Primi passi verso una disciplina sulle cripto-attività

19 Dicembre 2023

La L. 29.2.2022 (Legge di bilancio 2023) introduce una prima disciplina tributaria delle cripto-attività, nel tentativo di inquadrare questo complesso fenomeno. Con la circolare n. 30 del 27 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia, specificando, tra l’altro, le modalità di compilazione del quadro RW e i criteri di territorialità.

Indicazione delle cripto-attività nel quadro RW

L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/2023 evidenzia come il nuovo art. 4 del D.L. 167/90 in materia di monitoraggio fiscale, così come modificato dalla Legge di bilancio, preveda a partire dal 1.1.2023 l’obbligo di indicazione all’interno del quadro RW di tutte le cripto-attività. Prima di tale data l’obbligo di compilazione, deducibile solo in via interpretativa, sarebbe stato circoscritto al solo possesso di cripto-valute.

Dal punto di vista operativo vengono altresì indicate le modalità di compilazione del quadro RW, precisando che dovrà essere compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.

La circolare n. 30/2023 contempla inoltre l’ipotesi di smarrimento delle chiavi private, chiarendo che, ove il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private, allora non sarà tenuto ad indicare nel quadro RW le cripto-attività riconducibili alle stesse. Tale meccanismo dovrebbe ritenersi applicabile anche per gli investimenti in cripto-attività su piattaforme exchange che siano fallite o chiuse e che non consentano più ai propri clienti di accedervi.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindono dalla circostanza che le stesse siano detenute in Italia o all’estero.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la circolare chiarisce che, in caso di mancata indicazione nel quadro RW, non si applicherà il doppio della sanzione prevista per la detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Presupposti di territorialità

Il documento di prassi specifica, inoltre, che le cripto-attività si considerano di fonte italiana se le chiavi che danno accesso alle stesse:

  • sono detenute presso prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale residenti in Italia;
  • sono detenute presso la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di prestatori di servizi non residenti;
  • sono oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario finanziario residente o con una stabile organizzazione di un intermediario finanziario non residente.

In aggiunta, viene introdotta una presunzione di localizzazione del supporto nel territorio dello Stato qualora il soggetto sia residente in Italia, ferma restando la possibilità dello stesso di fornire la prova contraria.

Mancano, tuttavia, delle indicazioni certe riguardo al regime convenzionale delle cripto-attività: la circolare evidenzia come i criteri di territorialità interni dovranno essere coordinati “con la specifica normativa convenzionale”, senza però richiamarla chiaramente.

Sebbene questi primi passi verso una disciplina compiuta delle cripto-attività debbano essere valutati positivamente, risolvendo alcuni dubbi di investitori e operatori, la complessità della materia richiederà ulteriori interventi in futuro.

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