È esperibile l’azione di riduzione contro il trust lesivo dei diritti dei legittimari

6 Dicembre 2023

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5073 del 17 febbraio 2023, ha chiarito che i trust istituiti per avvantaggiare i beneficiari sono riconducibili alla categoria delle liberalità non donative di cui all’art. 809 c.c.. Da questo ne consegue che, in caso di disposizioni lesive dei diritti successori dei legittimari, questi ultimi potranno tutelarsi mediante l’esercizio dell’azione di riduzione, la quale determina la mera inefficacia dell’atto pregiudizievole nei limiti in cui ciò sia necessario per l’integrazione della quota di riserva.

La questione verteva su di un trust discrezionale, il quale riservava al trustee sia l’individuazione dei beneficiari, che la misura delle attribuzioni da compiere. La natura mortis causa dell’atto era da escludersi in quanto la fuoriuscita del trust fund dal patrimonio del settlor sarebbe avvenuta quando quest’ultimo era ancora in vita. In tale contesto, l’evento morte era un termine o una condizione dell’attribuzione, e non costituiva la giustificazione causale dell’operazione stessa.

Per tali ragioni, il trust in questione doveva considerarsi come un trust inter vivos con effetti post mortem. Tale trust, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità deve considerarsi una donazione indiretta, rientrante nel novero delle liberalità non donative di cui all’art. 809 c.c..

Posto che l’istituto in esame deve essere qualificato quale liberalità non donativa, i legittimari potranno tutelare i propri diritti successori pregiudicati da tali atti mediante l’esercizio dell’azione di riduzione, rimedio che determina l’inefficacia (non la nullità) dell’atto pregiudizievole. Da ciò ne consegue che “gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed efficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’integrazione della quota di riserva […]”.

La sanzione di nullità risulterebbe eccessiva rispetto alle esigenze del legittimario leso o pretermesso. Non solo, ma l’azione di nullità, a differenza di quanto accade per l’azione di riduzione, può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, è imprescrittibile (creando incertezza sotto il profilo della sistemazione e della definizione dei rapporti successori), e travolge l’attribuzione del patrimonio nella sua interezza, con il rischio di vanificare la volontà del disponente oltre i limiti disposti dalle norme a tutela dei legittimari.

Tale soluzione, inoltre, permette di evitare che si configuri un’ipotesi di nullità sopravvenuta. Infatti, in caso di trust liberale inter vivos, solo al momento dell’apertura della successione potrebbe configurarsi un contrasto con le norme della successione legittima.

La conclusione raggiunta dalla Corte di legittimità non può che essere accolta con favore, in quanto garantisce una maggior stabilità alla pianificazione successoria del disponente. Infatti, la previsione secondo la quale, in caso di disposizioni lesive dei diritti successori dei legittimari, questi ultimi possano tutelarsi mediante l’esercizio dell’azione di riduzione “nei limiti in cui ciò sia necessario per l’integrazione della quota di riserva”, permette di salvaguardare la validità del trust per l’intero residuo patrimonio.

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