Successione digitale e diritti post mortem

2 Marzo 2026

Abstract

In un’epoca in cui l’identità personale si estende alla dimensione digitale, l’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civile, del 10 febbraio 2021, segna un passaggio rilevante nella disciplina della successione digitale. Il giudice afferma che, in assenza di un espresso divieto del de cuius, la semplice accettazione delle condizioni generali della piattaforma non basta a escludere l’accesso dei familiari ai dati personali. Resta dunque garantito l’esercizio dei diritti digitali post mortem per ragioni familiari meritevoli di protezione, nel rispetto del bilanciamento previsto dalla legge.

Il caso

Con ricorso cautelare ex artt. 669-bis e 700 c.p.c., i genitori del de cuius, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano la società A.I. S.r.l. (la “Società”) al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza volto a ordinare alla Società di prestare assistenza nel recupero dei dati personali contenuti nell’account riconducibile al de cuius.

I ricorrenti rappresentavano che il de cuius, trasferitosi a Milano per lavorare come chef, era rimasto vittima di un grave incidente stradale il 29 febbraio 2020, decedendo pochi giorni dopo.

Il telefono cellulare di sua proprietà, dotato di sistema di sincronizzazione iCloud, permetteva di conservare i contenuti digitali e di renderli accessibili – in tempo reale – tramite i vari dispositivi eventualmente posseduti. Tuttavia, il cellulare del de cuius veniva distrutto nell’impatto, rendendo impossibile l’accesso diretto ai contenuti digitali ivi conservati.

I genitori deducevano un interesse morale e affettivo al recupero di fotografie e video, nonché un interesse progettuale alla raccolta delle ricette elaborate dal figlio, in vista della realizzazione di un’iniziativa commemorativa.

Nonostante i tentativi di ottenere le credenziali di accesso e le interlocuzioni con la Società, quest’ultima subordinava l’accesso ai dati a un ordine giudiziale contenente requisiti richiesti nell’ambito dell’ordinamento di provenienza della stessa, ritenuti pertanto in parte estranei all’ordinamento italiano.

I ricorrenti prospettavano quindi la sussistenza del fumus boni iuris, richiamando l’art. 2-terdecies, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”) ai sensi del quale “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”, nonché del periculum in mora, evidenziando il rischio di cancellazione automatica dell’account per inattività.

La Società non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

La pronuncia

Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile la domanda cautelare proposta nei confronti della Società, finalizzata a consentire ai ricorrenti il recupero dei dati personali conservati negli account del de cuius, garantendone al contempo la conservazione e l’accesso.

Ai fini della sussistenza del fumus boni iuris, il giudice ha richiamato l’art. 2-terdecies del Codice Privacy che disciplina l’esercizio dei diritti sui dati personali riferiti a persone decedute.

In linea con il Considerando 27 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”), che rimette agli Stati membri la regolamentazione del trattamento dei dati personali dei defunti, la disposizione interna prevede la “persistenza” dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento anche dopo la morte dell’interessato, consentendone l’esercizio a chi agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Il legislatore non chiarisce se tale legittimazione configuri un acquisto mortis causa ovvero una legittimazione iure proprio, limitandosi a sancire – secondo l’elaborazione della dottrina più attenta – una forma di “persistenza” dei diritti oltre la vita della persona fisica. Si tratta, in particolare, dei diritti di accesso, rettifica, limitazione del trattamento, opposizione, nonché dei diritti alla cancellazione e alla portabilità dei dati, la cui sopravvivenza assume rilievo soprattutto sul piano dei rimedi esperibili.

Il Tribunale di Milano ha evidenziato come la regola generale dell’ordinamento sia quella della sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati, fatti salvi i limiti espressamente previsti dalla legge o l’eventuale divieto manifestato in vita dal de cuius mediante dichiarazione scritta, specifica, libera e informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale divieto, soggetto a stringenti requisiti formali, è sempre modificabile o revocabile e non può comunque pregiudicare né l’esercizio dei diritti patrimoniali dei terzi né il diritto di difesa in giudizio.

Nell’ottica della tutela della dignità e dell’autodeterminazione personale – che si estendono anche alla dimensione digitale dell’identità individuale – il legislatore ha dunque valorizzato l’autonomia del de cuius, rimettendogli la scelta se consentire agli eredi e ai superstiti l’accesso ai propri dati personali (con l’eventuale esercizio di tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre tali informazioni alla disponibilità dei terzi.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalla corrispondenza intercorsa con la Società non è emersa alcuna volontà del de cuius di vietare l’esercizio post mortem dei diritti sui propri dati personali. I ricorrenti, unici eredi e genitori del defunto, sono stati pertanto ritenuti legittimati ad accedere agli account, in ragione del legame familiare e delle finalità dichiarate – il recupero di immagini e la realizzazione di un progetto commemorativo – considerate idonee a integrare le “ragioni familiari meritevoli di protezione” richieste dall’art. 2-terdecies, comma 1, del Codice Privacy.

Il provvedimento si segnala, infine, per aver valorizzato il necessario bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela degli interessi dei congiunti, riconoscendo centralità alla dimensione relazionale dei dati personali e alla proiezione postuma dell’identità digitale della persona.

Conclusioni

L’ordinanza del Tribunale di Milano rappresenta un importante punto di riferimento nella disciplina della tutela post mortem dei dati personali. Il suo orientamento è stato ripreso anche da successive pronunce (Trib. Brindisi, Ordinanza del 9 dicembre 2025; Trib. Lanusei, Ordinanza del 26 agosto 2025; Trib. Verona, Ordinanza del 2 luglio 2025; Trib. Venezia Ordinanza del 3 giugno 2025) e si inserisce nel più ampio dibattito sulla trasmissione dei beni digitali a causa di morte. Il provvedimento chiarisce come l’identità digitale della persona – e i diritti che la presidiano – non si esauriscano con la morte, ma possano proiettarsi oltre di essa secondo le coordinate fissate dal legislatore.

In questo scenario, la dottrina individua nel testamento lo strumento privilegiato per disciplinare consapevolmente la sorte dei beni digitali. In mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, operano le regole della successione legittima, con la conseguente e frequente necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere l’accesso, il recupero o la cancellazione dei dati del defunto.

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