Abstract L’ordinanza n. 23 del 2025 della Corte di Cassazione, oggetto del presente commento, analizza in dettaglio gli orientamenti giurisprudenziali emersi nel corso degli anni sul tema della surroga del creditore del legittimario, leso o pretermesso (ovvero escluso dall’eredità), nell’azione di riduzione allo stesso spettante. Si tratta di un tema di cruciale importanza nell’ambito della pianificazione patrimoniale sul quale, tuttavia, gli orientamenti giurisprudenziali sono contrastanti, tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite al fine di bilanciare il delicato equilibrio tra la tutela dei diritti dei creditori e la libertà di ciascuno di decidere se assumere o meno la qualità di erede e se ed in quale misura tutelare la propria posizione di legittimario. Il caso Il caso in oggetto trae origine da una complessa vicenda successoria di cui si riportano i passaggi essenziali. Il de cuius con testamento olografo redatto nel 2008 aveva istituito come propri eredi i nipoti, escludendo dalla successione suo figlio. All’apertura della successione si scopriva l’esistenza di un secondo testamento olografo redatto nel 2009 con il quale, revocata ogni precedente disposizione testamentaria, veniva istituito come erede il figlio del de cuius, che accettava l’eredità. Alla luce di quanto sopra, i nipoti proponevano in via principale querela di falso avverso il secondo testamento e chiedevano altresì l’accertamento e la dichiarazione della nullità dello stesso nonché la revoca dell’accettazione dell’eredità da parte del figlio, loro padre. Nel suddetto giudizio interveniva volontariamente un creditore personale del figlio del de cuius sostenendo la validità del secondo testamento e dichiarando in via subordinata di volersi surrogare nell’azione di riduzione spettante al figlio, legittimario pretermesso. Il figlio del de cuius si costituiva tardivamente in giudizio e aderiva alle domande dei propri figli, dichiarando di essere stato costretto dal creditore, con minacce, a redigere e far pubblicare il secondo testamento. Il procedimento di querela di falso si concludeva con declaratoria di falsità e nullità del secondo testamento con conseguente accertamento della validità del primo testamento. I giudici di secondo grado rigettavano l’appello proposto dal creditore del figlio e confermavano la sentenza di primo grado. A questo punto, il creditore adiva la Suprema Corte di Cassazione chiedendo inter alia di accertare e dichiarare la propria legittimazione attiva all’esercizio dell’azione surrogatoria. La Suprema Corte rimetteva la causa alla Prima Presidente perché valutasse la rimessione della stessa al vaglio delle Sezioni Unite con richiesta di di pronunciarsi su due questioni: (i) la nozione di trascuratezza quale presupposto per l’esercizio dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. e (ii) la legittimazione alla surroga nell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei creditori del legittimario totalmente pretermesso. La pronuncia sulla nozione di trascuratezza La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha offerto l’occasione di ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi nel corso degli anni in tema di azione surrogatoria. La Suprema Corte si concerta sulla nozione di trascuratezza, rispetto alla quale si contrappongono due orientamenti. Un primo orientamento, più tradizionale, qualifica il concetto di trascuratezza in termini di inerzia del debitore e quindi di un comportamento omissivo. Un secondo orientamento invece valorizza maggiormente il dato letterale dell’art. 2900 c.c., chiarendo come col termine “trascura” il legislatore abbia inteso legittimare l’intervento del creditore, non solo in presenza di un’inattività totale del debitore, ma anche in caso di esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto. Secondo i Giudici di legittimità, stante il suddetto contrasto giurisprudenziale, la nozione di trascuratezza di cui all’art. 2900 c.c. necessita di un intervento nomofilattico da parte delle Sezioni Unite. La pronuncia sulla legittimazione alla surroga nell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei creditori del legittimario. Su questo tema, un primo orientamento giurisprudenziale ha escluso la legittimazione ad agire in via surrogatoria del creditore del legittimario totalmente pretermesso non rientrando tra i soggetti elencati dall’articolo 557, comma 1, c.c. I giudici di legittimità con una sentenza del tutto innovativa (Cass. sent. n. 16623 del 2019), già commentata nel presente Osservatorio, hanno previsto la possibilità in capo ai creditori del legittimario totalmente pretermesso di esercitare l’azione di riduzione per lesione di legittima in via surrogatoria partendo dalla lettura negativa dell’art. 557, comma 3, c.c. che consente la suddetta azione al creditore personale del de cuius in presenza di certe condizioni. In particolare la Suprema Corte ha inferito che se la surroga nell’azione di riduzione, alle condizioni stabilite dalla norma, è riconosciuta al creditore del defunto, che diventa creditore dell’erede in seguito all’accettazione pura e semplice dell’eredità da parte di quest’ultimo, a maggior ragione dovrebbe riconoscersi il medesimo rimedio al creditore personale del legittimario che peraltro ha anche meno strumenti di tutela a disposizione rispetto al creditore del defunto (ad esempio l’azione revocatoria ordinaria degli atti del de cuius). L’ordinanza n. 23 del 2025 in commento ha poi illustrato le critiche che sono state mosse all’orientamento appena esposto e, non sussistendo una soluzione giuridica specifica sul punto ha evidenziato l’opportunità della rimessione al vaglio delle Sezioni Unite. Conclusioni Dall’esame dell’ordinanza e dei citati contrasti giurisprudenziali emerge come la surroga del creditore nell’azione di riduzione spettante al legittimario pretermesso sia un tema ancora controverso. Si ritiene che l’intervento delle Sezioni Unite sia necessario e ci si auspica che le stesse, nell’esercizio della funzione nomofilattica di cui sono investite, riescano a trovare il bilanciamento tra le esigenze in gioco cui si è accennato all’inizio del presente contributo. Si tratta, come detto, di una questione di non scarsa rilevanza nel panorama della pianificazione patrimoniale, in merito alla quale seguiranno ulteriori aggiornamenti nel presente Osservatorio.