Abstract La sentenza n. 1356/2022 del Tribunale di Catanzaro rappresenta un importante precedente in materia di successioni internazionali poiché affronta il tema della tutela dei legittimari in presenza di beni situati in diversi ordinamenti e di una successione regolata da più ordinamenti giuridici. Il caso esaminato dal giudice di primo grado, caratterizzato dalla complessità delle questioni relative alla giurisdizione, alla legge applicabile e alla tutela dei legittimari, offre l’occasione per riflettere sul rapporto tra il Regolamento (UE) n. 650/2012, la Legge n. 218/1995 e i principi del diritto successorio italiano. Il caso La vicenda trae origine dalla morte di una cittadina con doppia cittadinanza italiana e americana, residente da oltre cinquant’anni negli Stati Uniti D’America. La de cuius aveva redatto un testamento a New York, disponendo che l’intero patrimonio – composto da un conto corrente americano, da un immobile sito in Italia e da taluni beni mobili – fosse devoluto alla sorella, salvo alcuni beni mobili attribuiti ai figli. I tre figli della de cuius convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la sorella della de cuius chiedendo – inter alia – (i) l’accertamento della loro qualità di legittimari e della lesione delle relative quote di riserva, (ii) la riduzione delle disposizioni testamentarie nonché (iii) la restituzione dei beni e delle somme devolute alla convenuta in eccedenza rispetto alla quota disponibile. Ad avviso degli attori, ai sensi dell’articolo 537, comma 2, c.c., spettava ad essi – in qualità di legittimari – una quota pari a due terzi dell’asse ereditario, con residua quota disponibile pari a un terzo. Gli attori, in particolare, invocavano la giurisdizione italiana richiamando la Legge n. 218/1995, in particolare gli articoli 3 e 50, ritenendo che fosse applicabile al caso di specie tenuto conto della residenza della convenuta e della cittadinanza anche italiana della de cuius al momento della morte. La convenuta si costituiva in giudizio contestando integralmente le deduzioni avversarie ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che al caso di specie doveva applicarsi il Regolamento (UE) n. 650/2012 e non la Legge n. 218/1995. La pronuncia La pronuncia in esame affronta il tema della giurisdizione e della legge applicabile nelle successioni transnazionali. Il Tribunale di Catanzaro, in primo luogo, ha ricostruito il quadro normativo rilevante, evidenziando come – accanto alle disposizioni interne contenute negli articoli 46-50 della Legge n. 218/1995 e alle convenzioni internazionali – il Regolamento (UE) n. 650/2012 costituisca oggi la disciplina centrale del diritto internazionale privato successorio per gli Stati membri, ad eccezione di Irlanda e Danimarca, con il conseguente effetto di sovrapporsi e sostituirsi, salvo limitate eccezioni, alla normativa interna contenuta nella Legge n. 218/1995. Il giudice di prime cure si è pronunciato chiarendo che la disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 650/2012 ha carattere universale ai sensi dell’articolo 20 (“La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro”) e non soggiace, quindi, ad alcuna limitazione applicativa anche se fosse chiamata a regolare una situazione successoria non europea. Su tale presupposto, il Tribunale ha dichiarato l’applicabilità del criterio generale della residenza abituale del defunto al momento della morte (articoli 4 e 21 e considerando 23), valido tanto per la legge applicabile quanto per la giurisdizione, determinando quindi la tendenziale coincidenza tra forum e ius. Al criterio principale fondato sulla residenza abituale del de cuius al momento della morte, si aggiunge anche la possibilità di applicare la legge di un altro Stato se dalle circostanze del caso concreto dovesse emergere che il de cuius avesse avuto collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato (articolo 21.2 e considerando 24). Nel caso esaminato, la de cuius – cittadina italiana e americana – risiedeva stabilmente negli Stati Uniti d’America da oltre cinquant’anni. I legami con l’Italia, limitati a soggiorni periodici, non sono stati ritenuti dal giudice di primo grado idonei a dimostrare un “collegamento più stretto” con l’ordinamento italiano. Ne deriva l’applicabilità del criterio generale della residenza abituale. La stessa conclusione si imporrebbe anche attraverso l’istituto della professio iuris. Difatti, per venire incontro alle esigenze di coloro che, pur essendosi trasferiti in uno Stato diverso da quello di cittadinanza, intendono mantenere un legame con l’ordinamento di origine, il Regolamento (UE) n. 650/2012 prevede la possibilità che il de cuius scelga la legge dell’ordinamento della propria cittadinanza al momento della scelta o della morte (articolo 22.1) per regolare la propria intera successione con dichiarazione espressa nella forma di una disposizione a causa di morte o che possa comunque ricavarsi da tale disposizione(articolo 22.2). Tuttavia, nel testamento la de cuius aveva indicato la legge dello Stato della California, richiamo che il Tribunale qualifica come professio iuris implicita ai sensi dell’articolo 22.2 del Regolamento (UE) n. 650/2012. Sia l’applicazione del criterio generale sia l’esercizio della professio iuris conducono dunque all’applicazione della legge californiana e, correlativamente, alla competenza del giudice statunitense per la regolazione dell’asse ereditario. Diverso esito si registra per la successione relativa all’immobile sito in Italia. In questo caso, nonostante l’impostazione unitaria del Regolamento (UE) n. 650/2012, il meccanismo del rinvio ex articolo 34 comporta l’applicazione della lex rei sitae. La legge statunitense – caratterizzata da un’impostazione “scissionista” che distingue tra beni immobili (regolati dalla legge del luogo di situazione) e beni mobili (regolati dalla legge del domicilio) – rinvia infatti alla legge italiana per i beni immobili situati in Italia. Si afferma così la giurisdizione italiana e l’applicazione del codice civile alla successione del bene. Per i suddetti motivi, in base all’articolo 537, comma 2, c.c., il Tribunale riconosce agli attori una quota di legittima pari a due terzi dell’immobile, mentre alla convenuta spetta la quota disponibile, pari a un terzo. Conclusioni La sentenza del Tribunale di Catanzaro conferma la centralità del Regolamento (UE) n. 650/2012 nella determinazione della giurisdizione nelle successioni transnazionali, valorizzando il criterio della residenza abituale del de cuius. Tale pronuncia assume particolare rilievo poiché estende il principio di universalità di cui all’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 650/2012 – previsto dal legislatore europeo solo per la legge applicabile – anche al profilo della giurisdizione, pur in presenza dell’articolo 4 che limita espressamente la competenza agli organi giurisdizionali dei soli Stati membri. Tale interpretazione, seppure innovativa, consente una maggiore coerenza sistematica nelle successioni transnazionali, lasciando comunque impregiudicato il meccanismo del rinvio alla lex rei sitae.