Il DL n. 17/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2022, ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni detenute da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione, che non svolgono attività d’impresa, alla data del 1 gennaio 2022 in società non quotate. Nello specifico, l’art. 29 del suddetto Decreto Legge ha modificato il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Legge 24 dicembre 2002 n. 282, consentendo la proroga di tale agevolazione fiscale. Il contribuente, per usufruire di tale opportunità, dovrà, entro il 15 giugno 2022: L’imposta sostitutiva del 14% viene calcolata, come sopra menzionato, sul valore rideterminato della partecipazione e può essere versata: Il contribuente, che abbia già usufruito precedentemente di tale agevolazione, e volesse effettuare un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni possedute, può farlo e: In linea di principio, in caso di cessione della partecipazione posseduta, il differenziale positivo fra prezzo di cessione e costo di acquisto determina una plusvalenza e su tale reddito diverso di natura finanziaria sarebbe dovuta un’imposta sostitutiva del 26%. Con la rideterminazione del valore viene richiesta, come sopra indicato, un’imposta sostitutiva del 14% per affrancare il valore o costo di acquisto a quello risultante dalla perizia di stima in maniera tale che quest’ultimo diventi, fiscalmente, il nuovo “valore di carico” della partecipazione posseduta e che venga ridotta o addirittura annullata la differenza tra prezzo di cessione e valore di carico. Diventa, quindi, conveniente per il contribuente aderire a tale opportunità se l’importo dell’imposta sostitutiva del 26% applicata sulla plusvalenza è superiore all’importo corrispondente al 14% del valore rideterminato.