Qualificazione fiscale di una Fondazione di Famiglia con sede in Liechtenstein ed effetti sui beneficiari residenti in Italia

2 Febbraio 2022

Con la risposta ad interpello n. 9 del 2022, l’Agenzia delle Entrate (“AdE”) si esprime sulla assimilazione all’istituto del trust di una Fondazione di famiglia, con sede in Vaduz e costituita secondo il diritto del Principato del Liechtenstein; per l’effetto pronunciandosi sul relativo trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette.

In particolare, l’AdE evidenzia i tratti essenziali che una persona giuridica deve possedere per essere qualificata alla stregua di un trust in applicazione delle norme tributarie, e una volta chiaritone i presupposti si sofferma sull’analisi delle clausole dello Statuto della Fondazione al fine di valutare la genuinità della Fondazione ai fini fiscali. Come noto, infatti, l’Amministrazione finanziaria considera inesistenti – ai fini fiscali – tutti quei trust istituiti dal disponente al solo fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni, con la conseguenza che laddove il trust si configuri come struttura meramente interposta rispetto al disponente, i redditi del trust saranno tassati in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, affinché il trust possa considerarsi non meramente interposto il trasferimento dei beni dal patrimonio del disponente a quello del trust deve essere reale e il potere del trustee, organo deputato all’amministrazione e alla gestione del trust deve essere effettivo, discrezionale e non influenzato dai desiderata dei beneficiari ovvero del disponente.

La risposta in commento origina da una istanza di interpello formulata dalla Fondazione di famiglia (in seguito anche “l’Istante”) originariamente fondata da nove fondatori persone fisiche residenti in Italia e attualmente tutti deceduti; il patrimonio della Fondazione è costituito unicamente da un’area boschiva situata in Austria, di proprietà della famiglia dei fondatori, e l’attività della Fondazione è stata unicamente volta alla manutenzione e gestione dell’area boschiva suddetta.

L’Istante rileva che in data anteriore alla presentazione dell’Istanza di interpello si è conclusa la trattativa per la cessione dell’area boschiva costituente il patrimonio della Fondazione con conseguente estinzione della Fondazione medesima; si è posto dunque il problema del trattamento fiscale applicabile alla distribuzione ai beneficiari della liquidità derivante dalla cessione immobiliare.

Ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale applicabile, e con lo scopo di dimostrare l’effettiva esistenza “fiscale” della Fondazione, l’Istante evidenzia che nel 2020 lo Statuto della Fondazione - la quale si compone di tre organi fondamentali, Comitato consultivo, Consiglio di Fondazione e Assemblea dei Beneficiari - è stato oggetto di modifica in quanto le originarie previsioni statutarie “…non solo non rispecchiavano l’effettiva sostanza della Fondazione ma erano in contrasto con il diritto del Liechtenstein secondo il quale l’Organo Supremo sarebbe il Consiglio di Fondazione…”. In origine e fino alla modifica intervenuta nel 2020, infatti, Organo Supremo della Fondazione era l’Assemblea dei Beneficiari e non il Consiglio che, in un parallelismo con il trust, potremmo assimilare alla figura del trustee.

L’Istante, illustrando le regole del nuovo Regolamento della Fondazione, evidenzia come l’organo del Consiglio di fondazione sarebbe dotato di un potere decisorio effettivo e per nulla condizionato dal volere dei beneficiari; l’Assemblea dei beneficiari avrebbe infatti come unico potere quello di nomina dei membri del Comitato Consultivo, il quale a sua volta svolgerebbe funzione “consultiva” al Consiglio di Fondazione, con la possibilità di revocare i membri del Consiglio solo per giusta causa. Il Consiglio di Fondazione, quindi, non è vincolato alle raccomandazioni del Comitato Consultivo, bensì “…ha completa autonomia decisionale…”.

A parere dell’Istante la struttura della Fondazione sarebbe quindi equiparabile, ai fini fiscali, all’istituto del trust e più propriamente alla fattispecie del trust opaco in quanto sulla base del Regolamento i beneficiari non vanterebbero diritti certi sul reddito prodotto dai beni vincolati, e quindi non potrebbero essere qualificati quali “beneficiari individuati” ai fini delle imposte sui redditi secondo la prassi dell’Amministrazione Finanziaria. Inoltre, l’Istante ritiene che la Fondazione non sia stabilità in un Paese a fiscalità privilegiata, in virtù dell’aliquota nominale del 12% cui sono soggette le Fondazioni in Liechtenstein; cosicché sulle somme corrisposte dalla Fondazione ai beneficiari non dovrebbe trovare applicazione l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del Tuir che riconduce alla categoria dei redditi di capitale i redditi corrisposti a residenti italiani da trust ed istituti aventi contenuto analogo, stabiliti in Stati e territori che si considerano a fiscalità privilegiata. 
Conseguentemente non si applicherebbe neanche la presunzione di cui al comma 4-quater dell’art. 45 del Tuir, il quale prevede che qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti in Italia, nonché di istituti aventi analogo contenuto, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituirebbe reddito tassabile.

L’Istante, inoltre, domanda all’AdE quale sia il corretto trattamento applicabile in tema di imposta di successione e donazione rispetto al trasferimento della liquidità conseguita dalla Fondazione in seguito alla cessione dell’area boschiva e distribuita ai beneficiari della Fondazione. Secondo l’Istante l'attribuzione ai Beneficiari di beni o diritti vincolati nel trust o istituti analoghi dello stesso determina l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 346/1990 (“TUS”), con applicazione delle aliquote e delle franchigie previste dal comma 49 dell'articolo 2 del decreto legge n. 262/2006, determinate in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra i Fondatori e i Beneficiari  (4%, 6%, 8%).

L’AdE risponde in primo luogo chiarendo quali siano i criteri che consentono di individuare gli istituti aventi contenuto analogo al trust. Inoltre richiama gli atti preparatori di recenti provvedimenti legislativi in materia di trust in cui le Stiftung (Fondazioni) sono esplicitamente contemplate tra gli istituti cui dovrebbe applicarsi la normativa (vd. Relazione Tecnica al decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124). In sintesi, l’AdE conferma che “una fondazione di famiglia del Liechtenstein può̀ considerarsi quale istituto analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest’ultimo”.
In particolare, al fine di verificare l’autonomia del patrimonio segregato e quindi la soggettività passiva dell’istituto, si deve fare riferimento agli elementi essenziali del trust; l’AdE afferma che “…costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente…”, con la conseguenza che laddove il potere gestionale e dispositivo del trustee (e quindi dell’organo ad esso equiparabile) risulti in qualche modo limitato o anche solamente condizionato dal disponente o dai beneficiari, il trust o l’istituto analogo (rectius la fondazione) si considererà struttura meramente interposta. 

Premesso ciò, l’AdE passa in rassegna e analizza tutte le clausole del Regolamento della Fondazione precisando che le clausole cui riferirsi per verificare la sussistenza dei poteri discrezionali del trustee (rectius del Consiglio di Fondazione) sono quelle  previgenti alla modifica del Regolamento intervenuta nel 2020, e ciò in quanto in primo luogo tale modifica è intervenuta solo otto giorni prima della cessione dell’area boschiva, e soprattutto perché alla fase delle trattative finalizzare alla suddetta cessione immobiliare avevano preso parte anche i Beneficiari. 

A parere dell’ADE, quindi, “…la Fondazione si caratterizza per una forte ingerenza sia da parte degli originari Fondatori, sia dopo la morte di questi ultimi, degli attuali Beneficiari (di fatto, gli eredi dei primi) …”.
Al riguardo, l’Agenzia fa leva sull’articolo 9 dello Statuto, secondo cui il Consiglio ha dovuto ottenere l’approvazione dell’Assemblea dei Beneficiari per procedere alla cessione del compendio boschivo, nonché sul fatto che nel verbale di vendita si pone quale condizione per l’approvazione dell’Assemblea dei Beneficiari che “…sia offerto un prezzo di acquisto di almeno XX milioni di euro al lordo delle imposte…”.

Inoltre, l’Agenzia evidenzia che l’influenza dei Beneficiari nel potere gestorio del Consiglio di Fondazione si manifesti indirettamente per il fatto che il Consiglio possa essere revocato dal Comitato consultivo (i cui membri sono scelti dai Beneficiari) in presenza di giusta causa, la quale ricorre, tra l’altro, in caso di gravi inadempimenti degli obblighi del Consiglio, tra cui rientra quello di consultazione del Comitato Consultivo che dispone del diritto di consulenza laddove il Consiglio intenda deliberare l’alienazione di parti del patrimonio della Fondazione come è avvenuto nel caso di specie.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le caratteristiche della Fondazione oggetto di interpello determinano in capo ad essa la qualifica di soggetto meramente interposto rispetto ai beneficiari, in quanto le scelte del Consiglio che, come detto, sarebbe l’organo assimilabile al trustee sono de facto influenzate dalla volontà dei Beneficiari. A nulla pare rilevare la circostanza, che invero avrebbe meritato una concreta valutazione, che il Consiglio possa validamente deliberare all’unanimità la cessione dei beni della Fondazione, anche qualora il Comitato la disapprovi. Il Consiglio peraltro è composto da due persone e pertanto, in termini fattuali, è tenuto a deliberare all’unanimità in qualsiasi occasione.

Ciò nonostante, e anzi muovendo da tali premesse, l’AdE ritiene che dal punto di vista dell’imposizione diretta i redditi prodotti dalla Fondazione, successivamente alla morte dei fondatori, siano da assoggettare a tassazione in capo ai Beneficiari; con la precisazione, tuttavia, che la cessione dell’area boschiva, realizzatasi nel caso di specie, non determina la tassazione di alcuna plusvalenza sui beneficiari in forza dell’art. 67, comma 1, lett. b)  del Tuir in quanto si tratta di immobile posseduto da più di cinque anni. 
Peraltro, dichiarando interposta la Fondazione, l’AdE non si sofferma sulla provenienza “paradisiaca” o meno del reddito; data l’incertezza del quadro normativo, un chiarimento riguardo tale profilo avrebbe certamente giovato.

L’Agenzia delle Entrate, poi, in tema di imposizione indiretta assume che le somme che la Fondazione distribuisce ai Beneficiari e derivanti dall’alienazione dell’area boschiva, siano rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione e successione, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 47, del TUS. Tuttavia, l’AdE ritiene che il presupposto impositivo non si realizzi in conseguenza del vincolo di destinazione impresso sui beni segregati, né tantomeno qualifica il negozio, nel suo complesso, alla stregua di una donazione indiretta a formazione progressiva. L’AdE infatti ritiene che “…le attribuzioni delle somme derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare in questione rientrino nella definizione di trasferimenti mortis causa dai Beneficiari (i nove fratelli anche Fondatori della Fondazione e residenti in Italia) ai propri eredi e, pertanto, sugli stessi è applicabile l'imposta sulle successioni, sull'ammontare delle somme effettivamente percepite dai Beneficiari…”. 

Ciò in ragione del fatto che il presupposto che giustifica l’attribuzione ai beneficiari dei redditi derivanti dalla vendita dell’area boschiva è la qualificazione di Beneficiario assunta dagli eredi dei soci fondatori per effetto della successione, come espressamente previsto dall’art. 3 del Regolamento il quale recita che “… i diritti del beneficiario si trasmettono solo per causa di morte…”. Con la conseguenza che, poiché la percezione dei redditi derivanti dalla vendita del patrimonio della Fondazione costituisce “…evento che dà luogo al mutamento della devoluzione di eredità… “, i Beneficiari dovranno procedere ad integrare la dichiarazione di successione con tali importi come previsto dal comma 6 dell’art. 28 del TUS.

La Risposta ad interpello in commento si espone a necessarie considerazioni soprattutto con riguardo alla tematica dell’imposizione diretta in caso di trust meramente interposto.

Pare infatti evidente, dall’analisi delle recenti pronunce di prassi sul tema , come l’AdE escluda con grande facilità la soggettività passiva dei trust anche solo in ordine a meri indizi di interposizione e ciò sulla base di clausole che non sempre parrebbero, come ritiene l’Ufficio, “…anche solo condizionare…” l’esercizio dei poteri del trustee o comunque dell’Organo deputato alla gestione e all’amministrazione dell’istituto analogo al trust.

Nel caso di specie, e dall’indagine dello Statuto della Fondazione, non sembra potersi evincere un vero e proprio potere di ingerenza dei Beneficiari nelle scelte del Consiglio di Fondazione e ciò non solo dopo le modifiche del 2020 ma anche per tutta la originaria vita della Fondazione medesima. E, infatti, la disponibilità dell’area boschiva facente parte del patrimonio della Fondazione era rimessa al solo Consiglio, costituito da membri indipendenti rispetto ai Beneficiari e revocabile solo per giusta causa, e tenuto soltanto ad ascoltare il parere del Comitato Consultivo del quale poteva legittimamente discostarsi. In proposito, l’articolo 9 del Regolamento dispone che “…il Consiglio della Fondazione non è vincolato alle raccomandazioni del Comitato consultivo, bensì ha discrezione decisionale…”.
Non sarebbe rilevante, peraltro, che per gli atti di straordinaria amministrazione come la vendita del compendio boschivo in caso di parere negativo del Comitato, il Consiglio avrebbe dovuto decidere all’unanimità seppure costituito da due membri, in quanto il Consiglio laddove avesse ritenuto che la vendita dell’area boschiva fosse funzionale allo scopo della Fondazione avrebbe potuto procedere senza ulteriormente dover interpellare il Comitato o ancor meno i Beneficiari della Fondazione. 

Per quanto riguarda le imposte indirette, l’AdE constata che l’arricchimento patrimoniale in capo ai beneficiari avvenga iure hereditario e non iure proprio; si ritiene che tale interpretazione sia dipesa dalle disposizioni del Regolamento della Fondazione che, come anticipato, prevedono che la condizione di Beneficiario si trasmetta solo per causa di morte; evidentemente, per giungere a tale conclusione, l’AdE accerta una pre-condizione, ossia che i diritti in origine riservati ai fondatori erano assoluti e quindi pienamente funzionali ad incrementare il patrimonio dei de cuius caduto in successione ereditaria, con contestuale obbligo degli eredi di procedere ad integrazione della dichiarazione di successione secondo le norme di legge.
Note

1. Art. 67, comma 1, lett. b) Tuir [sono imponibili] “….le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante…”.

2. Ex multis Risposta n. 796/2021, Risposta 381/2021.

Articolo pubblicato sul sito dello Studio Morri Rossetti e Associati il 28/01/2022

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