Distribuzioni obbligatorie da parte di un trust statunitense

27 Luglio 2023

Nella risposta del 2 marzo 2023, n. 237, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un trust istituito nel 1980 (presumibilmente negli Stati Uniti) dalla nonna della attuale beneficiaria (l’Istante dell’interpello in questione). La disponente era, al momento dell’attribuzione del trust, ragionevolmente, residente in Italia.

Primo beneficiario del trust fu la disponente stessa finché in vita e successivamente il marito ed i figli della stessa (tra i quali il padre dell’Istante).

La funzione di trustee è sempre stata assunta da una banca con sede negli Stati Uniti.

A seguito della morte della disponente il fondo in trust venne suddiviso in “tanti patrimoni fiduciari per ognuno dei figli della disponente viventi e dei sopravvissuti discendenti dei figli deceduti, per stirpe”. 

L’atto istitutivo, prevede inoltre che fino a quando il beneficiario non abbia raggiunto l’età di 35 anni, il trustee accantonerà il reddito ed elargirà quanto necessario per provvedere alla sua salute, istruzione e mantenimento accumulando quanto ne dovesse residuare.

Raggiunta invece la suddetta età, il trustee distribuirà in favore di tale beneficiario l’intero reddito netto1 di pertinenza del fondo relativo, conseguito in ciascun anno.

Il Trustee è obbligato a versare, per ogni anno della vita del Trust, ai Beneficiari «una distribuzione annuale pari al quattro e un mezzo (4,5%) della media del giusto valore di mercato dei beni fiduciari, comprensivo del reddito, quale risultante alla chiusura dell'ultimo giorno lavorativo dei precedenti tre anni del fondo» del Trust. Tale obbligo, pur non risultante dalla documentazione relativa al trust, è stato imposto da un provvedimento dell’autorità giudiziaria statunitense. 

Il termine del Trust corrisponde alla fine del ventunesimo anno dalla morte dell'ultimo di coloro che erano Beneficiari alla morte della Disponente.

Il Disponente è deceduto nel 2020. A partire dal mese di marzo del 2020, secondo quanto dichiarato, il Trustee ha effettuato a favore dell'Istante e della Sorella delle attribuzioni, conformemente ai suoi poteri.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trust in esame sia da considerarsi come trasparente. Ciò quantomeno con riferimento agli importi oggetto di attribuzione obbligatoria, a seguito del provvedimento giurisdizionale statunitense.

I redditi derivanti da tale attribuzione sono dunque imputati per trasparenza ai beneficiari (anche se non concretamente distribuiti, dunque) e assoggettati ad aliquota proporzionale.

L’Agenzia delle Entrate non esplicita dettagliatamente i criteri di quantificazione degli importi aventi rilevanza reddituale. La questione rileva in quanto dalla descrizione della fattispecie emerge come le distribuzioni obbligatorie (pari al 4,5% dei valore dei beni del trust, compresi i redditi), comprendano una quota reddituale e una quota patrimoniale.

Al riguardo, si ipotizza che sia necessario, coerentemente con la Circolare 34/2022, procedere nel modo seguente:

  • Ai fini impositivi, sebbene non esplicitato dalla risposta, con riferimento alle distribuzioni occorre distinguere la quota riferibile al reddito da quella riferibile al capitale.
  • La quota reddituale andrà tassata per trasparenza quale reddito di capitale e concorrerà a formare la base imponibile del contribuente.
  • Con riferimento alla quota capitale, le attribuzioni sono rilevanti ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, stante la residenza in Italia del disponente al momento dell’apporto in trust. Le attribuzioni di capitale saranno dunque soggette al tributo in esame in base alle aliquote applicabili tenuto conto del rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario.

Per completezza, l’impostazione sopra descritta dovrebbe subire una modifica, pur in assenza di una precisazione dell’Agenzia delle Entrate a riguardo, al momento del compimento del trentacinquesimo anno da parte dei beneficiari.

A partire da tale momento, come sopra visto, il trust dovrà infatti distribuire ai beneficiari l’intero reddito conseguito dal trust. Non risulta invece, sulla base di quanto si è potuto comprendere, alcun obbligo di distribuire il patrimonio.

Dunque, le distribuzioni saranno interamente tassate per trasparenza in capo ai beneficiari. In mancanza di un obbligo di distribuzione patrimoniale non troverà applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni.

L’imposta sulle successioni e donazioni sarà invece dovuta in presenza dei presupposti quando si realizzerà il termine finale del trust (trascorsi vent’uno anni dalla morte di tutti coloro che erano beneficiari alla morte della disponente). Dunque, al termine del trust, si realizzerà la devoluzione ai beneficiari dell’intero patrimonio. Tale circostanza, al contrario della precedente, è espressamente chiarita dall’Agenzia delle Entrate.

Tale ultima conclusione conferma peraltro come gli apporti effettuati ad un trust trasparente rilevano ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni solo al momento dell’attribuzione ai beneficiari (a differenza di quelli effettuati ad un trust interposto rispetto ai beneficiari che rilevano immediatamente).

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