L’adesione allo “scudo fiscale” non inibisce del tutto il potere di accertamento

18 Febbraio 2022

L’adesione allo “scudo fiscale” non impedisce, per il periodo anteriore al rimpatrio, l’esercizio del potere di accertamento cd. “sintetico”. In particolare, l’Ufficio può accertare il maggior reddito sulla base delle spese effettive e presunte che il contribuente ha sostenuto quando tra le disponibilità accertate e quelle “scudate” non vi sia alcun collegamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3862 dell’8 febbraio 2022.

La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate (AdE) contestava un maggior reddito accertato in via sintetica per l’anno di imposta 2008, nonostante il contribuente si fosse avvalso del c.d. “scudo fiscale”, in forza del quale, ai sensi del rinvio all’art. 14 del DL 350/2001, è precluso per l’Ufficio procedere con accertamenti fiscali per la medesima annualità del rimpatrio e “nel limite” dell’ammontare delle somme reimpariate.

Il contribuente impugnava l’Avviso di accertamento dinnanzi la CTP di Rimini che rigettava il ricorso. La decisione veniva confermata in secondo grado di giudizio. Il contribuente, pertanto, ricorreva in Cassazione avverso la sentenza con cui la CTR aveva affermato che “…l’adesione allo scudo fiscale non preclude, per il periodo anteriore al rimpatrio e alla regolarizzazione, l’attività di accertamento sintetico…” sebbene la normativa sullo scudo fiscale richiami la preclusione di cui all’art. 14 DL 350/2001 citato.

La Suprema Corte, investita della questione circa la corretta interpretazione dell’art. 14, il quale, come detto, prevede l’inibitoria al potere di accertamento dell’Ade “limitatamente” agli imponibili rappresentati dalle attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio, ne fornisce una interpretazione restrittiva in quanto l’effettopreclusivo ha natura di misura eccezionale.

A parere dei Giudici di legittimità l’adesione allo scudo fiscale non preclude ogni accertamento tributario, in quanto la finalità della norma non è quella di prevedere un’esenzione generalizzata del potere di accertamento a favore dei contribuenti che si sono avvalsi dello scudo fiscale. 

L’avverbio “limitatamente” dimostra, invece, la volontà del legislatore di circoscrivere l’ambito applicativo della preclusione solo con riguardo a quegli imponibili detenuti all’estero che abbiano un collegamento con le attività regolarizzate. E ciò in quanto “diversamente opinando resterebbero intangibili per effetto dello “scudo” anche importi accertati non riconducibili neanche astrattamente a quelli rimpatriati”.

Secondo la Corte, quindi, per beneficiare della preclusione non sarebbe sufficiente la sola equiparabilità tra il reddito accertato e l’ammontare delle attività reimpariate, dovendo invece sussistere un nesso, anche solo astratto, tra i redditi accertati e le somme oggetto di rimpatrio.

Tuttavia, tale nesso non sarebbe rinvenibile per quei redditi accertati mediante l’accertamento sintetico che prende in considerazione il reddito sulla base delle spese effettive e presunte che un contribuente sostiene nell’anno di imposta.

Posto che “l’impiego di capitali e l’accantonamento degli stessi sono concetti ed attività tra loro logicamente antitetici”, la Suprema Corte ritiene evidente che le somme occultate all’estero e accertate con accertamento sintetico non possano coincidere con quelle utilizzate per sostenere le spese oggetto di contestazione, costituendo invece ulteriori redditi.

In conclusione, si rileva quindi, che in virtù dello scudo fiscale non è precluso per l’Ade l’esercizio di ogni tipologia di accertamento tributario, ma solo l’accertamento riferito alle somme connesse con quelle oggetto di rimpatrio e regolarizzazione. Ne consegue che i contribuenti che hanno aderito a tale provvedimento di emersione, successivamente destinatari di un avviso di accertamento con metodo sintetico, potranno beneficiare della preclusione “limitatamente” a quelle somme occulte collegate, almeno astrattamente, a quelle “scudate”.

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