Proroga reimpatriati senza remissione in bonis - Risposta ADE n. 223/2023

17 Aprile 2023

La questione verteva su di un soggetto italiano fiscalmente residente in Polonia sino al 2016. Dal mese di settembre 2016, questi è rientrato in Italia insieme al nucleo familiare (composto, oltre che dall'istante, dalla moglie e dal figlio). A partire dal 2017 ha beneficiato del regime dei reimpatriati. Come noto tale regime è prorogabile per un quinquennio, a determinate condizioni (figli minori o acquisto di immobile).
Come previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (''Legge di Bilancio 2021''), la proroga è fruibile anche da coloro che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano già beneficiari di tale regime.
L'opzione per la proroga richiede il versamento di un importo pari al 10, ovvero al 5 per cento, dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
L’istante, pur avendo i requisiti per la proroga, a causa di una dimenticanza non ha provveduto al versamento dell’importo nei termini (30 giugno 2022).
L'istante chiede, pertanto, di chiarire se possa fare ricorso all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto­legge 2 marzo 2012, n. 16, per sanare il mancato versamento del citato importo, propedeutico all'accesso alla proroga quinquennale di cui sopra.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale sanatoria non è possibile.
Da un lato, come già precisato dall’Agenzia delle Entrate, non è infatti possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cfr le risposte ad interpello nn. 371, 372 e 383 del 2022).
Dall’altro lato, non è nemmeno possibile all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto­legge n. 16 del 2012. Tale regime come noto trova applicazione laddove si debbano sanare omissioni meramente formali (quali ad esempio l’opzione per il consolidato in caso di mancata barratura dell’apposita casella).
Secondo l’Agenzia delle Entrate tale fattispecie non sarebbe riscontrabile nel caso in esame. L'omesso versamento delle somme dovute entro il termine del 30 giugno 2022 non è evidentemente riconducibile ad un adempimento ''formale'', cui fa riferimento la norma appena citata. Anzi, il mancato versamento si sarebbe tradotto nella mancata concretizzazione di un requisito sostanziale. Tale mancato versamento non può dunque essere regolarizzato mediante l'istituto in parola.

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