Abstract La sentenza n. 597/2025 della Corte d’Appello di Palermo, oggetto del presente commento, affronta il tema della tutela del coniuge affidatario della prole minore, al quale sia stata assegnata la casa familiare. In tale contesto, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare può essere legittimamente opposto anche al comodante-trustee, il quale, in quanto titolare del bene oggetto del fondo trust, ne richieda il rilascio. La pronuncia si inserisce in un più ampio dibattito sulla prevalenza degli interessi familiari e della protezione dei figli minori nell’ambito dei rapporti patrimoniali e delle operazioni di segregazione tipiche del trust, confermando che il diritto alla stabilità abitativa del nucleo familiare assume carattere prioritario rispetto alle esigenze connesse alla gestione e alla restituzione del bene in trust a favore del trustee, anche ove questi coincida con il comodante. Il caso Il caso oggetto della pronuncia trae origine dall’istituzione di un trust familiare. Nel 2014 il disponente ha istituito il trust “Conca d’Oro”, conferendovi, inter alia, un immobile che, contestualmente, è stato concesso in comodato gratuito dal trustee a favore dello stesso disponente nonché beneficiario del trust. Il trust è stato costituito dal disponente in vista delle imminenti nozze in modo tale che i beni oggetto del fondo in trust (i) giungessero ai futuri discendenti in linea retta; e (ii) nel frattempo, fossero custoditi e impiegati al fine di preservare l’equilibrio e la serenità della propria vita privata e familiare. L’immobile, già adibito a residenza del disponente e concesso allo stesso in comodato il giorno precedente al matrimonio, è divenuto sin da subito residenza familiare, abitata stabilmente dai coniugi insieme alla figlia minore. A seguito della crisi coniugale tra il disponente e la moglie, il Presidente del Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa in apposito giudizio di separazione, ha assegnato l’immobile adibito a casa familiare all’ex moglie del disponente in quanto affidataria della figlia minore. Successivamente, il trustee, a seguito della mancata ottemperanza dell’ex moglie del disponente all’intimazione di rilascio dell’immobile, ha convenuto la stessa in giudizio chiedendo, inter alia, la restituzione dell’immobile, deducendo l’inefficacia del provvedimento di assegnazione della casa familiare nei propri confronti, in qualità di trustee/comodante. L’ex moglie del disponente, a sua volta, si è costituita in giudizio (i) contestando la meritevolezza e la liceità del trust, poiché istituito dal disponente al solo scopo di sottrarre preventivamente il patrimonio alla propria famiglia nonché ai creditori e (ii) chiedendo, in subordine, che le disposizioni del trust fossero interpretate in conformità ai principi vigenti nel nostro ordinamento in materia di matrimonio, famiglia e tutela dei figli minori. Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 1001/2023 ha accolto la domanda del trustee, condannando l’ex moglie del disponente al rilascio dell’immobile e al pagamento di un’indennità di occupazione. Di conseguenza, l’ex moglie del disponente ha impugnato la suddetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, ribadendo le argomentazioni già esposte nel giudizio di primo grado. La pronuncia La pronuncia in esame affronta il tema della tutela del coniuge affidatario della prole minore, al quale sia stata assegnata la casa coniugale oggetto del fondo in trust. La Corte d’Appello di Palermo ha preliminarmente precisato che il contratto di comodato avente ad oggetto l’immobile conferito nel fondo in trust, destinato a soddisfare esigenze abitative familiari, non può essere ricondotto alla disciplina del comodato precario ex art. 1810 c.c., che legittima il comodante a richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento. Esso rientra, invece, nell’ambito dell’art. 1809 c.c., poiché la durata, pur non determinata da un termine espresso, risulta desumibile dall’uso convenuto, ossia dall’impiego dell’immobile quale abitazione familiare. In tale contesto, la restituzione anticipata è consentita al comodante soltanto in presenza di un bisogno urgente e imprevisto. La Corte ha altresì precisato che la durata del comodato non coincide automaticamente con le esigenze familiari del comodatario, ma deve essere valutata dal giudice caso per caso, tenendo conto delle intenzioni delle parti, delle loro condizioni personali e sociali e della natura del rapporto. Nel caso di specie, le finalità del trust descritte nell’atto istitutivo (relative ad esigenze di vita personale e familiare del disponente), la concessione in uso gratuito dell’immobile a seguito del trasferimento dello stesso al trustee, l’immediata celebrazione del matrimonio del disponente, in vista del quale, peraltro, lo stesso trust è stato costituito, e la contestuale destinazione dell’immobile a residenza familiare del comodatario, sono elementi che, unitamente all’assenza di limitazioni circa l’uso dell’immobile nella lettera di concessione in godimento da parte del trustee, non solo confermano la concreta destinazione del bene a residenza del comodatario e della relativa famiglia, ma altresì inducono a ritenere il trustee assolutamente consapevole di detta destinazione. Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, la Corte d’Appello di Palermo ha affermato che il coniuge affidatario della prole minore e assegnatario della casa coniugale può legittimamente opporre al trustee comodante, che chiede il rilascio dell’immobile, l’esistenza del suddetto provvedimento di assegnazione. Il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., fermo, in tal caso, il bilanciamento, in termini di proporzionalità e adeguatezza, tra le esigenze di protezione della prole e il contrapposto bisogno del comodante. Conclusioni La sentenza analizzata evidenzia la delicatezza dell’equilibrio tra le diverse esigenze che si manifestano nei rapporti di comodato di immobili destinati a soddisfare le esigenze abitative familiari. È fondamentale che il godimento dell’immobile da parte del coniuge affidatario e dei figli sia effettivamente garantito, senza che le richieste del comodante possano comprometterne la stabilità abitativa. La valutazione del giudice deve quindi assicurare un bilanciamento equo tra l’interesse del comodante e le esigenze familiari, riconoscendo la priorità alla protezione della famiglia e alla continuità del nucleo abitativo.
Da tale impostazione derivano due principi: