La nuova stagione dell’Art Bonus: verso una governance collaborativa della cultura

22 Maggio 2026

L’Art Bonus ha profondamente trasformato il rapporto tra cultura, fiscalità e partecipazione privata, introducendo un modello di mecenatismo moderno fondato sulla collaborazione tra istituzioni pubbliche e società civile. A oltre dieci anni dalla sua introduzione, il dibattito si concentra oggi sull’ampliamento degli strumenti di sostegno alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La recente proposta di riforma presentata alla Camera dei deputati mira, infatti, a estendere il credito d’imposta a nuovi soggetti e ambiti culturali, rafforzando il principio di sussidiarietà e la cooperazione tra pubblico e privato. In questo scenario, la cultura si conferma non solo bene comune da proteggere, ma anche leva strategica di coesione sociale, sviluppo territoriale e identità nazionale. L’articolo analizza l’evoluzione normativa dell’Art Bonus e le prospettive aperte dal nuovo modello di governance culturale collaborativa.

L’Art Bonus rappresenta, senza dubbio, una delle più significative innovazioni fiscali introdotte nell’ordinamento tributario italiano degli ultimi decenni in materia di sostegno alla cultura. Nato con il decreto-legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del medesimo anno, esso ha segnato il tentativo, ambizioso e per molti aspetti riuscito, di superare la tradizionale dipendenza del patrimonio culturale dalle sole risorse pubbliche, introducendo un meccanismo di fiscalità premiale fondato sulla promozione del mecenatismo contemporaneo. Il credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate a favore della cultura ha, infatti, consentito, negli anni, di mobilitare risorse private, restituendo centralità al rapporto tra impresa, cittadino e patrimonio artistico nazionale. Secondo i dati recentemente diffusi dal Ministero della Cultura[1], l’Art Bonus ha mobilitato miliardi di euro di contributi destinati a restauri, manutenzioni e valorizzazione del patrimonio pubblico, passando progressivamente da semplice strumento fiscale a vero e proprio paradigma culturale.  

Inoltre, l’Art Bonus ha contribuito a modificare, forse irreversibilmente, il paradigma della tutela del patrimonio culturale italiano, storicamente fondato sull’idea della centralità del patrimonio artistico di proprietà pubblica e della responsabilità esclusiva dello Stato nella sua conservazione. La progressiva apertura al finanziamento privato, incentivata fiscalmente, ha favorito l’emersione di nuovi modelli di governance culturale fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, nei quali il partenariato pubblico-privato assume un ruolo centrale. La tutela del patrimonio culturale non può più essere interpretata esclusivamente come funzione pubblica in senso autoritativo, ma come responsabilità condivisa fondata sulla cooperazione tra istituzioni, imprese, enti ecclesiastici e società civile. 

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la recente proposta di legge A.C. 2374[2] presentata alla Camera dei deputati, nel maggio 2025, dall’On. Maurizio Lupi e sostenuta dall’Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, volta ad ampliare significativamente il perimetro soggettivo dell’Art Bonus, includendo enti del Terzo settore, enti ecclesiastici, istituti culturali, festival, musei privati appartenenti al Sistema museale nazionale e archivi d’impresa.

In particolare, la proposta estende l’Art Bonus a sette nuove categorie di beneficiari e di corrispondenti interventi per la tutela di beni e la promozione di attività culturali:

  • erogazioni liberali per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico (accertato con dichiarazione d’interesse culturale), effettuate in favore di enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, operanti senza scopo di lucro, i quali abbiano tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di tali beni culturali, a condizione che l’immobile sia reso fruibile al pubblico;
  • erogazioni liberali per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di chiese, monasteri e luoghi di culto di particolare interesse storico o artistico ovvero di biblioteche, archivi o musei riconosciuti di rilevante interesse culturale, effettuate in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ovvero di fabbricerie, per le chiese che ne sono dotate;
  • erogazioni liberali per l’organizzazione di manifestazioni o festival culturali effettuate in favore degli enti organizzatori avuto riguardo al riconoscimento del rilevante interesse pubblico dell’iniziativa;
  • erogazioni liberali in favore degli istituti culturali destinatari di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali), o di

leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti;

  • erogazioni liberali in favore dei comitati e delle edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge 1° dicembre 1997, n. 420 (Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali), o di leggi speciali per lo svolgimento delle attività istituzionali;
  • erogazioni liberali in favore di istituti e luoghi della cultura pubblici o privati appartenenti al Sistema museale nazionale;
  • erogazioni liberali in favore di archivi e musei d’impresa aderenti all’Associazione italiana archivi e musei d’impresa – Museimpresa, promossa dalle associazioni Confindustria e Assolombarda.

Per garantire la certezza e la trasparenza nella ricezione e nell’impiego delle erogazioni liberali, ne viene prescritta l’iscrizione in una contabilità separata nell’ambito del bilancio del soggetto destinatario. Inoltre, gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina generale dell’Art Bonus sono rimodulati per adeguarli alle caratteristiche dei soggetti beneficiari delle erogazioni, stabilendo per esse periodicità diverse in considerazione della differente capacità organizzativa e delle diverse modalità di utilizzazione che caratterizzano ciascuna categoria di istituzioni.

Ulteriori disposizioni riguardano la vigilanza, rimessa al Ministero della Cultura d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sulla destinazione e sull’utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali e sulla corretta esecuzione degli interventi e delle attività previsti da parte dei soggetti beneficiari delle erogazioni stesse, oltre alla rimodulazione della sanzione per il caso di indebita utilizzazione dei fondi o di mancato impiego di essi entro ventiquattro mesi dall’erogazione e al recupero dell’importo del credito d’imposta[3].

Gli interventi contenuti nella proposta di legge mirano a rafforzare la sinergia tra pubblico e privato nella tutela dei beni e nella promozione delle attività culturali, incoraggiando investimenti in ambiti finora esclusi dal beneficio, ma centrali per la conservazione dell’identità storica e artistica del Paese e per il mantenimento della rilevanza internazionale dell’Italia nel settore culturale, valorizzando la straordinaria ricchezza di monumenti, esperienze e tradizioni artistiche, letterarie, filosofiche e scientifiche maturate nella plurimillenaria storia italiana.

La vera sfida dei prossimi anni consisterà nel mantenere un giusto equilibrio: favorire il coinvolgimento dei privati, senza arretrare sul principio della centralità della “funzione pubblica” del patrimonio culturale nel senso di “fruizione pubblica”; incentivare il mecenatismo diffuso e la cooperazione territoriale per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale comune.

La nuova proposta di legge evidenzia come il futuro della tutela del patrimonio culturale italiano passi sempre più attraverso modelli collaborativi, nei quali istituzioni pubbliche, imprese, comunità territoriali e soggetti privati condividano responsabilità, risorse e visione strategica per la conservazione e la trasmissione del patrimonio comune. Allo stesso tempo, l’evoluzione dell’Art Bonus dimostra come la valorizzazione della cultura sia oggi strettamente legata alla capacità di costruire ecosistemi cooperativi, nei quali il sostegno fiscale diventa strumento di partecipazione civica, responsabilità sociale e sviluppo culturale sostenibile.

A.M. e S.S.


[1] Comunicato stampa del 5 maggio 2026, “Art Bonus, Giuli: “Esempio concreto di partecipazione identitaria e sostegno alla cultura”, in https://cultura.gov.it/comunicato/28989.

[2] Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l’ampliamento dell’ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

[3] Il recupero e la sanzione sono posti a carico del destinatario dell’erogazione liberale, sul quale ricade la responsabilità dell’inadempimento, mentre viene tenuto indenne il benefattore, che ha effettuato l’erogazione, in quanto non è in condizione di esercitare alcun controllo successivo sull’attività del destinatario dell’atto di liberalità.

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