Redditi di natura finanziaria: una nuova frontiera “omnicomprensiva”

5 Aprile 2023

La proposta di Legge delega, approvata dal Consiglio dei Ministri, individua specifici criteri direttivi per la revisione dell’imposizione dei redditi di natura finanziaria con lo scopo di razionalizzare la disciplina fiscale. Se confermato, il progetto di riforma comporterà l’introduzione di un'unica categoria omnicomprensiva in cui confluiranno le due tipologie di redditi di natura finanziaria attualmente previste: i redditi di capitale e i redditi diversi. Inoltre, sarà prevista l’eliminazione della regola della tassazione sul maturato, ove ancora prevista, per privilegiare l’imposizione secondo il criterio di cassa. Tali proventi saranno assoggettati ad imposizione sostitutiva nella misura del 26%.
La necessità di una razionalizzazione della disciplina, muove dalle divergenze in tema di formazione della base imponibile, timing di imposizione e obblighi dichiarativi che permea le due categorie reddituali.
Nel sistema attualmente vigente, infatti, i redditi di capitale sono elencati all’art. 44 TUIR che comprende i proventi derivanti dall’impiego statico del capitale (es. interessi e dividendi), mentre i redditi diversi sono elencati all’art. 67 TUIR che ricomprende i proventi originanti da un impiego dinamico del capitale (es. plusvalenze). Sono, quindi, esclusi dal novero dei redditi di capitale, i proventi derivanti da rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (cfr. sul punto anche la Relazione illustrativa al Dlgs. n. 461/97).
Inoltre, i redditi di capitale sono caratterizzati dal fatto che (i) sono tassati al lordo; non è ammessa la deduzione dei relativi componenti negativi; (ii) l’imputazione temporale avviene secondo il criterio di cassa. Sono quindi tassati nel momento di effettiva percezione. In proposito, autorevole dottrina ha chiarito che il tempo dell’imposizione coincide con il momento in cui il provento è entrato nel compendio patrimoniale del percettore.
Al contrario, i redditi diversi invece sono tassati al netto cioè con riconoscimento di spese e minusvalenze. Inoltre, rispetto ai redditi diversi di natura finanziaria sono previsti tre regimi impositivi: il regime della tassazione al realizzo in dichiarazione; il regime della tassazione al realizzo del risparmio amministrato e la tassazione “alla maturazione” nel regime del risparmio gestito .
Per evitare le disomogeneità tra redditi di capitale e redditi diversi, l’art 5, lett. d) del testo di riforma prevede la creazione di un’unica categoria reddituale comprensiva di redditi di capitale e diversi in cui vengono individuate le singole fattispecie di reddito di natura finanziaria.
In virtù di tale unificazione, sarà prevista l’imposizione secondo il principio di cassa e riconosciuta la possibilità di compensazione oltre che delle perdite derivanti dalla liquidazione della società o da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego di capitale, anche di costi e oneri inerenti. La base imponibile dei redditi finanziari sarebbe quindi costituita dalla somma algebrica di tutti i proventi percepiti e di tutte le plusvalenze/minusvalenze e differenziali realizzati in un determinato periodo d’imposta.
È, prevista, l’imposizione sostitutiva sui redditi finanziaria attualmente soggetti a una ritenuta alla fonte del 26%.
La legge delega, impone poi, che le norme di attuazione dovranno prevedere la possibilità di riportare l’eventuale eccedenza negativa nei periodi d’imposta successivi a quelli di formazione. È confermata l’imposizione ridotta (12,5) per i proventi di Titoli di Stato o equiparati.
Infine, dovrebbero essere uniformati i meccanismi di imposizione, dall’obbligo di dichiarazione dei redditi finanziari da parte del contribuente, al regime opzionale semplificato. Il contribuente potrà quindi optare per l’applicazione di un regime semplificato di riscossione delle imposte, mediante l’intervento di soggetti autorizzati con i quali intrattiene stabili rapporti contrattuali.
Sintetizzando, se confermata, la riforma comporterà l’individuazione di un unico reddito finanziario (o unica perdita finanziaria), estendendo a regime la “compensazione eterogenea” tra plusvalenze, minusvalenze, dividendi, interessi e altri redditi di natura finanziaria, oggi prevista solo per i redditi diversi in vigenza dell’opzione per il regime del risparmio gestito (art. 7, dlgs. n. 461/97).
In tale scenario l’imposizione prevista nel regime del risparmio gestito, sarebbe di fatto parificata a quella del risparmio amministrato in cui le plusvalenze sono tassate al momento del realizzo e non c’è possibilità di compensare.

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