I “PIR ALTERNATIVI” e gli investimenti in Start up ed PMI innovative

3 Marzo 2022

Nei PIR ALTERNATIVI introdotti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (così detto “Decreto Rilancio”) al fine di incentivare l’investimento nel capitale delle piccole e medie imprese non quotate, possono essere inseriti, tra gli altri, gli investimenti nel capitale di Start up e PMI innovative.

I soggetti che investono nel capitale di Start Up innovative possono usufruire, alternativamente, di due tipi di detrazioni fiscali per l’investimento effettuato:

  • ordinaria del 30% per un investimento massimo di € 1.000.000,00;
  • del 50%, introdotta dal “Decreto Rilancio” su un investimento massimo detraibile che non può eccedere € 100.000,00 per ogni periodo di imposta e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

I soggetti che investono nel capitale di PMI innovative possono usufruire delle seguenti detrazioni fiscali per l’investimento effettuato:

  • del 50%, introdotta dal “Decreto Rilancio” per un investimento massimo detraibile che non può eccedere € 300.000,00 per ogni periodo di imposta e deve essere mantenuto per almeno 3 anni;
  • la detrazione del 50% spetta prioritariamente rispetto a quella ordinaria del 30% e fino al limite di investimento di € 300.000,00;
  • sulla parte di investimento che eccede il limite di € 300.000,00 è fruibile, esclusivamente la detrazione ordinaria del 30%.

Se le suddette quote di Start Up e PMI innovative vengono inserite all’interno di un PIR ALTERNATIVO, l’investitore, oltre alle detrazioni di cui sopra, potrà usufruire anche delle agevolazioni fiscali previste per l’investimento nel PIR. Troveranno applicazione entrambi i regimi impositivi.

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