Distribuzione riserve di utili formatesi fino al 31 dicembre 2017: regime fiscale

29 Settembre 2022

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 454 del 16 settembre 2022 affronta il tema della distribuzione di riserve di utili formatesi prima del 31 dicembre 2017, al fine di stabilire se le stesse debbano o meno essere soggette alla “nuova” aliquota del 26%, applicabile dal 2018.
L’istante è una società che dispone di riserve di utili da distribuire, tutte formatesi prima del 31 dicembre 2007. La società vuole deliberare la distribuzione di tutto o parte delle riserve disponibili, con una o più delibere, entro il 31 dicembre 2022.
La società istante non ha al momento le disponibilità finanziarie sufficienti al pagamento dell’intero importo. Pertanto, le relative distribuzioni verranno effettuate in più tranche, anche dopo il 31 dicembre 2022.
L’Istante chiede se le tranche che verranno erogate dal 1 gennaio 2023 in poi, ma derivano da una delibera assembleare tenutasi entro il 31 dicembre 2022, rientrino o meno nell’applicazione del così detto “Regime transitorio” previsto dall’art. 1 comma 1006 della Legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018).
In base al Regime transitorio, come noto, le distribuzioni di dividendi formatesi prima del 2018, ma deliberate entro il 31 dicembre 2022, possono beneficiare del più favorevole regime di tassazione vigente sino al 31 dicembre 2017.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il nuovo regime di tassazione dei dividendi, applicabile a decorrere dal 2018, è quello di cassa.
Il Regime transitorio deve ritenersi soggetto al medesimo regime. Pertanto, anche se il comma 1006 di cui sopra parla, nel testo, solo di delibere di distribuzione avvenute entro il 31 dicembre 2022, il Regime transitorio deve ritenersi applicabile solo laddove l’erogazione avvenga entro il 31 dicembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, non concorda con l’interpretazione dell’Istante, ma ritiene che gli utili percepiti dai soci persone fisiche di partecipazioni qualificate, formatisi prima del 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione è avvenuta entro il 31 dicembre 2022, ma la cui effettiva erogazione avverrà dal 1 gennaio 2023 in poi, debbano essere sottoposti alla nuova normativa fiscale, e, quindi, scontare la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

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