore di lavoro. La Suprema Corte attinge, in particolare, alla prassi fornita in vigenza della normativa relativa ai c.d. “contro-esodati” (L. n. 238/2010), valorizzando il fatto che la disciplina non prevede una decadenza per omissioni formali. Sul punto, viene citato il chiarimento espresso dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2012, secondo cui “in via residuale, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973”. La Cassazione, implicitamente, afferma che tale principio si applica anche al Regime impatriati, atteso che l’art. 3 del DM 25 maggio 2016 – attuativo della medesima disciplina – ricollega la decadenza alla sola ipotesi in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni, e non già al mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla Prassi (i.e., esercizio della pretesa “opzione” tramite richiesta scritta al datore di lavoro, circ. Agenzia delle entrate n. 33/2020, §6). La pronuncia richiama poi l’ordinanza n. 34655 del 27 dicembre 2024, con la quale la Cassazione aveva precedentemente stabilito che il beneficio compete qualora, per i singoli anni d’imposta, si siano concretizzati i requisiti previsti dalle norme di volta in volta in vigore, senza che alle domande di rimborso possa essere opposto un presunto carattere opzionale dell’agevolazione. La Suprema Corte, pur attenendosi al medesimo principio, sembra tuttavia “correggere il tiro” rispetto a quanto affermato nell’ordinanza, i cui effetti erano stati – discutibilmente – circoscritti ai soli trasferimenti intervenuti prima del 29 aprile 2019 (ai sensi dell’art. 16, co. 5-ter del D.lgs. n. 147/2015). I principi espressi nei richiamati provvedimenti, al di là delle singole fattispecie, sembrano poter assumere una valenza generale nel contesto dell’agevolazione de qua. Se è vero, infatti, che l’istanza di rimborso può essere validamente presentata anche in difetto della – pretesa – opzione, si potrebbe ragionevolmente sostenere la validità delle domande anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia omesso, o eseguito oltre i termini, gli adempimenti previsti ai fini della proroga delle agevolazioni per i c.d. “vecchi impatriati” (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 60353 del 3 marzo 2021). M.A.G.