Assegnazione della casa familiare: incauti accordi

28 Marzo 2024

L’accordo di separazione che assegnava la casa a coniuge e figlio autosufficiente è un accordo che fa nascere un diritto reale di abitazione non sottoposto al principio Rebus sic stantibus, in quanto il figlio è maggiorenne e autonomo economicamente e pertanto tale pattuizione non rientra tra le clausole di separazione consensuale. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 6444 del 2024.  

Il caso

Il caso riguarda un accordo di separazione consensuale in cui veniva stabilito che la casa fosse abitata dalla donna e dal figlio celibe, autonomo economicamente. Il Tribunale di Trani però revocò l’accordo verificando la mancanza di prole nei cui confronti esercitare la tutela, ritenendo dunque che si trattasse di condivisa assegnazione della casa coniugale; ciò viene confermato anche dalla Corte di Appello di Bari.

Una delle parti chiede la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari resa in giudizio di divorzio e la controparte replica con controricorso.  

La decisione

La Corte di Cassazione individua le violazioni che sono state effettuate affermando in primo luogo che la Corte di Appello non ha tenuto conto del comportamento e delle effettive intenzioni delle parti, attribuendo alla pattuizione in modo errato natura di condizione di separazione e non di contratto atipico. In secondo luogo, afferma che l’accordo di separazione consensuale assume forma di atto pubblico ex art 2699 c.c., e dunque sono modificabili solo le clausole della separazione consensuale e non i patti autonomi.  

Per tali motivi il ricorso viene accolto stabilendo dunque un diritto reale di abitazione.

L.C. e G.M.

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