L’opzione per la proroga del Regime Impatriati può essere esercitata solo al termine del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione

17 Novembre 2021

L’opzione per estendere di un ulteriore quinquennio il regime dei c.d. “vecchi” impatriati, ex articolo 5, comma 2-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, può essere esercitata soltanto una volta decorsi i primi cinque anni di fruizione del beneficio.

Con la risposta a interpello 12 ottobre 2021, n. 703, l’Agenzia delle entrate (“Agenzia”) torna nuovamente a esprimersi sul regime speciale per lavoratori impatriati (“Regime Impatriati”), previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e s.m.i.. Segnatamente, l’Agenzia si pronuncia sulla tematica della proroga del regime per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 già beneficiavano del Regime Impatriati.

L’istante è un cittadino italiano, rientrato in Italia con la propria famiglia il 15 aprile 2019 con la qualifica di managing director di una società. Lo stesso dichiara di fruire del Regime Impatriati dal periodo d’imposta 2019 e di avere due figlie. Una di queste, la minore, compie 18 anni nel luglio 2021, cioè durante il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire dell’opzione, ex art. 1, c. 50, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di Bilancio 2021”), di proroga del regime agevolazione in commento per ulteriori cinque periodi d’imposta, dal 2024 al 2028, esercitandola entro luglio 2021.

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia ripercorre in primo luogo il quadro normativo di riferimento.

Il Regime Impatriati è un regime di tassazione agevolata temporaneo che prevede la parziale detassazione ai fini IRPEF di taluni redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale e si impegnano a mantenerla per almeno due periodi d’imposta. La finalità di detto regime agevolativo è quella di attirare risorse umane in Italia al fine di favorire lo sviluppo economico del Paese e, nello specifico, l’internazionalizzazione delle imprese che operano in esso[1].

L’originaria disciplina ha subìto alcune modifiche a opera dell’art. 5 del D.L. n. 34/2019. L’obiettivo della riforma è stato quello di rendere più attrattivo il regime, ampliandone l’ambito applicativo. Tali modifiche trovavano però applicazione limitatamente ai soggetti che trasferivano in Italia la propria residenza fiscale da partire dal periodo d’imposta 2020. Si era così creata un’evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno trasferito la loro residenza fiscale a partire dal 2020 e coloro che l’hanno trasferita a decorrere dal 30 aprile 2019, giorno di entrata in vigore del succitato D.L. n. 34/2019.

L’art. 13-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha posto rimedio a tale disparità, disponendo che le modifiche introdotte dall’art. 5 del D.L. n. 34/2019 trovassero applicazione anche a coloro che hanno trasferito in Italia la loro residenza fiscale a partire dal 30 aprile 2019.

Infine, l’art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 2021 ha inserito, all’interno dell’art. 5 del D.L. n. 34/2019, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, al fine di estendere la possibilità di prorogare il termine di durata del Regime Impatriati, introdotta dall’art. 5 del D.L. n. 34/2019 anche ai soggetti rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019. Tuttavia, per esercitare validamente tale opzione, è necessario che il soggetto:

  1. durante la propria permanenza all’estero, sia stato iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (“I.R.E.”), oppure sia un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. abbia trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
  3. beneficiasse del Regime Impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

In proposito, l’Agenzia ribadisce che sono esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione in esame i cittadini italiani che non siano stati iscritti all’A.I.R.E. durante il periodo di residenza all’estero. Tale posizione esprime l’evidente mancanza di coordinamento normativo della disciplina in oggetto rispetto a quanto previsto dalla norma agevolativa primaria (i.e. l’art. 16, c. 5-ter, del D.Lgs. n. 147/2015) la quale, riconoscendo la prevalenza dei criteri convenzionali di residenza rispetto a quelli previsti dalla disciplina italiana, ha consentito l’accesso al regime anche in mancanza di iscrizione all’A.I.R.E., se sia possibile dimostrare la residenza all’estero ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Nella stessa direzione di tale impostazione, peraltro, la Circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E[2], ha riconosciuto tale principio in via generale, estendendolo anche ai soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 2019.

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:

  • al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio della stessa il lavoratore ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) oppure è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
  • al 5 per cento dei medesimi redditi agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, negli stessi termini di cui sopra.

Con la risposta in commento, l’Agenzia ha modo di affermare il principio per cui l’opzione in esame non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

Nel caso di specie, dal momento che il 2023 rappresenta il periodo in cui si conclude il primo quinquennio agevolato (2019-2023), l’opzione può essere esercitata, al ricorrere dei requisiti di legge, nel periodo che intercorre tra il 1°gennaio e il 30 giugno 2024 (con efficacia per il periodo 2024-2028).

Ciò posto, è importante evidenziare che l’Agenzia non esclude a priori che l’istante possieda i requisiti per fruire dell’ulteriore quinquennio agevolabile. Anzi, è la stessa Agenzia, nella Circolare n. 33/E del 2020, ad avere già affermato che “[l]a circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determina la perdita dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, relativamente all’ulteriore quinquennio.”[3]

Sotto tale profilo, dunque, la soluzione prospettata dallo stesso istante appare quantomeno bizzarra. Non risultano, infatti, di facile comprensione le motivazioni che hanno spinto il contribuente a chiedere di anticipare l’esercizio dell’opzione prima del decorso dei primi cinque anni di fruizione del beneficio.

[1] Agenzia delle entrate, Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, premesse; Camera dei Deputati, Servizio Studi, Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, Schema di D.Lgs. n. 161-bis, n. 165/1, 28 luglio 2015, p. 22.

[2] Paragrafo 5, pp. 19-20.

[3] Paragrafo 3.1, p. 15.

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