Opere d’arte “sotto soglia” e circolazione internazionale: la Corte costituzionale ridisegna la disciplina della certificazione di ingresso

19 Giugno 2026

Con la sentenza n. 51 del 2026 la Corte costituzionale ridefinisce la disciplina della certificazione di ingresso delle opere d’arte provenienti dall’estero, dichiarando irragionevole l’esclusione delle opere “sotto soglia” e valorizzando la funzione dell’istituto quale strumento di documentazione della provenienza estera e di garanzia della successiva riesportazione. La pronuncia anticipa alcuni degli sviluppi successivamente recepiti dalla legge n. 40 del 2026 e contribuisce a delineare un nuovo equilibrio tra tutela del patrimonio culturale, certezza giuridica ed esigenze del mercato internazionale dell’arte.

Il caso

Con la sentenza n. 51 del 23 febbraio 2026[1] la Corte costituzionale è intervenuta su un tema particolarmente rilevante per il mercato dell’arte e per il diritto dei beni culturali: la disciplina della circolazione internazionale delle opere d’arte e, in particolare, il trattamento delle cosiddette opere “sotto soglia”, ossia quelle cose (di autore deceduto, realizzate da più di 70 anni) di valore inferiore a 13.500 euro (soglia vigente al momento della controversia).

La questione trae origine da un giudizio promosso davanti al TAR Lazio da una società irlandese proprietaria di un dipinto del XVIII secolo acquistato in Germania. L’opera, di valore inferiore alla suddetta soglia prevista dal Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004, ss. mm.), era stata trasferita temporaneamente in Italia per essere sottoposta a verifiche tecniche e a possibili interventi di restauro. Al termine delle operazioni, nel momento in cui il bene avrebbe dovuto lasciare nuovamente il territorio nazionale, il Ministero della cultura disponeva l’acquisto coattivo dell’opera.

La società proprietaria contestava il provvedimento sostenendo, da un lato, che l’acquisto coattivo fosse stato esercitato al di fuori dei presupposti previsti dalla legge e, dall’altro, che la normativa italiana introducesse un’irragionevole disparità di trattamento tra opere di valore superiore e inferiore a 13.500 euro.

Il nodo centrale della controversia riguardava il coordinamento tra gli artt. 65, 68, 70 e 72 del Codice dei beni culturali. In particolare, il sistema consentiva la certificazione di ingresso nel territorio nazionale – strumento fondamentale per garantire una successiva riesportazione semplificata e per sottrarre temporaneamente il bene alle misure di tutela italiane – soltanto per determinate categorie di opere, tra cui quelle di valore superiore alla soglia di valore prevista dal Codice dei beni culturali.

Secondo il giudice amministrativo remittente, tale scelta normativa appariva problematica, poiché proprio le opere di minor valore risultano, nella pratica, quelle maggiormente interessate dalla circolazione internazionale e dagli scambi transfrontalieri.

La soluzione della Corte

La Corte costituzionale ha accolto solo in parte le questioni prospettate dal TAR Lazio, distinguendo nettamente tra il regime della certificazione di ingresso e quello dell’acquisto coattivo.

Sotto il primo profilo, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, co. 1, del Codice dei beni culturali nella parte in cui non consentiva, su richiesta dell’interessato, la certificazione di ingresso delle opere d’arte antica di valore inferiore a 13.500 euro. Tale declaratoria è stata estesa anche alle opere recenti (realizzate da meno di 70 anni) o di autore vivente, anch’esse escluse dalla certificazione di ingresso.

La Corte ha valorizzato la funzione propria della certificazione di ingresso. Tale istituto non costituisce infatti uno strumento di tutela del patrimonio culturale in senso stretto, bensì un meccanismo volto a garantire la tracciabilità della provenienza estera del bene e ad agevolarne la successiva riesportazione. Esso opera come una sorta di “scudo” rispetto all’applicazione della disciplina italiana dei beni culturali durante la permanenza temporanea dell’opera sul territorio nazionale.

Alla luce di tale funzione, la differenziazione basata esclusivamente sul valore economico dell’opera è stata ritenuta irragionevole. La Consulta osserva infatti che le opere di valore inferiore alla soglia sono proprio quelle che, secondo l’id quod plerumque accidit, circolano più frequentemente nel mercato internazionale. Negare a tali beni la possibilità di ottenere la certificazione finiva quindi per ostacolare, senza adeguata giustificazione, la loro circolazione e la loro riesportazione.

L’esclusione della disciplina per le opere “sotto-soglia” è stata giudicata dalla Corte, inoltre, lesiva della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà per le irragionevoli limitazioni che pone al trasferimento degli oggetti di più esiguo valore tra Paesi diversi.

Diverso è stato invece l’esito delle questioni riguardanti l’acquisto coattivo disciplinato dall’art. 70 del Codice dei beni culturali.

Sul punto la Corte ha ritenuto non fondate le censure. La scelta legislativa di limitare il potere di acquisto coattivo ai soli oggetti d’arte antica (stabilmente presenti in Italia) di importo superiore a 13.500 euro – secondo la sentenza – costituisce un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà; inoltre non pregiudica il buon andamento dell’amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela. In particolare, il principio di protezione del patrimonio culturale è, comunque, garantito per le cose di rilievo culturale di minore importo tramite il potere dell’amministrazione di dichiarazione di interesse culturale (art. 13 del Codice dei beni culturali) e dal potere di espropriazione (art. 95 del Codice dei beni culturali).

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 51 del 2026 si colloca in un momento di particolare evoluzione della disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali. Pur essendo stata pronunciata con riferimento al regime previgente, essa costituisce un importante punto di raccordo tra il sistema originariamente delineato dal Codice dei beni culturali e le recenti modifiche introdotte dalla legge 17 marzo 2026, n. 40 (Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito «Italia in scena»), entrata in vigore il 14 aprile 2026.

Sotto questo profilo, la decisione assume rilievo non tanto per gli effetti immediatamente prodotti sul caso concreto, quanto per i principi ricavabili dalla motivazione. La Corte ha infatti individuato la funzione propria della certificazione di ingresso, qualificandola come uno strumento diretto a documentare la provenienza estera dell’opera e a garantirne la successiva riesportazione, piuttosto che come un meccanismo di selezione dei beni meritevoli di tutela culturale.

La centralità di questo passaggio emerge con maggiore evidenza se rapportata alle modifiche normative intervenute successivamente. La legge n. 40 del 2026 ha elevato da 13.500 a 50.000 euro la soglia di valore al di sotto della quale l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere d’arte non richiede il rilascio dell’attestato di libera circolazione, riducendo così il numero dei beni assoggettati al controllo preventivo dell’amministrazione e, soprattutto, come si legge nella circolare n. 26/2026 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DG ABAP) del Ministero della cultura “la legge n. 40/2026 avrebbe recepito il principio affermato dalla Corte costituzionale, eliminando i limiti connessi al valore, all’età dell’opera e alla qualificazione dell’autore e configurando la certificazione di ingresso come istituto di carattere generale”, superando le limitazioni connesse al valore dell’opera, alla sua datazione o alla circostanza che si tratti di opere di autore vivente.

Letta nel più ampio quadro dell’evoluzione normativa recente, la sentenza n. 51 del 2026 contribuisce dunque a definire l’attuale fisionomia della disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali, ponendosi come uno snodo interpretativo fondamentale nel processo volto a favorire una maggiore certezza giuridica nelle operazioni di importazione ed esportazione delle opere d’arte, mantenendo al contempo inalterati gli strumenti di tutela sostanziale del patrimonio culturale. In questo senso, la pronuncia rappresenta uno dei passaggi più significativi nel processo di adeguamento della disciplina italiana alle esigenze del mercato internazionale dell’arte e alla crescente rilevanza assunta dagli strumenti di documentazione e tracciabilità nella movimentazione transfrontaliera dei beni culturali.

A.M. S.S.


[1] https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/51

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