Con la sentenza n. 18809 del 9 giugno 2026 la Corte di Cassazione torna sul tema dei patrimoni di destinazione, soffermandosi in particolare sul rapporto tra trust familiare e fondo patrimoniale. La pronuncia affronta una questione cruciale per chi opera nella pianificazione patrimoniale e successoria: se il trust possa legittimamente svolgere una funzione di segregazione nell'interesse della famiglia o se tale spazio sia riservato in via esclusiva al fondo patrimoniale. La risposta della Corte è netta – i due strumenti possono concorrere, non si escludono a vicenda – e vi giunge attraverso un percorso argomentativo che tocca anche i confini del divieto di patti successori ex art. 458 c.c. e il peso che l'autonomia privata può assumere nella strutturazione del passaggio generazionale della ricchezza. Il caso La controversia trae origine dalla successione di Tizia che aveva ereditato da uno zio un ingente patrimonio comprendente un intero palazzo storico a Firenze (14 unità immobiliari) e un'estesa tenuta agricola in Toscana di circa 800 ettari, conferita nella Società Immobiliare Agricola Castelmartini S.r.l. (la “Società”). Con atto del 4 dicembre 2006, Tizia cedeva alla propria madre la totalità delle quote della Società al prezzo di Euro 2.200.000,00 e, con il testamento, istituiva un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. della durata di 35 anni sul palazzo di Firenze, col fine di soddisfare le esigenze di mantenimento e istruzione delle figlie e con amministrazione affidata a un Comitato di gestione composto dai propri parenti e con esclusione del coniuge. Dopo il decesso della figlia, avvenuto il 1° ottobre 2007, la madre conferiva le suddette quote, con atto del 12 giugno 2009, in un trust indisponibile per cinquant'anni, indicando come trustee un terzo professionista e prevedendo che, alla scadenza del 2059, le quote sarebbero state devolute alle due figlie della de cuius (46% ciascuna) e, per la parte residua, agli altri due figli della disponente (il “Trust”). Il coniuge superstite e le figlie convenivano in giudizio la madre della de cuius, la Società e il trustee del Trust, chiedendo l'accertamento della nullità, annullabilità, inefficacia o comunque la revoca sia dell'atto di compravendita del 2006 sia dell'atto istitutivo del Trust, oltre alla declaratoria che l'intero capitale sociale fosse di loro proprietà quali eredi. Gli attori, infatti, sostenevano che i suddetti atti erano diretti a escludere il coniuge e le figlie dalla disponibilità del patrimonio ereditario, attraverso un rapporto fiduciario tra la de cuius e la madre finalizzato alla segregazione delle quote e alla sottrazione della loro gestione al padre. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20189/2016, dichiarava l'inefficacia di entrambi gli atti, statuendo che l'intero capitale sociale fosse di proprietà degli eredi della de cuius dalla data di apertura della successione. In seguito, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3851/2021, riformava tale decisione accogliendo l'appello della madre. Avverso tale pronuncia il coniuge e le figlie proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La pronuncia La sentenza si segnala per la trattazione di diversi profili di diritto sostanziale che, pur muovendo dalle censure di parte ricorrente, la Corte ricostruisce in chiave sistematica di interesse per la pianificazione patrimoniale e successoria. Il punto di partenza, e insieme lo snodo da cui dipende l'esito dell'intera vicenda, è la negazione di un collegamento negoziale tra la cessione delle quote societarie dalla de cuius alla madre e il successivo conferimento delle stesse in Trust. Sul punto, la Corte ribadisce che, si ha collegamento negoziale, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa, non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso), ma rimangano distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente o funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore, che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, per dar luogo a un unico regolamento di interessi, che assume una propria diversa rilevanza causale. Pertanto, perché una siffatta fattispecie possa configurarsi, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non soltanto l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che questo sia perseguito da una delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra. L'accertamento di tale connessione costituisce una quaestio facti rimessa al giudice di merito, sicché, avendo i giudici di merito escluso il patto fiduciario valorizzando plurimi elementi – la distanza temporale tra il primo atto del 2006 e il secondo del 2009, posto in essere a diciannove mesi dal decesso, l'inconsapevolezza, alla data della cessione, dell'esito infausto della malattia e l'elevata conflittualità coniugale, culminata nel deposito del ricorso per separazione – la relativa valutazione resta incensurabile. Da questo primo accertamento discende, quale corollario, l'esclusione del patto successorio vietato ex art. 458 c.c., poiché non era stata provata la finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti successori, né che i beni fossero considerati dai contraenti come entità della futura successione, né che il trasferimento avesse avuto luogo mortis causa, emergendo piuttosto la volontà della disponente di disporre liberamente dei propri beni senza ingerenze del coniuge, anche a causa dei comportamenti tenuti da quest'ultimo, che avevano determinato difficoltà nella gestione dell'azienda. Sul rapporto tra trust e fondo patrimoniale, la Corte affronta la tesi dei ricorrenti secondo cui il trust familiare sarebbe inammissibile nel nostro ordinamento in quanto la sua funzione di segregazione patrimoniale nell'interesse della famiglia sarebbe già integralmente assolta dal fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c., le cui norme avrebbero carattere imperativo e non sarebbero derogabili mediante il ricorso a uno strumento atipico. La Corte respinge la censura procedendo per gradi. In primo luogo, valorizza il dato, già accertato in fatto, dell'assenza di un collegamento negoziale tra la cessione delle quote e il trust: una volta divenuta proprietaria delle partecipazioni per effetto della valida compravendita del 2006, la madre era libera di disporne secondo la propria autonomia privata, anche istituendo un trust, poiché i beni non appartenevano più alla figlia e non potevano pertanto essere ricondotti alla sua successione. In secondo luogo, la Corte esclude che al trust possano estendersi le regole del fondo patrimoniale invocate dai ricorrenti: il Trust era stato istituito dalla madre a beneficio delle nipoti e, in parte, dei propri figli, senza che fosse stata disposta alcuna attribuzione a favore del coniuge superstite; mancando tale presupposto, non potevano venire in rilievo né la regola sull'amministrazione secondo le forme della comunione legale (art. 168, ultimo comma, c.c.), né quella sulla durata del fondo fino alla maggiore età dell'ultimo figlio (art. 171, comma 2, c.c.), disposizioni giudicate dalla Corte del tutto avulse dalla fattispecie negoziale realizzata. In terzo luogo, la Corte afferma in via più generale che le norme sul fondo patrimoniale non hanno natura imperativa ai sensi degli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione dell'Aja, sicché il trust familiare può legittimamente concorrere con il fondo quale strumento alternativo di destinazione patrimoniale nell'interesse della famiglia, senza che ciò integri violazione di norme inderogabili. Conclusioni La sentenza rigetta il ricorso principale e cassa con rinvio la decisione d'appello su un autonomo profilo procedurale. Sul piano sostanziale, la pronuncia consolida l'ammissibilità del trust con finalità familiare, che può legittimamente concorrere con il fondo patrimoniale senza incontrare il limite di una riserva esclusiva in favore di quest'ultimo. Significativo il rigore con cui la Corte delimita il divieto di patti successori ex art. 458 c.c., esigendo la prova di un comune intento delle parti di disporre della futura eredità. In definitiva, nella prassi, l'autonomia privata nella scelta degli strumenti di segregazione resta ampia, purché ciascuna operazione conservi una causa autonoma.