Crediti incerti esclusi dall’attivo ereditario, salvo successiva rettifica e applicazione, ai fini dell’imposta di successione, dell’aliquota vigente all’apertura della successione

22 Ottobre 2025

Abstract

I crediti incerti non devono essere conteggiati nell’attivo ereditario al momento dell’apertura della successione, e quindi non assumono rilievo ai fini della base imponibile dell’imposta di successione.

Fondamento giuridico

Ogni volta che, in seguito ad una successione, si realizza un trasferimento di beni, viene applicata l’imposta di successione, disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (c.d. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), come modificato dal D.Lgs. 139/2024.

Tale imposta è calcolata sulla base di aliquote diverse a seconda della linea e del grado di parentela intercorrente tra il de cuius e il beneficiario del trasferimento:

  • 4% se a favore del coniuge e dei parenti in linea diretta, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 1.000.000,00;
  • 6% se a favore di fratelli e sorelle, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 100.000,00;
  • 6% se a favore dei parenti fino al quarto grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% se a favore di altri soggetti.

Tali scaglioni, quindi, permettono agli eredi più prossimi di godere della possibile esenzione dall’imposta di successione, mentre le quote diventano più alte per i parenti più lontani e i soggetti estranei alla famiglia.

I c.d. crediti incerti

Appare in tal modo decisivo quantificare il valore globale netto dell’asse ereditario, costituito dalla differenza, alla data di apertura della successione, dei beni che compongono l’attivo ereditario (beni immobili, denaro, azioni, quote sociali, gioielli) e l’ammontare delle passività deducibili (debiti contratti dal defunto, spese mediche sostenute dagli eredi negli ultimi sei mesi di vita del defunto e spese funerarie).

In tale contesto, si pone il delicato tema dei c.d. crediti incerti, ovvero delle somme che potrebbero confluire nell’attivo ereditario, ma che non sono concretamente presenti al momento dell’apertura della successione: si pensi all’ipotesi di eventuali crediti vantati dal de cuius verso terzi, ma non ancora oggetto di accertamento giudiziale (se, infatti, fosse già pendente un giudizio per l’accertamento del credito, la relativa somma andrebbe ex lege esclusa dall’attivo ereditario) o a crediti la cui esigibilità è legata al verificarsi di un evento futuro e incerto.

Inserire tali “potenziali” crediti nell’attivo ereditario sarebbe pregiudizievole per gli eredi, che si vedrebbero costretti a pagare un’imposta maggiore, in quanto calcolata su una base imponibile in cui sono confluite somme di cui solo potenzialmente il de cuius (e, quindi, gli stessi eredi) è titolare.

La soluzione

Al fine di individuare l’attivo ereditario sulla base della sua effettiva e reale consistenza, così va versare un’imposta equa in ragione del concreto beneficio economico conseguito dagli eredi per effetto della successione, la giurisprudenza (cfr. Cass. 8/11/2022 n. 32775; Cass. 14/8/2002 n. 12211) ha chiarito che, per l’applicazione dell’imposta di successione, presupposto essenziale è l’appartenenza del bene al patrimonio del defunto.

Sulla base di tale principio, è possibile ritenere che un credito incerto o non ancora oggetto di accertamento giudiziale può essere escluso dall’attivo ereditario fino a quando la sua consistenza non sia stata accertata e non sia divenuta certa: in tal modo evitando il pagamento dell’imposta su somme meramente aleatorie, che potrebbero essere riconosciute come insussistenti.

Tale credito dovrà, in ogni caso, essere indicato nell’inventario (cioè nell’atto redatto dal notaio, in cui è descritto il patrimonio del defunto): ove intervenga l’accertamento giudiziale dell’esistenza del credito ovvero si verifichi la condizione sospensiva cui era sottoposto, verrà presentata una dichiarazione di successione integrativa, ma l’aliquota applicata a tale credito sarà quella vigente al momento dell’apertura della successione.

Il credito, quindi, seppur riconosciuto in un momento successivo, concorre a formare l’attivo ereditario ab origine, fin dall’apertura della successione e, quindi, con effetto retroattivo.

In tal modo vengono bilanciati gli interessi in gioco sia degli eredi sia dell’Erario: i crediti incerti potranno essere esclusi dalla formazione dell’attivo ereditario, salvo poi una successiva rettifica dell’attivo al verificarsi dell’evento (che potrebbe verificarsi anche molti anni dopo), che ha reso “certa” l’esistenza del credito, e applicazione dell’aliquota prevista all’epoca dell’apertura della successione.

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