Realizzo controllato con minusvalenze indeducibili

27 Ottobre 2023

Con la risoluzione n. 56/E/2023, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul regime del c.d. “realizzo controllato”, di cui all’articolo 177, commi 2 e 2-bis, Tuir, precisando che, in caso di conferimento di partecipazioni, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta, comunque, l’applicazione del “realizzo controllato”, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.

Com’è noto, in presenza di conferimenti di partecipazioni, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir le azioni (o quote) ricevute a seguito di conferimenti in società sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”. La norma permette, dunque, di evitare l’emersione di una plusvalenza, in base ad una scelta del conferente. La norma determina una deroga al criterio di realizzo al valore normale previsto in via generale per i conferimenti dall’art. 9 Tuir[1]

Particolari problemi si pongono nell’applicazione di tale regola con riferimento ai conferimenti minusvalenti laddove il valore di iscrizione della partecipazione ricevuta dalla conferitaria dovesse risultare inferiore al valore in capo al conferente.

In un primo momento, l’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 38/E/2012, richiamata successivamente nella risposta ad interpello n. 135/2020 e n. 568/2020) ha affermato che, in assenza di una espressa previsione normativa, in tale ipotesi si verifica una disapplicazione totale del criterio del realizzo controllato. Conseguentemente trovava applicazione l’ordinario criterio del valore normale ex art. 9 Tuir.

Successivamente, con il principio di diritto n. 10/2020, l’Agenzia delle entrate ha al riguardo precisato che in tale ipotesi si possono ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. L’applicazione del criterio di valutazione di cui al citato articolo 177 comma 2 solo alle plusvalenze trovava fondamento nella relazione illustrativa all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 358 del 1997 (trasfuso nell’attuale articolo 177 del TUIR), che faceva espresso riferimento alla "determinazione della plusvalenza" ed appare coerente, a livello sistematico, con l’esigenza di ammettere la deduzione delle (eventuali) minusvalenze da conferimento solo in presenza di un "valore normale" delle partecipazioni nella società "scambiata" inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)”.

In tale contesto, la recente risoluzione n. 56/E/2023 chiarisce invece che qualora il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse risultare maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, tale circostanza non determinerà l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’articolo 9, Tuir, in capo al soggetto conferente.

In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta (a seguito del conferimento) dal conferente, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l’applicazione del “realizzo controllato”, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza. La precisazione è importante in particolare in presenza di conferimento “sostanzialmente” plusvalente ai sensi dell’art. 9 Tuir, con  iscrizione però della partecipazione da parte del conferitario ad un valore inferiore a quello di iscrizione in capo al conferente. In tale ipotesi, in base al recente chiarimento, non dovrà necessariamente emergere una plusvalenza ex art. 9 TUIR e l’operazione non determinerà fiscalità in capo al cedente; tuttavia, la minusvalenza non potrà essere dedott


[1] L’articolo 11-bis, D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), introducendo il comma 2-bis all’articolo 177, Tuir, ha poi ampliato la portata applicativa del regime del c.d. “realizzo controllato” per il conferimento di partecipazioni rappresentanti il 5/25% dei diritti di voto (o il 2/20% per i titoli quotati) in newco interamente partecipate dal conferente.

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