Attività sportiva dilettantistica: disciplina transitoria

11 Gennaio 2024

L’Agenzia delle entrate, nella risposta 474/2023, si è occupata del regime fiscale applicabile agli sportivi del settore dilettantistico.

La questione verteva su un quesito proposto da una Srl sportiva dilettantistica per i compensi erogati ad atleti e allenatori (compensi erogati a un atleta per il periodo gennaio-giugno 2023, pari a 20.400 euro, e per il semestre luglio-dicembre 2023, pari a 15.400 euro).

Come noto, la disciplina in questione è stata oggetto di recente riforma a decorrere da luglio del 2023.

Prima della riforma dello sport operata dall'art. 52 D.Lgs. 36/2021, fino al 30.06.2023, l'art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir classificava tra i “redditi diversi” i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e da essi riconosciuto; la disposizione era applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questi compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (art. 69, c. 2 del Tuir).

La riforma dello sport, disposta dal D.Lgs. 36/2021 e in vigore dal 1.07.2023, ha previsto che l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (e quindi non più “reddito diverso”), anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuativa ai sensi dell'art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c. (art. 25, c. 2);

  • ricorrendone i presupposti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale (art. 25, c. 3-bis);
  • i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non sono tassati fino all'importo annuo di 15.000 euro;
  • all'atto del pagamento il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare un’autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (art. 36, c. 6).

L’art. 51, c. 1-bis D.Lgs. 36/2021 prevede altresì una disciplina transitoria. Secondo questa disposizione, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi (ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir) e compensi assoggettati a imposta (ex art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021):

  • l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro (questo limite è posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale in funzione della frazione di periodo interessata);
  • i compensi erogati dal 1.07.2023 devono essere tassati per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare, nell’anno 2023 (in applicazione della disciplina transitoria) tenendo conto anche degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023 (già esclusi da tassazione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'art. 69 del Tuir. Pertanto, nel computo del plafond dei 15.000 euro, per il 2023, rilevano anche i compensi sportivi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023);
  • per l’eventuale quota eccedente tale limite (15.000 euro), nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi sono applicabili in via ordinaria.

Secondo l’Agenzia delle Entrate,  con riferimento al caso esaminato, i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati  a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023  in applicazione del comma 1­bis dell'articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli  eventuali  compensi  erogati  nel  periodo  gennaio­giugno  2023,  esclusi  da imposizione  fino a 10.000 euro, ai sensi dell'articolo 69 del Tuir.

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