Abstract Con la risposta a interpello non pubblicata del 19 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in tema di cumulabilità del nuovo regime degli impatriati con quello previsto per i neo-residenti. Superando l’orientamento precedentemente adottato, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di applicare congiuntamente i due regimi in assenza di un espresso divieto normativo e nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. Il caso La vicenda oggetto di interpello riguardava un cittadino britannico e la sua coniuge, entrambi residenti nel Regno Unito e intenzionati a trasferire la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2025. I contribuenti dichiaravano di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei dieci periodi d’imposta precedenti e di non aver intrattenuto, nel periodo di osservazione, legami significativi con il territorio italiano. Gli stessi detenevano partecipazioni qualificate in numerose società estere operanti nel settore immobiliare e degli investimenti, nonché partecipazioni indirette tramite un trust estero, che essi stessi qualificavano come entità interposta. Sulla scorta di quanto indicato, i contribuenti hanno chiesto all’Agenzia chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere al regime dei neo-residenti ex art. 24-bis del TUIR, nonché di applicare contestualmente il nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 209/2023. In particolare, gli istanti intendevano assoggettare a imposta sostitutiva i redditi di fonte estera e, al contempo, beneficiare del regime degli impatriati con riferimento ai redditi di lavoro dipendente di fonte italiana, sostenendo che la disciplina vigente non prevede un espresso divieto di cumulabilità tra i due regimi. La risposta dell’Agenzia Nel rendere il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente richiamato l’art. 1, co. 154, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, disposizione che prevede l’esclusione della cumulabilità del regime dei neo-residenti con i regimi agevolativi riservati ai docenti e ricercatori e ai lavoratori impatriati. Tuttavia, l’Amministrazione ha evidenziato come tale previsione normativa faccia espresso riferimento alla disciplina previgente degli impatriati di cui all’art. 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, la quale è stata successivamente abrogata dall’art. 5, co. 9, del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. Alla luce di tale abrogazione e in assenza di una disposizione che estenda in modo esplicito il divieto di cumulo al nuovo regime degli impatriati introdotto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 209/2023, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di cui all’art. 24-bis del TUIR e il nuovo regime degli impatriati possano trovare applicazione in modo contestuale. Tale conclusione si fonda sul presupposto che i due regimi presentano ambiti applicativi distinti e non sovrapponibili, nonché finalità differenti, tali da consentirne un utilizzo coordinato. Più nello specifico, la cumulabilità è ammessa a condizione che ciascun regime operi su autonome categorie di reddito, evitando duplicazioni di beneficio sulla medesima base imponibile. Nel caso esaminato, ciò consente l’assoggettamento a imposta sostitutiva dei redditi di fonte estera ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR e, al contempo, l’applicazione del regime degli impatriati ai redditi di lavoro dipendente prodotti nel territorio dello Stato. La risposta dell’Amministrazione finanziaria si colloca, peraltro, in un contesto normativo in costante evoluzione, caratterizzato da un progressivo innalzamento dell’onere economico connesso all’accesso al regime dei neo-residenti. In tale quadro, la legge di Bilancio 2026 ha recentemente disposto l’aumento dell’imposta sostitutiva da 200.000 a 300.000 euro annui per i soggetti che acquisiscono la residenza civilistica in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2026, incidendo in modo significativo sull’attrattività complessiva dell’istituto. L’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate conferma, nondimeno, un orientamento favorevole all’utilizzo coordinato degli strumenti agevolativi previsti dall’ordinamento tributario, contribuendo a preservare la funzione attrattiva del sistema fiscale italiano nei confronti dei contribuenti che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato. Il chiarimento in esame si pone, inoltre, in linea di continuità con quanto già affermato nella risposta a interpello n. 16 del 28 gennaio 2025 e consolida un approccio interpretativo volto a valorizzare la ratio incentivante dei regimi di favore, ampliando le possibilità di pianificazione fiscale in assenza di espressi divieti normativi.