Trust e liquidazione controllata: i limiti della tutela concorsuale dei beneficiari e la responsabilità del trustee

23 Ottobre 2026

Con il decreto del 28 gennaio 2026, il Tribunale di Modena esclude che il beneficiario di un trust possa ottenere, attraverso la liquidazione controllata del trustee, il soddisfacimento del credito originariamente vantato nei confronti del disponente. Distinguendo tra beneficiari contingent e vested, il Tribunale individua nella definitiva esigibilità della pretesa verso il trustee il parametro per valutarne l'eventuale insolvenza e chiarisce che l'incapienza del fondo rispetto ai debiti originari non prova, di per sé, il sovraindebitamento del trustee.

Il caso

La controversia trae origine da un trust autodichiarato, per beneficiari e assoggettato alla Jersey Law, costituito l’11 marzo 2005 dal disponente, socio accomandatario di una società in liquidazione (la “Società”), a beneficio dei creditori di quest’ultima. Il trust mirava a favorire una liquidazione armonica della Società, prevenendo l’avvio di azioni giudiziarie e procedure concorsuali.

L'atto istitutivo prevedeva due fasi: (i) una prima fase “statica”, fino al 31 dicembre 2008 (la “Data di Liquidazione”), nella quale i creditori rivestivano la posizione di beneficiari potenziali e il trustee aveva il compito di custodire e preservare i beni, con divieto di alienarli; e (ii) una seconda fase “dinamica”, dal giorno successivo alla Data di Liquidazione, nella quale i beneficiari potenziali assumevano la posizione di beneficiari del trust in misura corrispondente al proprio credito verso la Società, con conseguente liquidazione del patrimonio e distribuzione del ricavato. Chiunque fra i creditori avesse esercitato azioni giudiziarie o extragiudiziarie nei confronti della Società, del liquidatore, degli amministratori o dei soci accomandatari avrebbe perso la posizione di beneficiario.

La Società non pagava i propri creditori e veniva assoggettata a fallimento nel 2014, procedura chiusasi il 16 gennaio 2025.

Nel gennaio 2024 il trustee subentrato liquidava i beni del Trust, ricavandone complessivamente euro 282.307,00. A fronte di un indebitamento complessivo quantificato in euro 1.585.819,52 dal trustee (ed in euro 1.943.635,39 dal ricorrente), e di ventidue creditori insoddisfatti per pretese superiori a euro 1,5 milioni, il trustee predisponeva e inoltrava, in data 2 aprile 2025, un progetto di ripartizione fondato su un criterio proporzionale. Uno dei beneficiari contestava la quantificazione del proprio credito nonché il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., assumendo che il trust versasse in stato di insolvenza e sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Chiedeva, pertanto, l’apertura della liquidazione controllata del trust o, in alternativa, del trustee affinché un soggetto terzo riesaminasse crediti, prelazioni e criteri di distribuzione.

Il trustee si opponeva, eccependo inter alia l’impossibilità di aprire la procedura di liquidazione controllata nei confronti del trustee per obbligazioni non contratte personalmente da quest’ultimo nonché l’inconfigurabilità di un proprio sovraindebitamento; rilevava, inoltre, che la validità e l’efficacia del trust erano già state accertate da due pronunce passate in giudicato.

Il Tribunale concentrava quindi l’esame sulla natura della pretesa del beneficiario e sulla distinzione tra il credito originario verso la Società e il diritto maturato nei confronti del trustee.

La pronuncia

Il Tribunale riconosce anzitutto l’interesse ad agire del beneficiario, nonostante la già avvenuta liquidazione del patrimonio in trust, poiché permane l’esigenza di un accertamento indipendente sull’ammontare del credito e sui criteri di riparto. Esclusa la legittimazione passiva del trust, privo di soggettività giuridica secondo giurisprudenza consolidata, unico legittimato passivo è il trustee. I giudici distinguono quindi tra beneficiari contingent, titolari di una mera aspettativa alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del ricavato, e beneficiari vested, la cui pretesa verso il trustee è ormai determinata ed esigibile: posizione che, nel caso di specie, si era consolidata con il progetto di ripartizione del 2 aprile 2025.

Il beneficiario può, tuttavia, agire contro il trustee soltanto per la prestazione dovuta in base al programma del trust, e non per l’integrale soddisfacimento del credito originariamente vantato verso la Società o il disponente. L'incapienza del fondo rispetto ai debiti originari non dimostra, di per sé, l’insolvenza del trustee, il cui eventuale sovraindebitamento va verificato solo in relazione alle obbligazioni che gravano personalmente su di lui. Poiché nel caso esaminato il trustee si era dichiarato pronto a onorare integralmente la pretesa del beneficiario vested, mancava ogni presupposto per l'apertura della procedura concorsuale: le contestazioni su quantificazione e prelazioni dovevano essere proposte davanti al giudice ordinario.

Il Tribunale precisa, infine, che gli eventuali pregiudizi arrecati ai creditori attraverso la costituzione o il funzionamento del trust non possono essere rimossi mediante la liquidazione controllata del trustee in assenza dei relativi presupposti, dovendosi piuttosto ricorrere ai rimedi specificamente destinati a neutralizzare gli effetti della segregazione patrimoniale: l’azione di nullità dell'atto istitutivo, l’azione revocatoria ordinaria dell'atto di dotazione del trust fund e, ove ne ricorrano le condizioni, la cessazione anticipata del trust in applicazione della regola Saunders v Vautier.

La regola, elaborata dalla giurisprudenza inglese con il precedente Saunders v Vautier del 1841 e oggi codificata all'art. 43, par. 3, della Jersey Law, consente ai beneficiari - purché tutti esistenti, individuati, maggiorenni, capaci e unanimi - di porre fine anticipatamente al trust ed esigere dal trustee la consegna dei beni segregati, in deroga alle previsioni dell'atto istitutivo e alla volontà originaria del disponente. Si tratta, in sostanza, di uno strumento di autotutela collettiva: quando tutti i beneficiari condividano un interesse economico ormai determinato, il programma segregativo perde la propria ragion d'essere e il trust può essere sciolto, con consegna dei beni direttamente ai beneficiari e senza attendere la liquidazione gestita dal trustee. Nel caso di specie, tuttavia, l'applicazione della regola era preclusa dal giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Modena 26 aprile 2023, n. 690, che aveva escluso la coincidenza tra la platea dei beneficiari del trust e quella dei creditori ammessi al passivo del fallimento della Società, negando così il presupposto soggettivo della regola. Il trustee resta pertanto tenuto a proseguire la liquidazione secondo l'atto istitutivo e il ricorso è stato rigettato.

Conclusioni

Il decreto offre un’importante precisazione sui rapporti tra trust e tutela concorsuale: l’incapienza del fondo non coincide con l’insolvenza del trustee. A rilevare è, piuttosto, la posizione concretamente maturata dal beneficiario nei suoi confronti e l’esigibilità della relativa pretesa.

La tutela del beneficiario passa, quindi, dalla corretta individuazione del rapporto giuridico dedotto: il credito originariamente vantato nei confronti del disponente non può essere automaticamente trasferito sul trustee, né la liquidazione controllata può essere utilizzata per rimediare alla mera insufficienza dei beni segregati.

La pronuncia richiama così la necessità di distinguere soggetti, obbligazioni e rimedi: la segregazione patrimoniale propria del trust non sottrae il beneficiario alla tutela dell’ordinamento, ma impone di individuare, di volta in volta, la pretesa effettivamente azionabile e lo strumento idoneo a farla valere.

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