Cessione partecipazione in presenza di clausola di “Earn-out” – Risoluzione ADE n. 74/E del 20.12.2021

15 Febbraio 2022

Commentiamo nel presente contributo la Risoluzione n.74/e del 2021, in cui l’Agenzia delle Entrate informa riguardo l’interpretazione di una clausola di “earn-out” in relazione al regime speciale di affrancamento del costo fiscale delle partecipazioni in società, rinveniente da una istanza d’interpello presentata da un contribuente.

L’Istante è un soggetto persona fisica che possiede una partecipazione del 13,59% in una società, che in data 1 luglio 2020 ha rideterminato il valore della partecipazione ai sensi dell’articolo 137 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

In data 12 novembre 2020 l’Istante vende suddetta partecipazione. Nel contratto di cessione è previsto che il corrispettivo sia costituito da una parte fissa, il cui ammontare è indicato nel contratto, corrisposta dall’acquirente in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di vendita, e da una parte residua variabile che sarà corrisposta in più anni (2021-2022-2023-2024) sulla base di una clausola contrattuale di cd. “Earn-out”, ossia in ragione di parametri legati alla performance della società oggetto di vendita.

L’Istante quindi, dal momento che il prezzo complessivo non è noto e non risulta quindi possibile determinare ex ante l’eventuale reddito, si pone la problematica, oggetto dell’istanza, di come si deve comportare in occasione della compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

L’Istante ritiene che:

  • con riferimento alla parte fissa del corrispettivo, incassata in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di cessione, debba compilare la Sezione II del quadro RT (denominata “Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva”) indicando nel rigo RT21 (“Totale dei corrispettivi”) l’importo effettivamente incassato nel mese di novembre 2020, seguendo il principio di cassa, e nel rigo RT22 (“Totale dei costi o dei valori di acquisto”) una parte dell’importo di rideterminazione pari all’importo indicato nel rigo RT21;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, in cui è stata effettuata la rideterminazione del valore della partecipazione, debba compilare anche la Sezione VII (denominata “Partecipazioni rivalutate – art. 2 D.L.282 del 2002 e successive modificazioni”) del citato quadro RT.

L’Agenzia delle Entrate tenendo conto che:

  • l’Art 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del TUIR stabilisce che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate” e “non qualificate;
  • l’Art.68 del TUIR stabilisce che la plusvalenza è calcolata sottraendo dal corrispettivo percepito il prezzo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione;
  • dal 1 gennaio 2019 le plusvalenze realizzate dalla cessione di una partecipazione, anche "qualificata” sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%;
  • ai fini della individuazione del momento di realizzo della plusvalenza, la stessa si realizza nel momento in cui viene perfezionata la cessione della partecipazione o nell’eventuale diverso momento in cui viene incassato il corrispettivo;
  • il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre il momento di incasso del corrispettivo determina, sulla base del principio di cassa, il periodo di imposta in cui il reddito deve essere sottoposto a tassazione;
  • la normativa di riferimento consente di utilizzare il “valore rideterminato” al posto del valore di acquisto nel calcolo della plusvalenza, a condizione che sia stata versata un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da una perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati;
  • nel 2020 era possibile per l’Istante effettuare la rideterminazione del valore della partecipazione, effettuando i relativi adempimenti dalla data del 1 luglio 2020 entro la data del 15 novembre 2020, e lui ha provveduto il 1 luglio 2020;

ritiene che

  • dal momento che è stata effettuata la rideterminazione del valore della partecipazione, fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione non vi è realizzo di reddito diverso di natura finanziaria e, quindi, non deve essere applicata nessuna forma di tassazione;
  • se la parte fissa del corrispettivo, incassata al momento della sottoscrizione del contratto di cessione della partecipazione, è inferiore al “valore rideterminato”, in sede di compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche relativo al periodo di imposta 2020, nel quadro RT, l’Istante dovrà indicare nel rigo RT21 l’importo del corrispettivo incassato e nel rigo RT22 il medesimo valore del corrispettivo percepito;
  • nei periodi di imposta successivi quando e se verrà incassata la parte variabile del corrispettivo, che dipende dalla performance della società oggetto di vendita, l’Istante dovrà indicare, in sede di compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche relativo al periodo di imposta in cui è avvenuto l’incasso della parte variabile, nel quadro RT, nel rigo RT21 l’importo del corrispettivo incassato e nel rigo RT22 la differenza tra il “valore rideterminato” complessivo, quanto già indicato nel medesimo rigo nelle dichiarazioni precedenti e l’importo del corrispettivo percepito in quel determinato periodo di imposta.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate ha confermato la correttezza di quanto prospettato dall’Istante.

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