La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza del 14 novembre 2025, n. 30132, torna a pronunciarsi sul tema delle successioni transnazionali. La Suprema Corte afferma che, qualora la legge nazionale del defunto individuata ai sensi dell’art. 46 l. n. 218/1995 assoggetti i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e i beni immobili alla legge italiana, in forza del rinvio indietro previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), della medesima legge, consegue l’apertura di due distinte successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole. La Corte precisa, inoltre, che tale scissione rileva anche con riferimento ai debiti ereditari, escludendo che le passività non immediatamente connesse alla gestione o all’utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del valore della massa immobiliare. Il caso La vicenda trae origine dalla successione di un cittadino britannico, deceduto il 19 dicembre 1999, il quale aveva contratto matrimonio il 25 ottobre dello stesso anno. Il de cuius, di nazionalità inglese ma con beni immobili ubicati in Italia, aveva redatto testamento in data 29 ottobre 1997. Il coniuge superstite conveniva in giudizio i figli del defunto, chiedendo il riconoscimento della propria qualità di erede e l’attribuzione dei relativi diritti successori, invocando l’applicazione del diritto inglese alla successione ai sensi della l. n. 218/1995 e, in particolare, la revoca ex lege del testamento per effetto del successivo matrimonio, ai sensi del Will Act del 1837. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2009, dichiarava applicabile la legge successoria inglese e revocato il testamento, riconoscendo al coniuge il diritto a un terzo dei beni immobili siti in Italia – in forza dell’art. 581 c.c., applicabile per il rinvio indietro – nonché a tutti i beni mobili personali del de cuius. La Corte d’Appello confermava sostanzialmente la pronuncia di primo grado, ma la Corte di Cassazione, investita della questione, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite, ravvisando plurime questioni di massima di particolare importanza. Con la sentenza n. 2867/2021 le Sezioni Unite enunciavano il principio fondamentale della scissione: in conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto internazionale privato inglese e del correlato rinvio indietro, si determina la formazione di due masse distinte – una mobiliare, regolata dalla legge inglese (legge del domicilio del defunto), e una immobiliare, regolata dalla legge italiana (lex rei sitae) – ciascuna assoggettata a proprie regole di vocazione, delazione, individuazione degli eredi, determinazione delle quote e tutela dei legittimari, senza che ciò comporti alcun contrasto con l’ordine pubblico internazionale. In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Milano accertava la validità del testamento quanto ai beni immobili, accoglieva la domanda di riduzione del coniuge superstite riconoscendogli la quota di riserva di un quarto della massa immobiliare e procedeva allo scioglimento della comunione con attribuzione del controvalore in denaro. Quanto ai debiti ereditari, il giudice di rinvio riteneva che sulla massa immobiliare potessero gravare soltanto le passività strettamente correlate al compendio immobiliare, escludendo l’incidenza dei debiti di diversa natura, da regolare secondo le norme della successione mobiliare di diritto inglese. La pronuncia Sul piano giuridico, la questione centrale sottoposta alla Corte di Cassazione attiene al criterio di imputazione dei debiti ereditari nel contesto di una successione transnazionale caratterizzata dalla scissione delle masse. I ricorrenti sostenevano che l’intero ammontare delle passività ereditarie – quantificate in Euro 694.216,38 – dovesse gravare sulla massa immobiliare, incidendo sul calcolo della quota di riserva del coniuge e sul conguaglio, invocando a tal fine il principio di garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. e la regola di ripartizione pro quota dei debiti ex art. 752 c.c. La Corte di Cassazione respinge tale prospettazione, confermando la correttezza della soluzione adottata dal giudice di rinvio. La Suprema Corte osserva che il principio dell’autonomia delle due masse relitte, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2867/2021, impone di considerare le due successioni separatamente anche in relazione ai pesi ereditari. Ne consegue che occorre distinguere tra i debiti immediatamente correlati alla gestione e all’utilizzo dei beni immobili – i soli suscettibili di incidere sulla determinazione del valore della massa immobiliare – e i debiti di genesi diversa, la cui regolazione spetta al diritto inglese, attraverso il peculiare meccanismo dell’administrator, soggetto nominato dal Tribunale per la gestione del patrimonio ereditario, la liquidazione delle passività e la successiva distribuzione del residuo tra gli aventi diritto. La Corte precisa altresì che nel diritto anglosassone non è contemplata la figura dell’erede quale soggetto che si sostituisce al defunto e risponde direttamente dei debiti ereditari. Nella successione ab intestato di diritto inglese, l’administrator provvede dapprima al pagamento dei debiti e quindi distribuisce il residuo, sicché i singoli aventi diritto ricevono beni già depurati delle passività. Tale meccanismo, rileva la Corte, è derogatorio rispetto alla regola di ripartizione pro quota dei debiti di cui all’art. 752 c.c. e alla garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c., norme che possono operare esclusivamente nell’ambito della massa sottoposta al diritto italiano, ossia quella immobiliare. Pertanto, la successione mobiliare regolata dal diritto inglese segue regole proprie e autonome quanto all’estinzione delle passività, senza che sia dato invocare le disposizioni del codice civile italiano. Conclusioni La sentenza in commento consolida e sviluppa i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2867/2021 in tema di scissione delle masse ereditarie nelle successioni transnazionali. Essa ribadisce con fermezza che la scissione – determinata dal meccanismo del rinvio indietro nel sistema di diritto internazionale privato – non opera soltanto sul piano della devoluzione e della delazione, ma si estende necessariamente al trattamento delle passività, imponendo un criterio di stretta inerenza dei debiti a ciascuna massa: sulla massa immobiliare possono gravare esclusivamente i debiti correlati immediatamente alla gestione e all’utilizzo dei beni immobili, mentre tutti gli altri debiti rimangono estranei a tale massa e sono regolati dalla legge applicabile alla successione mobiliare.