Abstract Con le risposte agli interpelli n. 144 e 145, rese in data 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa su alcuni aspetti legati alla fiscalità diretta e alla qualificazione fiscale di un trust estero. Con il primo interpello è stata chiarita la modalità di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzate da trust esteri che detengono partecipazioni in società italiane; con la seconda risposta, invece, l’Agenzia ha evidenziato gli elementi strutturali dell’atto istitutivo al fine di riconoscere l’autonomia fiscale del trust ed escludere la configurabilità di una mera interposizione. Il caso L’istante, nella risposta n. 144 del 2025, è una società fiduciaria con sede a Malta che opera in qualità di trustee di un trust regolato dalla legge inglese, istituito da una persona fisica residente in Italia. Scopo del trust è la segregazione di parte del patrimonio del disponente affinché sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di eventuali futuri discendenti del disponente. Guardiano del trust è un avvocato italiano privo di legami di parentela con il disponente e, di conseguenza, anche con i beneficiari sopra menzionati. Assume particolare rilievo il fatto che il disponente è indicato dall’atto istitutivo tra le “persone escluse” (c.d. excluded person); pertanto, in base a quanto previsto dal medesimo atto, egli non potrà in alcun caso beneficiare del patrimonio conferito nel trust. Il disponente ha inoltre presentato un’ulteriore istanza di interpello per sapere se il trust possa essere considerato, ai fini fiscali italiani, autonomo soggetto d’imposta. Con la risposta n. 145 del 2025, l’Agenzia, richiamando le fattispecie di interposizione delineate nella circolare n. 61/2010, si esprime in senso favorevole, sulla base dei seguenti elementi: Poiché il disponente intende conferire al trust una partecipazione non qualificata in una società italiana, egli chiede all’Amministrazione se al trust possano essere applicati: La risposta In merito al primo quesito, l’Amministrazione, richiamando la circolare n. 26/2009, ricorda che i soggetti esteri che possono beneficiare dell’aliquota ridotta prevista dal co. 3-ter dell’art. 27 del d.P.R. n. 600/73, coincidono, in linea generale, con quelli che – in presenza delle ulteriori condizioni previste dall’art. 27-bis del medesimo decreto – possono accedere all’esenzione da ritenuta. L’art. 27-bis disciplina, infatti, un regime di esonero da ritenuta sui dividendi nel caso in cui: Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva, «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per: a) «società di uno Stato membro» qualsiasi società: i) che abbia una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A; […]». Mentre, il successivo art. 3 dispone che «a) la qualità di società madre è riconosciuta: i) almeno a una società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all’art. 2 […]». Nel caso di specie, l’Agenzia rileva che il trust, non assumendo una delle forme societarie elencate nell’allegato I, parte A della Direttiva, non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 27, co. 3-ter del d.P.R. n. 600/73. Ne consegue che il trust non può beneficiare della ritenuta agevolata dell’1,20% sui dividendi. Con riferimento al secondo quesito, relativo all’esenzione fiscale sull’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni nella società italiana, l’istante ha rappresentato che il trust è soggetto passivo d’imposta a Malta, Stato incluso nella c.d. white list. Pertanto, secondo l’Agenzia, l’istante rientra tra i soggetti di cui al primo periodo dell’art. 6 del d.lgs. n. 239/96, che definisce il perimetro soggettivo del regime. In virtù di ciò, potrà beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 461/97. Conclusioni La risposta n. 144 dell’Agenzia ha implicazioni rilevanti per la pianificazione fiscale tramite trust esteri. I dividendi distribuiti da società italiane a tali trust saranno soggetti alla ritenuta ordinaria del 26% e non a quella agevolata dell’1,20%, con un conseguente aggravio fiscale. Diverso, invece, è il trattamento delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane: in questo caso, se il trust è residente in un paese incluso nella c.d. white list (DM 4 settembre 1996), l’Agenzia riconosce l’esenzione fiscale. Questa situazione potrebbe indurre a rivedere le strategie relative alla distribuzione degli utili, privilegiando la capitalizzazione e la successiva cessione delle partecipazioni, al fine di beneficiare dell’esenzione fiscale sulle plusvalenze. Quanto alla risposta n. 145, è apprezzabile l’apertura dell’Agenzia sul fatto che il guardiano abbia la possibilità di rimuovere il trustee. Tuttavia, resta da chiarire se le stesse conclusioni varrebbero anche se tale potere spettasse al disponente. Inoltre, l’Agenzia esclude l’interposizione anche sulla base dell’assenza di legami familiari tra guardiano e disponente e dell’impossibilità, per quest’ultimo, di rimuovere il guardiano: anche su tali elementi può porsi un analogo dubbio interpretativo.