Italiani impatriati: la Cassazione nega l’agevolazione senza cinque anni di residenza estera

15 Maggio 2026

Con l’ordinanza n. 9597, depositata il 15 aprile 2026, la Corte di cassazione interviene nuovamente sul perimetro applicativo del regime agevolativo di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. La Suprema Corte afferma che il cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero inferiore a cinque anni non può accedere al beneficio impatriati invocando l’applicazione del comma 2, primo periodo, della norma, in quanto disposizione riservata ai cittadini dell’Unione europea diversi da quelli italiani. Un’interpretazione estensiva condurrebbe – secondo i giudici di legittimità – a un’inammissibile interpretatio abrogans del requisito generale quinquennale di residenza estera pregressa, previsto dal comma 1, lett. a).

Il caso

La vicenda trae origine da una istanza di rimborso presentata da un cittadino italiano il quale, dopo aver svolto attività di lavoro dipendente presso una società con sede a Shanghai, dal 2014 al 2016, aveva fatto rientro in Italia all’inizio del 2017.

Nel corso del biennio successivo, il contribuente aveva assolto le imposte sul reddito secondo le regole ordinarie, ritenendo – sulla base dell’interpretazione restrittiva allora dominante nella prassi amministrativa – di non poter beneficiare del regime agevolativo di cui all’art. 16, D.Lgs. 147/2015 (c.d. Regime impatriati) in ragione della mancata iscrizione all’AIRE nel periodo di permanenza all’estero.

A seguito dell’introduzione del nuovo comma 5-ter dell’art. 16cit. – che ha superato la limitazione legata all’iscrizione anagrafica per i soggetti rientrati entro il 31 dicembre 2019, in grado di dimostrare la residenza estera su base convenzionale – il contribuente ha chiesto il rimborso delle imposte versate, ritenendo integrati i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 16 per beneficiare dell’agevolazione (i.e. cittadinanza UE, possesso di laurea e lavoro all’estero per 24 mesi).

A fronte del silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente ha proposto ricorso. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato l’impugnazione e il giudice d’appello ha confermato la decisione, rilevando la mancata integrazione del requisito sostanziale della durata minima quinquennale della permanenza all’estero.

Avverso tale pronuncia il contribuente ha dunque presentato ricorso per Cassazione, denunciando una errata interpretazione della disciplina agevolativa.

La decisione della Corte di cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha respinto il ricorso.

La Cassazione ricostruisce anzitutto l’architettura della norma nel testo ratione temporis vigente, evidenziando come essa delineasse tre distinte categorie di beneficiari, ciascuna soggetta a requisiti specifici.

In particolare, il comma 1, lett. a) dell’art. 16, subordinava l’accesso al regime alla condizione – tra le altre – che il lavoratore non fosse stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento.

Il comma 2, primo periodo, estendeva il beneficio a specifiche categorie di soggetti, tra cui cittadini UE in possesso di determinati requisiti. Il secondo periodo del medesimo comma 2, infine, riconosceva le medesime agevolazioni ai cittadini di Stati extra-UE con i quali fosse in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni.

Muovendo da tale schema, la Corte respinge la tesi difensiva del contribuente – secondo cui anche i cittadini italiani, in quanto cittadini UE, potrebbero accedere all’agevolazione per il tramite del comma 2, primo periodo – valorizzando un argomento di carattere sistematico: se anche i cittadini italiani fossero inquadrati nel primo periodo del comma 2 dell’art. 16, non vi sarebbe spazio applicativo per il comma 1, lett. a) della disposizione.

In altre parole, seguendo la tesi prospettata dal contribuente, si determinerebbe una inammissibile interpretatio abrogans della previsione del requisito (generale) quinquennale, in aperto contrasto con i criteri ermeneutici di cui all’art. 12 delle Preleggi. Ne discende, secondo la lettura offerta dai giudici di legittimità, che il primo periodo del comma 2 va riferito esclusivamente ai cittadini dell’Unione europea diversi da quelli italiani; mentre questi ultimi restano assoggettati alla disciplina generale del comma 1, con la conseguente applicazione del requisito dei cinque periodi d’imposta di residenza estera.

M.A.G.

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