Abstract La recente ordinanza della Corte di Cassazione del 17 aprile 2026 n. 9916 chiarisce che in caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla riscossione coattiva dell’imposta di successione prima della conclusione della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e della verifica dell’eventuale residuo attivo spettante all’erede Il caso La vicenda trae origine dalla notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, prima che il procedimento di accettazione beneficiata fosse concluso, dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione. Successivamente, l’Ufficio finanziario ha notificato la cartella di pagamento, impugnata dal contribuente per violazione dell’art. 490 c.c. quanto agli effetti dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Il giudice di merito, tuttavia, ha rigettato l’impugnazione ritenendo che, non essendo stato impugnato tempestivamente l’avviso di liquidazione, prodromico alla successiva cartella, non era più possibile far valere l’illegittimità della pretesa tributaria attraverso la contestazione della cartella. La decisione è stata impugnata avanti alla Commissione Tributaria Regionale, che tuttavia ha rigettato il gravame del contribuente, il quale ha proposto ricorso per Cassazione. La decisione della Corte di Cassazione La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso condividendo la tesi difensiva del contribuente, secondo cui l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto emettere la cartella solo dopo la conclusione del procedimento di accettazione beneficiata. La Corte ribadisce così il principio, già affermato in altre pronunce, secondo cui l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla riscossione coattiva dell’imposta di successione finché non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e non sia accertato, in esito ad essa, l’eventuale residuo attivo effettivamente pervenuto all’erede beneficiato. Conclusioni L’accettazione con beneficio di inventario è una modalità di accettazione dell’eredità che consente al chiamato di acquistare la qualità di erede senza confondere il proprio patrimonio con quello del defunto. I due patrimoni, quindi, restano separati e distinti: l’effetto principale di tale separazione è che l’erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. Tale istituto, quindi, ha una funzione essenzialmente protettiva poiché l’erede è tutelato dal rischio di un’eredità passiva o incerta, limitandone la responsabilità. Nell’ipotesi in cui si apra una successione e il chiamato accetti con beneficio di inventario, tale forma di accettazione non determina una deroga al regime dell’obbligazione tributaria in tema di imposta di successione, come disciplinata dal D.Lgs. n. 346 del 1990. Quindi, come chiarito dalla Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria potrà accertare se tale imposta è dovuta dall’erede beneficiato e liquidarne l’ammontare, ma non potrà procedere coattivamente alla sua riscossione prima della chiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari. Pertanto, si può affermare che la pretesa erariale sia temporaneamente sospesa e inesigibile nei confronti dell’erede, potendo la riscossione intervenire solo dopo la liquidazione dei debiti ereditari e nei limiti dell’eventuale attivo residuo: in tal modo si valorizza l’essenza dell’eredità beneficiata, che garantisce che l’erede sia tenuto a pagare i debiti ereditari nei limiti del valore dei beni ricevuti, senza rischiare il proprio patrimonio personale. Infatti, solo all’esito della procedura liquidatoria può essere determinata la concreta capacità contributiva dell’erede sulla base di quanto ereditato, con conseguente possibilità per l’amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione coattiva del tributo.