Il regime impatriati spetta anche in presenza di attività occasionale prestate all’estero

15 Giugno 2022

Con la risposta ad interpello n. 223 del 2022, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sull’ambito applicativo dell’art. 16 del Dlgs. n. 147 del 2015 in tema di “impatriati,” il quale prevede che, al ricorrere di determinati presupposti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi ed esso assimilabili nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 30% del loro ammontare.
In particolare, tale regime agevolato è destinato al lavoratore che: i) trasferisca in Italia la residenza ai sensi dell’art. 2 del TUIR; ii) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e ivi si impegna a risiedere per almeno 2 anni; iii) svolga attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’ipotesi di un Contribuente che intende beneficiare del regime agevolato e una volta stabilito in Italia, oltre a ivi prestare un’attività professionale in modalità smart-working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, al contempo, vorrebbe continuare a svolgere un’attività lavorativa occasionale negli Stati Uniti con una durata inferiore a 15 giorni per anno d’imposta.
L’Istante chiede pertanto se tale fattispecie integra i requisiti per l’accesso al beneficio fiscale e se, in relazione al reddito di lavoro dipendente svolto in modalità smart working e al reddito di lavoro occasionale prodotto all’estero possa essere riconosciuto un credito d’imposta in base alla Convenzione Italia-Usa contro le doppie imposizioni.
In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate rileva che affinché si possa beneficiare del regime “impatriati” è necessario che sussista un nesso di collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e lo svolgimento di un’attività lavorativa, il quale nel caso di specie può essere individuato nel fatto che il rientro del Contribuente nel territorio Italiano è funzionalmente connesso all’esecuzione della prestazione lavorativa in Italia in modalità smart working.
In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia positivamente sulla possibilità che il Contribuente continui a svolgere un’attività occasionale al di fuori del territorio dello Stato, ciò in quanto affinché si possa godere della tassazione agevolata è condizione necessaria e sufficiente che il Contribuente presti nel territorio italiano l’attività lavorativa in via “prevalente” e non integrale.
La condizione di “prevalenza” è soddisfatta se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria rammenta che in forza della circolare n. 17/2017 “nel computo di tale periodo rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi; diversamente, non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all’estero, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato”.
Al riguardo, si precisa che l’agevolazione fiscale risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato e pertanto non è estensibile ai redditi derivanti dall’esecuzione in territorio americano di prestazioni occasionali di lavoro non dipendente.
Con riguardo al quesito relativo alla possibilità per l’Istante di beneficiare del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero di cui alla Convenzione Italia-USA, l’Agenzia richiama i criteri di collegamento territoriali per la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati ed esclude il diritto del contribuente al credito d’imposta in entrambi i casi.
In particolare, sul presupposto che l’Istante abbia trasferito la residenza in Italia il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio Italiano è tassato in Italia ai sensi dell’art. 15 par. 1 della Convenzione Italia-USA . Ne conseguenze che in relazione a tale reddito non matura alcun credito d’imposta.
Per quanto riguarda, invece, il reddito derivante dall’attività occasionale svolta nel territorio statunitense l’art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni prevede che tale reddito sia soggetto a tassazione esclusiva in Italia, salvo che tali servizi siano prestati nello Stato estero e il lavoratore disponga abitualmente di una base fissa.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate esclude che il Contribuente per l’attività svolta negli Stati Uniti disporrebbe di una base fissa (rectius sede fissa), e pertanto esclude la possibilità di fruire del credito d’imposta. Al riguardo, si rileva però che la base fissa sarebbe ravvisabile laddove l’Istante nell’esercizio della sua attività utilizzi locali, anche di proprietà altrui, in modo continuativo . Condizione che invero potrebbe potenzialmente configurarsi nel caso di specie, posto che il Contribuente presterebbe attività lavorativa occasione sul suolo americano presso il suo precedente datore di lavoro e quindi possibilmente all’interno della sua clinica.
Infine, l’Agenzia delle Entrate conclude precisando che il beneficiario decade dall’agevolazione fiscale solo se trasferisce la residenza fuori dall’Italia prima del decorso del biennio dal suo trasferimento nel territorio dello Stato. Non incide sul mantenimento dell’agevolazione, la circostanza che nel corso della fruizione del beneficio il lavoratore cambi datore di lavoro se mantiene comunque la sua residenza nel territorio italiano.
Le conclusioni cui giunge l’Amministrazione finanziaria paiono condivisibili: ammettere l’accesso al beneficio fiscale anche all’attività prestata nel territorio dello Stato in modalità smart-working, permettendo altresì di svolgere in via occasionale prestazioni di lavoro all’estero è infatti perfettamente conforme alla ratio propria del beneficio fiscale ossia attrarre risorse in Italia al fine di garantire lo sviluppo economico dello Stato.

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