Distribuzione riserve di utili formatesi fino al 31 dicembre 2017: applicazione del "Regime transitorio" e della "Presunzione di prioritaria distribuzione"

11 Maggio 2022

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 163 del 2022 affronta il tema della distribuzione di riserve di utile, con particolare riguardo all’applicazione del “Regime transitorio” in essere fino al 31 dicembre 2022, e del concetto della “Prioritaria distribuzione delle riserve”.

Quesito

L’istante è una società che dichiara di avere a sua disposizione delle riserve di utili da distribuire entro il 31 dicembre 2022.
La compagine societaria è formata da un certo numero di soci che possiede una partecipazione qualificata e da un certo numero di soci che possiede una partecipazione non qualificata. I soci sono tutti persone fisiche tranne una società, Alfa.
Al 31/12/2020 figurano nel bilancio dell’Istante riserve di utili il cui importo è diviso tra:

  • Riserva Legale
  • Riserva Straordinaria
    Tali riserve si sono formate:
  • per una parte fino al 31 dicembre 2007
  • per una parte dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016
  • per una parte nel corso dell’esercizio 2017
  • per un’ultima parte dal 1 gennaio 2018.

L’istante intende procedere con la distribuzione degli utili con progressiva consumazione delle riserve, chiede pertanto all’Agenzia delle Entrate un parere preventivo sulla possibilità di:
1) applicazione della “Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili”; ossia se nel verbale dell’assemblea dei soci in cui viene deliberata la distribuzione non viene indicato nulla di specifico in merito all’anno di formazione della riserva distribuita si presuppone che siano distribuite:

  • prima le riserve formatesi fino al 31 dicembre 2007, fino a loro esaurimento
  • poi quelle formatesi dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 fino a loro esaurimento
  • infine quelle formatesi nel corso dell’esercizio 2017 fino a loro esaurimento;
    2) distribuire le riserve formatesi prima del 31 dicembre 2017 solo ai soci persone fisiche che possiedono partecipazioni qualificate e, quindi, applicare il concetto della “Presunzione di prioritaria distribuzione” solo su di loro;
    3) scegliere le riserve da distribuire in capo ai soci persone fisiche che possiedono partecipazioni non qualificate.

Soluzione prospetta dall’Istante contribuente

L’Istante ritiene che:
1) si possa applicare la “Presunzione di distribuzione prioritaria” e che quindi, se non viene specificato nulla nella delibera si ritengano distribuite:

  • prima quelle che si sono formate fino al 2007
  • poi quelle formatesi dal 2008 al 2016
  • e, infine, quelle che si sono formate nel 2017
  • fino ad esaurimento delle rispettive riserve;
    2) la suddetta “Presunzione di distribuzione prioritaria” possa essere applicata solo ai soci persone fisiche che possiedono una partecipazione qualificata;
    3) sia possibile scegliere quali riserve attribuire ai soci persone fisiche titolari di partecipazioni non qualificate.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate parte con un breve excursus in merito ai cambiamenti avvenuti nella disciplina fiscale applicata alla distribuzione di utili e al realizzo di plusvalenze, con riferimento ai soci persone fisiche detentori di partecipazioni qualificate, per poi arrivare a rispondere ai vari quesiti posti dall’Istante.
La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla detenzione di partecipazioni qualificate da parte di persone fisiche, prevedendo l’applicazione di una ritenuta o di un’imposta sostitutiva del 26%.
Tale nuovo regime viene applicato ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 e dai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Viene inoltre stabilito che alle distribuzioni di utili, derivanti da partecipazioni qualificate, formatisi fino al 31 dicembre 2017 la cui delibera di distribuzione avverrà dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicherà ancora la vecchia normativa con riferimento alla tassazione (così detto “Regime Transitorio”), ossia concorreranno alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica venendo assoggettati ad IRPEF in misura parziale, tale misura varia a seconda dell’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile:
• 40% fino al 2007
• 49,72% dal 1 gennaio 2008 fino al 31/12/2016
• 58,14% dal 1 gennaio 2017
Si applica inoltre la presunzione per cui:
• prima vengono distribuiti gli utili che si sono formati fino al 31 dicembre 2007
• poi quelli formatesi dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016
• e, infine, quelli che si sono formati nell’esercizio in corso fino al 31 dicembre 2017
• ciò al fine di garantire un’omogeneità di tassazione in capo ai soci, degli utili distribuiti.
Tale temporalità nella distribuzione degli utili opera indipendentemente da quanto viene indicato nella delibera di distribuzione degli utili.
La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, purché le delibere vengano effettuate entro il 31 dicembre 2022, opera su tutti i soci, indipendentemente dal fatto che possiedano partecipazioni qualificate o non qualificate e che, quindi i redditi di capitale distribuiti vengano o meno sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Questo perché la ratio del “Regime transitorio” introdotto dalla legge di bilancio 2018 richiama il regime di tassazione applicato e di periodo di formazione degli utili distribuiti, mentre non ha rilievo la natura del titolare percipiente o il tipo di partecipazione dallo stesso posseduta.
Pertanto le riserve di utili formatesi ante 2018, la cui distribuzione viene deliberata entro il 31 dicembre 2022, devono essere attribuite ai soci persone fisiche, indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione da essi posseduta.

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