Monitoraggio fiscale per imprese di assicurazione UE/SEE operanti in Italia in libera prestazione di servizi: ampliamento del perimetro soggettivo e problematiche applicative

3 Gennaio 2022

Con l’art. 4 del provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021, l’IVASS ha ricompreso tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 1 del D.L. n. 167/1990 anche le imprese assicurative “con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo” (di seguito “SEE”) diverse da quelle operanti nel territorio dello Stato in regime di stabilimento ma in assenza di succursale di cui all’art. 23, c. 1-bis del Codice delle Assicurazioni Private[1] (“CAP”)“qualora le stesse congiuntamente:

a) operino sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice;

b) distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi attraverso una rete di intermediari assicurativi appartenenti ad una delle categorie di cui agli articoli 109, comma 2, lettere a), b), c), d), e 116-quater o 116-quinquies del Codice;

c) conseguano premi lordi contabilizzati (comunicati all’IVASS dalla sede centrale dell’impresa stessa) superiori a € 5 milioni”.

In generale, sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. 167/1990:

  • le imprese di assicurazione residenti che operano nei rami vita (art. 3, c. 2, lett. n) del D.Lgs. n. 231/2007);
  • gli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, c. 2 lettere a), b) e d) del CAP operanti nei medesimi rami (art. 3, c. 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231/2007);
  • gli intermediari assicurativi UE o extra-UE stabiliti con succursale nel territorio dello Stato (art. 3, c. 2, lett. t) del D.Lgs. n. 231/2007);
  • gli intermediari assicurativi UE/SEE stabiliti senza succursale nel territorio dello Stato (art. 3, c. 2, lett. u) del D.Lgs. n. 231/2007).

In altri termini, in ossequio alla disciplina recata dall’art. 1 del D.L. 167/1990, gli obblighi di monitoraggio fiscale coinvolgerebbero, con un grado decrescente di interrelazione con il territorio della Repubblica Italiana, imprese di assicurazione residenti, succursali stabilite di intermediari assicurativi aventi sede in UE o in Stati extra-UE e intermediari assicurativi UE/SEE stabiliti in Italia ma sprovvisti di succursali.

Ciò posto occorre pertanto segnalare che la normativa primaria non include nel perimetro applicativo degli obblighi di monitoraggio fiscale gli intermediari assicurativi aventi sede legale in uno Stato UE o SEE che operino in Italia in libera prestazione di servizi (“LPS”) ai sensi dell’art. 24 del CAP[2]. Coerentemente, se gli obblighi di monitoraggio non si configurano allorquando l’impresa di assicurazione svolga la propria attività in LPS, la delimitazione del perimetro applicativo di tali obblighi impone l’individuazione del criterio discretivo da stabilimento senza succursale e LPS.

In questo senso, al fine di qualificare la presenza “minima” nel territorio dello Stato al ricorrere della quale scatterebbe l’obbligo di comunicazione, ovvero lo stabilimento senza succursale, il criterio dirimente è individuato dall’art. 23, c. 1-bis del CAP nella “presenza permanente nel territorio della Repubblica”. A tale concetto deve necessariamente essere contrapposto quello della temporaneità che, simmetricamente, connota lo svolgimento di una determinata attività in LPS.

Come accennato, però, tale netta distinzione, che dal 2017 ha caratterizzato l’impianto applicativo degli obblighi di monitoraggio, sembra essere stata svuotata – almeno parzialmente – di significato dal provvedimento IVASS del 13 luglio 2021, n. 111. Il provvedimento dell’Autorità di vigilanza, infatti, estenderebbe l’obbligo di comunicazione anche alle imprese assicuratrici UE e SEE che, non operando in regime di stabilimento senza succursale, svolgono la propria attività in Italia in LPS, si avvalgano di una rete di distribuzione di prodotti assicurativi e conseguano premi lordi superiori a 5 milioni di euro.

Diversamente si potrebbe argomentare che, mercè il provvedimento in commento, l’IVASS non abbia tanto inteso estendere l’ambito applicativo delineato dalla normativa primaria (il che apparrebbe, invero, in contrasto con la gerarchia delle fonti normative), quanto, invece, abbia voluto qualificare un genus (attività in LPS che superi una certa soglia di premi e sia svolta per mezzo di una rete distributiva) della più ampia species (stabilimento senza succursale). Detto altrimenti, una lettura del provvedimento rispettosa della gerarchia delle fonti imporrebbe di individuare nei tre requisiti recati dall’art. 4 dello stesso, una sorta di indice presuntivo dello svolgimento dell’attività in regime di stabilimento senza succursale. In questo senso deporrebbe anche la rubrica del richiamato art. 4, la quale recita “Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale”.

Nondimeno anche tale impostazione presenta alcuni elementi di incertezza. L’art. 4 del provvedimento, infatti, si riferisce alle imprese di assicurazione “diverse da quelle considerate stabilite ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis” del CAP dal che si potrebbe argomentare che l’intento dell’Autorità di vigilanza fosse effettivamente quello di estendere effettivamente gli obblighi di comunicazione anche alle imprese operanti in LPS.

Il punto meriterebbe decisamente un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate, anche considerata l’entità delle sanzioni previste (10%-25% dei flussi non comunicati ex art. 5, c. 1 del D.L. n. 167/1990) e l’ambito temporale di applicazione della disposizione. Infatti, nel caso in cui si dovesse propendere per la natura “innovativa” della disposizione, allora le imprese di cui all’art. 4 del provvedimento sarebbe tenute al rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Diversamente, attribuendo alla disposizione una funzione “interpretativa” l’obbligo retroagirebbe al 2017.

Un ulteriore elemento da valutare nel caso in cui si dovesse propendere per la natura “interpretativa” del provvedimento è quello relativo alla disapplicazione delle sanzioni recata dall’art. 6, c. 2 del D.Lgs. 472/1997 ai sensi del quale “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”. In questo senso la natura interpretativa del provvedimento potrebbe fungere quale perno argomentativo cerica l’esistenza delle obiettive condizioni di incertezza.

In ogni caso, stante la rilevanza degli interessi in gioco – in termini di intermediari esteri potenzialmente interessati e di quantum sanzionatorio correlato alle violazioni – non si piò che auspicare un chiarimento sul punto da parte dell’Agenzia delle entrate.


[1] Ai sensi del quale “È considerato esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell’impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa”.

[2] In ossequio al quale “L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario”.

cross