Rivalutazione partecipazioni in società non quotate

11 Marzo 2022

Il DL n. 17/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2022, ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni detenute da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione, che non svolgono attività d’impresa, alla data del 1 gennaio 2022 in società non quotate. Nello specifico, l’art. 29 del suddetto Decreto Legge ha modificato il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Legge 24 dicembre 2002 n. 282, consentendo la proroga di tale agevolazione fiscale.

Il contribuente, per usufruire di tale opportunità, dovrà, entro il 15 giugno 2022:

  • presentare una perizia di stima asseverata da un professionista abilitato;
  • versare un’imposta sostitutiva pari al 14% del valore rideterminato risultante dalla perizia di stima.

L’imposta sostitutiva del 14% viene calcolata, come sopra menzionato, sul valore rideterminato della partecipazione e può essere versata:

  • in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022;
  • in 3 rate annuali di uguale importo. In tal caso è necessario che la prima rata venga versata entro il 15 giugno 2022; le due rate, successive alla prima, verranno versate entro il 15 giugno 2023 e entro il 15 giugno 2024 e all’importo delle stesse verrà aggiunto un interesse del 3% calcolato a partire dal 15 giugno 2022.

Il contribuente, che abbia già usufruito precedentemente di tale agevolazione, e volesse effettuare un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni possedute, può farlo e:

  • se è tenuto a pagare ancora delle rate dell’imposta sostitutiva relativa alla precedente rivalutazione può astenersi dal farlo;
  • può decurtare l’importo dell’imposta sostitutiva pagata per la precedente rivalutazione dall’importo dovuto per quella nuova.

In linea di principio, in caso di cessione della partecipazione posseduta, il differenziale positivo fra prezzo di cessione e costo di acquisto determina una plusvalenza e su tale reddito diverso di natura finanziaria sarebbe dovuta un’imposta sostitutiva del 26%. Con la rideterminazione del valore viene richiesta, come sopra indicato, un’imposta sostitutiva del 14% per affrancare il valore o costo di acquisto a quello risultante dalla perizia di stima in maniera tale che quest’ultimo diventi, fiscalmente, il nuovo “valore di carico” della partecipazione posseduta e che venga ridotta o addirittura annullata la differenza tra prezzo di cessione e valore di carico.

Diventa, quindi, conveniente per il contribuente aderire a tale opportunità se l’importo dell’imposta sostitutiva del 26% applicata sulla plusvalenza è superiore all’importo corrispondente al 14% del valore rideterminato.

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