TFM e polizze “Key Man”: proteggere il patrimonio significa anche proteggere ciò che lo genera

16 Ottobre 2026

La protezione del patrimonio imprenditoriale non riguarda soltanto i beni già accumulati, ma anche la capacità dell’impresa di continuare a generare valore. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento del 27 luglio 2026 offre l’occasione per riflettere su due strumenti differenti, TFM e polizze “Key Man”, e su un principio comune: una pianificazione patrimoniale efficace deve partire dal rischio da governare e assicurare coerenza tra obiettivo perseguito, strumento scelto e sua concreta attuazione.

Non è la veste formale a definire le polizze “Key Man” ma l’obiettivo perseguito

La controversia nasce da un accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione i costi sostenuti da una società per sei polizze assicurative. Il maggior reddito accertato era stato poi imputato pro quota anche a uno dei soci, secondo il regime proprio delle società di persone.

La posizione della società era già stata esaminata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, con la sentenza n. 376/2025. Una decisione che assume un ruolo centrale anche nel successivo giudizio: la Corte di secondo grado di Trento ne condivide infatti la ricostruzione e ne fa discendere, per effetto del regime di trasparenza delle società di persone, conseguenze anche sulla posizione fiscale del socio. Dietro i sei contratti assicurativi si trovavano, tuttavia, due logiche economiche differenti.

Quattro polizze erano collegate agli accantonamenti destinati al Trattamento di fine mandato (TFM) dei soci amministratori, le altre due erano invece polizze “Key Man”, dirette a proteggere la società dal rischio connesso alla perdita di persone difficilmente sostituibili nell’organizzazione aziendale.

La distinzione è significativa: non è il nome o la veste formale dello strumento a definirne la funzione, ma l’obiettivo concretamente perseguito e il modo in cui viene strutturato. La forma, da sola, non garantisce il risultato.

D'altra parte, il TFM può consentire alla società di programmare le risorse destinate all’amministratore al termine dell’incarico.

Sul piano fiscale, però, la costruzione dello strumento assume un’importanza decisiva. Richiamando l’orientamento della Cassazione, i giudici ricordano che la deduzione per competenza degli accantonamenti richiede che il diritto al TFM risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto e che ne sia specificato l’importo. In mancanza di tali condizioni, la deduzione segue il principio di cassa, ossia al momento dell’effettiva corresponsione.

Nel caso concreto, tuttavia, il punto decisivo è un altro: gli accantonamenti destinati al TFM non erano stati individuati in conti riferiti ai singoli beneficiari, ma erano stati registrati genericamente tra gli acquisti. È questa carenza, secondo i giudici, a risultare di per sé sufficiente a compromettere la costruzione adottata dalla società. Né la contabilità semplificata può giustificare l’assenza di sottoconti analitici quando questi siano richiesti dalla disciplina applicabile.

La tutela della continuità aziendale

Le “Key Man” miravano a coprire il rischio economico derivante dalla morte o dalla grave invalidità di persone considerate essenziali per l’attività aziendale. Nel caso esaminato, contraente e beneficiaria era la società, l’eventuale capitale assicurato sarebbe spettato a quest’ultima e non all’amministratore o ai suoi eredi.

Per questa ragione, i giudici hanno escluso che le due polizze costituissero investimenti collegati al TFM, riconoscendo invece nei relativi premi costi strettamente inerenti alla gestione sociale. La Corte di secondo grado di Trento ha condiviso questa ricostruzione, facendone discendere la riduzione del reddito recuperato a tassazione e i conseguenti effetti sulla posizione del socio.

La conclusione, tuttavia, non può essere generalizzata sulla base della sola denominazione del prodotto. Le pronunce non affermano che qualsiasi polizza qualificata come “Key Man” produca automaticamente il medesimo risultato fiscale: assumono rilievo la struttura concreta della copertura, il rischio assicurato, l’individuazione del beneficiario e la funzione effettivamente perseguita. Anche sotto questo profilo, quindi, è la coerenza tra finalità e costruzione dello strumento a fare la differenza.

L’impresa non assicura direttamente un bene materiale, assicura una parte della propria capacità di produrre valore, trasferendo all’assicuratore le conseguenze economiche di un rischio umano che potrebbe incidere sulla continuità aziendale.

Dalla protezione dei beni alla tutela del valore

Il messaggio che emerge dalle due pronunce va oltre la singola questione fiscale. Una strategia di protezione efficace dovrebbe partire dal rischio che si vuole governare, non dal prodotto che si intende utilizzare. Destinare risorse alla conclusione del mandato dell’amministratore e proteggere l’impresa dalla perdita di una persona chiave sono esigenze differenti, che richiedono strumenti, documentazione e modalità di gestione coerenti con la rispettiva funzione.

Il patrimonio dell’imprenditore e della sua famiglia non è necessariamente un insieme statico di beni da mettere al riparo. Una parte della ricchezza può risiedere nell’impresa, nelle persone che ne assicurano la continuità e nella capacità dell’organizzazione di produrre reddito e valore nel futuro. Proteggere il patrimonio, quindi, significa non soltanto tutelare ciò che è stato costruito, ma anche tutelare ciò che ne consente la crescita futura.

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