Intestazione fiduciaria di crediti di impresa

5 Maggio 2022

Il quesito che ci poniamo è se una società fiduciaria che opera ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966, indipendentemente dal fatto che abbia deciso di iscriversi nella sezione speciale ai sensi dell’art. 106 del T.U.B. possa, nell’ambito dello svolgimento della sua attività istituzionale, ricoprire il ruolo di “cessionaria di credito di impresa”.
Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 106 del T.U.B. stabilisce una riserva di attività a favore degli intermediari finanziari iscritti in un particolare albo tenuto dalla Banca d’Italia per l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma. Quando un soggetto svolge tali attività in assenza della dovuta autorizzazione, si rendono applicabili pesanti sanzioni penali e amministrative.
Tra le concessioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, effettuate nei confronti del pubblico, si contempla anche la concessione di finanziamento nella forma di acquisto di credito a titolo oneroso.
L’attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità (più operazioni o un’operazione sola che per dimensioni o rilevanza richieda una certa organizzazione).
Talune operazioni tuttavia non rientrano nella definizione di esercizio dell’attività nei confronti del pubblico; si tratta per lo più delle cd. operazioni infragruppo.
La società fiduciaria per il solo fatto di operare in nome proprio ma su istruzione e per conto del fiduciante non può essere equiparata ad una banca o ad intermediario finanziario o ad un altro soggetto a cui la legge riserva lo svolgimento, in via professionale e nei confronti del pubblico, dell’attività di acquisto di crediti.
Le società fiduciarie svolgono l’attività di intestazione e amministrazione di beni per conto di terzi. Tra le categorie di beni che costituiscono la massa fiduciaria sono compresi anche i “Crediti di finanziamento”.
L’intestazione e l’amministrazione fiduciaria di crediti nulla differisce con l’intestazione e l’amministrazione fiduciaria di qualsiasi altro bene. Il fiduciante dà incarico alla società fiduciaria di acquistare da una società, a proprio nome ma per suo ordine e conto, il credito, e di amministrarlo per suo conto. Per amministrazione si intende prestare le attività finalizzate all’escussione del credito.
Differente è l’attività di acquisto del credito realizzata da una banca o da un intermediario finanziario che consiste nel fornire alla società in sofferenza un servizio di finanziamento attraverso l’acquisto del credito in proprio pro soluto o pro solvendo.
La società fiduciaria non offre alcun servizio alla società in sofferenza ma svolge un servizio nei confronti del fiduciante che voglia acquistare il credito dalla società in sofferenza mantenendo la riservatezza sulla propria identità. Questo particolare rende possibile per la società fiduciaria svolgere tale attività senza ledere la riserva prevista dall’ art. 106 del T.U.B..
La società fiduciaria non acquistando in proprio ma per ordine e conto del fiduciante non svolge alcuna attività finanziaria nei confronti della società che vende il credito. Il credito contabilmente finirà nella massa amministrata fiduciariamente, permanendo il titolo di proprietà in capo al fiduciante.
Anche se la fiduciaria si intestasse fiduciariamente diversi crediti per conto di diversi soggetti non potrebbe essere considerata un soggetto che svolge in modo professionale l’attività di cessionario di crediti e, quindi, di finanziamento. I soggetti, che nella sostanza, rivestono il ruolo di cessionari del credito e finanziatori del cedente, sono i fiducianti per conto dei quali la società fiduciaria si è intestata e amministra il credito.
L’attività riservata di cessionario del credito e concessione di finanziamenti, però potrebbe essere rilevata in capo al fiduciante. Per ragioni di cautela legale è quindi opportuno che la fiduciaria verifichi che l’incarico conferitole dal fiduciante, per le condizioni e modalità che lo caratterizzano, non comporti l’esecuzione di un’attività sottoposta a riserva di legge.
In conclusione, la società fiduciaria che opera ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966, indipendentemente dal fatto che abbia deciso di iscriversi nella sezione speciale ai sensi dell’art. 106 del T.U.B. può ricoprire il ruolo di “cessionaria di credito di impresa” senza che le venga contestato di svolgere un’attività riservata dalla legge a specifici soggetti. Ciò nondimeno, come in qualsiasi operazione in cui la fiduciaria interviene, sarà cura di quest’ultima verificare il tipo di negozio giuridico che si configura in capo al proprio fiduciante, al fine di limitare qualsiasi tipo di responsabilità, anche indiretta.

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