Amministrazione di sostegno e testamento pubblico del beneficiando: l’amministratore non può assistere, altrimenti il testamento è nullo – Cass. Civ. n. 2648/2026

11 Marzo 2026

Abstract

Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. L’amministrato o è o non è capace di testare da solo; tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti.

Il caso

La vicenda riguarda un addebito disciplinare della Commissione Regionale di Disciplina Puglia – confermato poi dalla Corte d’Appello di Bari – nei confronti di un notaio per avere consentito l’intervento dell’amministratore di sostegno nella redazione del testamento pubblico della beneficiaria.

Prima di andare dal notaio, l’amministratore di sostegno aveva ottenuto dal giudice tutelare un provvedimento autorizzativo che gli consentiva di formalizzare le ultime volontà che l’amministrata gli aveva manifestato in precedenza: istituire come unica erede universale la nipote.

La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto viziata la condotta del notaio in quanto:

  • il provvedimento autorizzativo era generico e privo di motivazione, quindi inidoneo a determinare l’incapacità a testare del beneficiando;
  • il notaio aveva accertato, nei colloqui preliminari al testamento, la capacità a testare;
  • il testamento, peraltro, non faceva che confermare formalmente le volontà espresse all’amministratore, in spregio al principio di libertà di autodeterminazione del testatore;
  • in ogni caso, qualora vi fosse l’incapacità a testare, ai sensi degli artt. 603 c.c. e 54 del R.D. n. 1326/1914 è vietata la partecipazione dell’amministratore di sostegno al testamento pubblico del beneficiando.

Secondo la Corte d’Appello, il notaio avrebbe dovuto astenersi dalla stipula e impugnare il provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 1 della L. n. 89/1913 per la sua revoca o integrazione.

Il professionista, soccombente in entrambi i gradi, propone ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Tra i motivi di impugnazione il ricorrente lamenta che la sua presenza avrebbe assicurato, e non ostacolato, la libertà della testatrice e che, in ogni caso, il provvedimento autorizzativo avrebbe regolato le modalità di testare e non il contenuto dell’atto mortis causa, quindi pienamente valido.

La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato e conferma la decisione impugnata perché:

  • l’amministrazione di sostegno non implica di per sé l’incapacità di testare: la limitazione di questa capacità deve risultare da una decisione del giudice tutelare (i.e. decreto di nomina o provvedimento successivo) compiutamente motivata (motivazione nella specie mancante);
  • se sussiste la capacità di testare, il beneficiando testa in autonomia; diversamente, se ritenuto dal giudice incapace di testare, va esclusa in toto l’ipotesi di un testamento. Essendo infatti il testamento un atto personalissimo, non sono ammesse forme intermedie con assistenza dell’amministratore di sostegno nell’atto di ultima volontà, pena la nullità del testamento stesso.

Osservazioni

L’amministrazione di sostegno, regolata dagli artt. 404 e ss. c.c., è una misura di protezione in favore dei soggetti che, in ragione della loro menomazione fisica o psichica, anche temporanea, sono incapaci di provvedere in autonomia ai propri interessi.

La disciplina richiamata non contempla una norma di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi, come il testamento, la donazione e il matrimonio, atti di cui invece il Codice Civile si occupa espressamente rispetto ad altre categorie di soggetti fragili (minori, interdetti e inabilitati).

Di qui la questione sulla capacità di testare del beneficiario di amministrazione affrontata dalla giurisprudenza, secondo cui “di regola quest’ultimo conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 409 cod. civ., comma 1), e quindi anche la capacità di donare e di testare. È fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, attraverso l’esercizio del potere previsto dall’art. 411 cod. civ., comma 4, possa imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario (Cass. n. 13270/2022).

L’interpretazione del diritto vivente è coerente con la ratio della misura, che è volta a proteggere, senza mortificare, l’amministrato, assicurandogli la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione.

Tanto premesso, come osservato dalla Corte, è quindi possibile un provvedimento del giudice tutelare che escluda la capacità di testare dell’amministrato, ma tale decisione deve essere congruamente motivata.

Sotto diverso profilo, il testamento, quale atto revocabile ex art. 587 c.c. con cui si dispone delle proprie sostanze dopo la morte, è un negozio giuridico personalissimo: può essere compiuto solamente dal soggetto interessato, con esclusione di forme di rappresentanza (legale o volontaria) e di assistenza.

In particolare, nel caso di testamento pubblico, l’art. 603, comma 2 c.c. individua, a presidio della libertà della volontà del testatore e a pena di nullità del testamento stesso, i soli soggetti che devono essere presenti al testamento pubblico: il notaio, il testatore e i due testimoni. Il notaio riduce per iscritto la volontà manifestatagli liberamente e autonomamente dal testatore, dando atto delle compiute formalità, e ne dà lettura ai presenti prima della loro sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei.

Dalla natura personalissima del testamento consegue quindi che, quanto al giudice tutelare, non sono autorizzabili forme intermedie di testamento, filtrate dall’assistenza dell’amministratore di sostegno. Allo stesso modo, il notaio non può autorizzare l’amministratore a parteciparvi perché, oltre alla rigida disposizione di cui all’art. 603 c.c., l’art. 54 del R.D. n. 1326/1914, vieta l’intervento dei soggetti che non possono obbligarsi in nome proprio (o dei propri rappresentati) in un atto rogato dal notaio.

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross