Charitable trust: illegittimo il trattamento fiscale deteriore rispetto alle fondazioni residenti

12 Giugno 2026

Abstract

Con la sentenza n. 16281, depositata il 26 maggio 2026, la Corte di cassazione affronta il tema del trattamento fiscale dei dividendi di fonte italiana percepiti da un charitable trust di diritto inglese. La Corte chiarisce che, ai fini del divieto di discriminazione sancito dagli artt. 49, 63 e 65 TFUE, l’equiparabilità tra ente estero e residente non presuppone l’identità della forma giuridica, bensì riposa sull’analogia della funzione perseguita. Ne deriva che un trust con finalità benefiche non può subire un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello applicabile, ratione temporis, alle fondazioni e agli enti non commerciali residenti, beneficiari dell’esenzione del 95% degli utili ex art. 4, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 344/2003.

Il caso

La controversia riguarda un trust di diritto inglese – ente senza scopo di lucro e soggetto passivo d’imposta nel Regno Unito – che, negli anni dal 2006 al 2011, aveva percepito dividendi in qualità di azionista di alcune società di diritto italiano.

Su tali dividendi era stata operata una ritenuta superiore rispetto a quella riservata agli enti non commerciali e alle fondazioni residenti, che – ratione temporis – beneficiavano di un’esenzione del 95% sugli utili distribuiti, con conseguente riduzione dell’aliquota effettiva.

Ritenendo tale differenza di trattamento incompatibile con le libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione Europea, il trust ha presentato istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

A fronte del silenzio-rifiuto, il contribuente ha impugnato il diniego dinanzi alla CTP di Pescara. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e la CTR dell’Abruzzo ha confermato la decisione, escludendo l’equiparabilità del trust a una fondazione italiana e qualificandone l’attività come commerciale.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione degli artt.  49, 63 e 65 TFUE, per avere i giudici di merito negato la comparabilità, ai fini del trattamento fiscale, tra il charitable trust e gli enti non commerciali residenti.

La decisione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al giudice di secondo grado.

La decisione in commento si fonda su quattro principali argomenti.

Il nodo centrale riguarda il criterio di comparabilità tra il trust estero e gli enti residenti. La Corte censura l’impostazione dei giudici di merito, che avevano fondato il giudizio sulla struttura giuridica dell’ente, anziché sulla sua funzione.

Richiamando i principi unionali in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, la Cassazione ribadisce che non è consentito riservare un trattamento fiscale deteriore a soggetti esteri che svolgano attività analoghe a quelle di enti nazionali, anche se organizzati secondo modelli giuridici differenti. Un approccio formale – osserva la Corte – condurrebbe a esiti distorsivi, rendendo di fatto impossibile qualsiasi comparazione tra enti appartenenti a ordinamenti diversi, giacché le forme e le strutture giuridiche non sono, per loro natura, universali. L’equiparabilità, per converso, non presuppone l’uguaglianza delle forme, bensì l’analogia della funzione concretamente svolta.

In questa prospettiva, la fondazione rappresenta nell’ordinamento interno lo strumento tipico per il perseguimento di finalità analoghe a quelle proprie di un charitable trust. Ne consegue, pertanto, la sostanziale equiparabilità, sul piano funzionale, tra i due soggetti.

La Corte chiarisce, inoltre, che il charitable trust rientra, in ogni caso, nella nozione di “ente non commerciale” di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR e può pertanto accedere al regime agevolativo previsto dall’art. 4, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 344/2003, applicabile ratione temporis a tutti gli enti non commerciali, e non alle sole fondazioni.

Proseguendo nell’esame della sentenza impugnata, la Suprema Corte individua due ulteriori profili di errore.

Da un lato, viene censurata la qualificazione in termini “commerciali” dell’attività svolta dal trust: la mera detenzione di partecipazioni in società commerciali non implica l’esercizio, da parte del socio, della stessa attività economica delle partecipate. Nel caso di specie, peraltro, la documentazione resa dalle autorità britanniche attestava espressamente la natura “charitable” del trust ricorrente.

Dall’altro lato ed infine, la Corte evidenzia la contraddittorietà della motivazione ove i giudici di merito, dopo aver escluso la rilevanza della doppia imposizione nel caso concreto, hanno valorizzato l’esenzione fiscale riconosciuta al trust nel Regno Unito per negarne l’equiparabilità a una fondazione italiana. Si tratta, a parere della Corte, di una circostanza del tutto irrilevante: il trattamento fiscale nello Stato di residenza non può giustificare, di per sé, un trattamento deteriore nello Stato della fonte.

MAG

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