Esenzione ex art. 19 della L. n. 74/1987 anche per i trasferimenti immobiliari ai figli (C.G.T. Lazio, sez. XVI, sentenza del 03/03/2026 n. 1345)

7 Maggio 2026

L’esenzione prevista dall’art. 19 della L. n. 74/1987 deve applicarsi anche nelle ipotesi in cui, nell’ambito di una definizione degli aspetti patrimoniali che risulti funzionale alla gestione della crisi coniugale, il trasferimento non intercorra direttamente tra coniugi, ma in favore dei figli.

Il caso

La vicenda trae origine da due procedimenti separati, riuniti – in sede di gravame – per evidente connessione oggettiva e soggettiva; in particolare, in periodi diversi ed in forma separata, due coniugi impugnavano un avviso di liquidazione imposte sulle donazioni, ipotecaria, catastale e bollo relativo ad un atto di trasferimento di immobili effettuato dagli stessi in favore dei figli. I contribuenti contestavano la mancata applicazione dell’esenzione prevista ex art. 19 L. n. 74/1987 e lamentavano difetto di motivazione ed errore da parte dell’amministrazione finanziaria.

In primo grado, in riferimento al ricorso avanzato da D.V., l’adita Corte di giustizia tributaria di Roma, rigettava il ricorso; diversamente si pronunciava nel merito del ricorso avanzato da A.V., che veniva, invece, accolto.

Per quanto attiene la situazione di D.V., il coniuge soccombente proponeva appello, insistendo nella richiesta di applicazione dell’esenzione sul trasferimento immobiliare, in quanto atto funzionale a regolare gli effetti della crisi matrimoniale. Nel procedimento riguardante A.V., l’Agenzia delle entrate, soccombente, impugnava la decisione del primo grado, sostenendo che la causa del trasferimento era da imputare alla definizione di un diverso giudizio pendente tra i coniugi, quindi estraneo rispetto alla crisi coniugale.

Nel secondo grado, la Corte di giustizia tributaria del Lazio riuniva i descritti procedimenti, al fine di evitare il rischio di formazione di giudizi contrastanti ed in aderenza al “principio della ragione più liquida”.

La decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

La Corte di giustizia tributaria del Lazio ha accolto l’appello proposto da D.V., rigettando, invece, la parallela impugnativa avanzata dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, ripercorrendo la posizione della giurisprudenza sul punto, i giudici del secondo grado riconoscono l’applicazione dell’esenzione ex art. 19 della L. n. 74/1987 a tutti gli atti e a tutte le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge.

Nel merito, la pronuncia in esame, in conformità con la giurisprudenza maggioritaria, mette in luce la portata generale della norma di esenzione fiscale, la quale non distingue espressamente tra atti eseguiti all’interno della famiglia e nei confronti di terzi, atteso che la “ratio” della disposizione risiede nella volontà di favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi.

Per i giudici dell’appello, l’atto di trasferimento di immobili in favore dei figli ha rispettato lo scopo di definizione globale delle ragioni patrimoniali controverse tra i coniugi e, pertanto, risulta idoneo all’applicazione della descritta esenzione.

In tale cornice, pertanto, le ragioni a fondamento dell’avviso di liquidazione impugnato dai coniugi non risultano fondate; la Corte, pertanto, ha accolto l’appello proposto da D.V. e rigettato il gravame promosso dall’Agenzia delle entrate.

Osservazioni

L’art. 19 della L. n. 74/1987 dispone un’esenzione ai fini dell’imposta di bollo, di registro e di ogni altra imposta con riferimento a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, intesa a facilitare la riorganizzazione patrimoniale tra coniugi in funzione della crisi coniugale.

La pronuncia in analisi contribuisce a rafforzare un orientamento volto a privilegiare una lettura sostanziale della norma, per cui la funzione dell’atto prevale sulla sua struttura formale, valorizzando la causa degli atti nello spirito di sistemazione e privilegiando, così, un’interpretazione funzionalmente orientata e non formalistica della fattispecie.

La sentenza n. 1345/2026 della Corte di giustizia tributaria del Lazio valorizza il collegamento causale tra l’atto e la definizione degli assetti in funzione della crisi coniugale, in un’ottica di maggiore flessibilità nell’ambito della gestione della stessa.

Alla luce di quanto detto, l’esenzione fiscale ex art. 19 della L. n. 74/1987 deve essere applicata a tutti gli atti che risultino funzionalmente inseriti nel regolamento complessivo dei rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale, indipendentemente dalla direzione soggettiva del trasferimento. In questa prospettiva, il dato soggettivo (ossia l’identità dei destinatari dell’attribuzione) viene subordinato al dato funzionale, rappresentato dalla connessione dell’atto con la definizione degli assetti familiari.

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