Istituti di pianificazione successoria. Il legato in sostituzione di legittima

24 Marzo 2022

Il presente contributo si propone di approfondire l’istituto del legato in sostituzione di legittima, che, come vedremo, può rivelarsi utile ai fini della pianificazione patrimoniale, potendo esso assolvere ad una molteplicità di funzioni.
L’art. 551 c.c. dispone: “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.”
Per legato in sostituzione di legittima si intende, pertanto, un’attribuzione testamentaria a titolo particolare disposta dal de cuius in favore di un legittimario a tacitazione della quota di riserva a quest’ultimo spettante.
In forza dell’operatività di questo istituto, il legittimario ha la facoltà di:
(i) trattenere il legato; o
(ii) rinunciare al legato e agire in riduzione.
Il legatario acquista automaticamente la titolarità del legato sin dall’apertura della successione come disposto dall’art. 649 c.c., costui infatti, diversamente dall’erede, risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore della cosa legata e non può conseguire un danno dall’acquisto del legato, ciò spiega il motivo per il quale l’accettazione in tal caso non sia richiesta.
Alla luce di quanto sopra, la rinuncia al legato in sostituzione di legittima si configura quindi come un negozio unilaterale dismissivo di un diritto già acquistato per legge, per il quale non sono richieste formule sacramentali né particolari formalità, ad eccezione del legato avente ad oggetto un immobile per il quale, ai sensi dell’art. 1350, n. 5 c.c., è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, con conseguente trascrizione della rinuncia nei pubblici registri immobiliari.
È bene precisare che la rinuncia al legato non configura rinuncia ai diritti ereditari ma, al contrario, rinunciando al legato, il legatario si trova nella stessa posizione del legittimario pretermesso e può così agire in giudizio per ottenere la quota di riserva e la relativa qualità di erede. In altri termini, la rinuncia al legato non realizza i presupposti per la sostituzione, la rappresentazione o l’accrescimento, diversamente da quanto accadrebbe in relazione ad una rinuncia all’eredità.
Il legato in sostituzione di legittima può avere ad oggetto gli stessi beni o rapporti giuridici che potrebbero costituire oggetto di un normale legato. Il valore della cosa legata, peraltro, può non corrispondere al valore della quota di legittima disposta dalla legge in favore del legittimario. Quest’ultimo, pertanto, può scegliere di trattenere il legato anche nel caso in cui il valore della cosa legata sia inferiore alla legittima e, allo stesso modo, può rinunciare al legato anche nel caso in cui il valore della cosa legata sia superiore alla legittima (magari in quanto interessato al riconoscimento della qualità di erede).
Affinché l’istituto possa produrre gli effetti suoi propri, è essenziale che il testatore manifesti in modo chiaro ed inequivoco che l’attribuzione sia disposta a tacitazione dei diritti di legittima spettanti al legatario/legittimario, diversamente, l’attribuzione verrà qualificata in termini di mero acconto sulla quota di legittima e configurerà il differente istituto del legato in conto di legittima.
Dopo aver esaminato i tratti essenziali dell’istituto, è opportuno passare in rassegna le questioni maggiormente dibattute in dottrina e giurisprudenza con riferimento al legato in sostituzione di legittima.
Come detto, il valore della cosa legata può essere inferiore o superiore al valore della quota di legittima, sul punto l’art. 551, co. 3 c.c. dispone che il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile del patrimonio ereditario tuttavia, nel caso in cui il valore del legato dovesse eccedere quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza grava sulla porzione disponibile del patrimonio ereditario.
A questo riguardo, ci si chiede se la quota di riserva non attribuita al legatario/legittimario debba essere riconosciuta a vantaggio degli altri legittimari, ricalcolando le rispettive legittime, oppure debba confluire nella porzione disponibile.
Per una prima ricostruzione, nel caso in cui il valore della cosa legata sia inferiore alla quota di legittima spettante al legatario/legittimario, della differenza dovrebbero avvantaggiarsi gli altri legittimari. I fautori di questa tesi richiamano a sostegno della stessa proprio la formulazione del co. 3 dell’art. 551 c.c. nella parte in cui dispone che il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile. Se dunque il legato grava sulla porzione indisponibile, il legislatore ha inteso avvantaggiare i legittimari per il caso in cui il legato in sostituzione di legittima non copra l’intera quota di riserva spettante al legatario/legittimario.
Per una diversa ricostruzione, sostenuta anche dalla Suprema Corte, le quote di riserva devono essere calcolate al momento dell’apertura della successione, con conseguente irrilevanza delle vicende che successivamente dovessero riguardare i legittimari e i loro diritti ereditari. Seguendo il principio della cristallizzazione della quota, ne deriva che l’eventuale differenza tra il legato e la quota di riserva dovrebbe accrescere la porzione disponibile dell’asse ereditario.
Altra questione dibattuta in dottrina e giurisprudenza è la possibilità per il testatore di tacitare, mediante legato in sostituzione di legittima, i diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, co. 2 c.c.
L’orientamento contrario sostiene che il legislatore, riconoscendo tali diritti particolari al coniuge superstite, abbia voluto di fatto permettergli di conservare il medesimo tenore di vita nonostante la morte del coniuge Stante la ratio della norma, i suddetti diritti non potrebbero mai essere tacitati mediante legato in sostituzione di legittima.
A sostegno dell’orientamento favorevole si osserva, invece, che il coniuge superstite avrebbe in ogni caso la facoltà di rinunciare al legato e di agire in riduzione per il riconoscimento della quota di riserva spettantegli, ivi compresi i diritti di abitazione e di uso della casa coniugale.
Potrebbe, inoltre, verificarsi il caso che il testatore si sia limitato a disporre un legato in sostituzione di legittima senza tuttavia dettare istruzioni in relazione al suo restante patrimonio, con conseguente apertura di una successione ab intestato. È controverso se il legatario possa o meno concorrere alla stessa in qualità di legittimario.
Un’impostazione più rispettosa della volontà del testatore vorrebbe che il legatario fosse escluso dalla successione legittima, in quanto l’attribuzione di un legato in sostituzione di legittima avrebbe esattamente lo scopo di privare il legatario di ogni e ulteriore diritto ereditario.
Per contro, si sostiene che il legato in sostituzione di legittima sia uno strumento volto ad impedire al legittimario di agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie, con la conseguenza che, ove il testamento non disponga per l’intero patrimonio, il legittimario non possa considerarsi escluso dalla successione legittima avente ad oggetto i beni residui del de cuius. Diversamente opinando verrebbe tradita la ratio dell’istituto in esame.
Come noto, infine, ai sensi dell’art. 549 c.c. il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota di riserva spettante ai legittimari. Ci si chiede se tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento al legato in sostituzione di legittima.
Una tesi risalente sostiene che il divieto di cui all’art. 549 c.c. sia efficace anche con riferimento all’istituto in esame, stante la funzione dello stesso di tacitare i diritti di legittima spettanti al legatario.
Altra e più recente tesi, al contrario, ritiene che l’art. 549 c.c. non trovi applicazione proprio in virtù della funzione sostitutiva della legittima che ha il legato. In altri termini, il legato in esame non è attributivo della legittima ma sostitutivo della stessa, potendo anche avere un valore meramente simbolico. Avendo il legato una natura giuridica diversa dalla quota di riserva ad esso non si applicano le disposizioni dettate dal legislatore a tutela della legittima quale appunto l’art. 549 c.c.
Il testatore, in conclusione, sarebbe libero di limitare il legato mediante l’apposizione di pesi e gravami, al legatario rimarrebbe comunque la facoltà di rinunciare al legato e di agire in riduzione.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è possibile individuare quali possano essere le funzioni dell’istituto e per quale motivo possa essere utile tenerlo presente nell’ambito di una pianificazione patrimoniale.
Nel dettaglio, il testatore potrebbe decidere di ricorre all’istituto al fine di:
(i) limitare l’insorgenza di liti tra gli eredi;
(ii) evitare la costituzione di una comunione ereditaria;
(iii) limitare l’eccessivo frazionamento del patrimonio con conseguente rischio di svalutazione dello stesso.

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