Passaggi generazionali: agevolazione solo in caso di acquisto o integrazione del controllo sull’azienda familiare

20 Settembre 2021

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021, ridimensiona l’ambito di applicazione dell’esenzione da imposta di successione e donazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del TUSD[1] vincolandone l’operatività all’effettiva traslazione del controllo dell’attività d’impresa. In questo senso il trasferimento di partecipazioni gode dell’agevolazione solo nella misura in cui, grazie allo stesso, al beneficiario venga attribuito il controllo, anche indiretto, dell’azienda familiare.

Diversamente, allorquando oggetto del trasferimento dovesse essere una partecipazione che, per effetto della catena partecipativa, non garantisca il controllo sull’azienda, l’operazione non potrebbe beneficiare del regime di favore.

La fattispecie oggetto di interpello

Nella fattispecie sottoposta al vaglio dell’Agenzia, un soggetto (“l’Istante”), divenuto titolare del 20,52% delle quote della società operativa di famiglia (“Società Alfa” o “Alfa”) all’esito di una complessa vicenda di riorganizzazione, intendeva:

  • conferire la predetta partecipazione in Alfa in regime di realizzo controllato ex 177, comma 2-bis in una holding unipersonale (“PF Holding”) e, successivamente,
  • trasferire tramite patto di famiglia la nuda proprietà del 100% della partecipazione in PF Holding ai tre figli in comunione, con attribuzione del diritti di voto, mantenendo il solo diritto di usufrutto privo dei diritti amministrativi.

Secondo la soluzione interpretativa perorata dall’Istante il trasferimento ai figli, in comunione, della totalità delle partecipazioni in PF Holding avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione recata dall’art. 3, comma 4-ter del TUSD, funzionale ad agevolare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.

Il parere dell’Agenzia

Diversamente dalla prospettazione dell’Istante, l’Agenzia ha recisamente escluso che la fattispecie in esame possa godere dell’agevolazione de qua basando le proprie argomentazioni sulla ricostruzione interpretativa della norma recentemente offerta dalla Corte Costituzionale nell’ambito della già richiamata sentenza n. 120 del 23 giugno 2020. Con tale pronuncia il Giudice delle leggi aveva gettato più di un’ombra sul futuro dell’esenzione denunciandone, in buona sostanza, il disancoramento dei presupposti applicativi da elementi sintomatici di un’effettiva difficoltà dell’impresa e dell’imprenditore a far fronte alla fiscalità correlata al passaggio generazionale.

In questo contesto, la ratio giustificatrice del regime di favore cui sono attratti i passaggi generazionali deve essere individuata nell’esigenza di tutelare “l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali” di talché risulta “necessaria ed indispensabile [la] presenza […] di un’azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale”. Detto altrimenti, l’azienda di famiglia o le partecipazioni grazie alle quali è possibile detenerne il controllo, sono oggetto di tutela nella misura in cui estrinsecano il proprio valore a livello sistemico, a beneficio della collettività. Conseguentemente “in assenza di una azienda, l’applicazione dell’agevolazione de qua violerebbe la ratio della disposizione medesima”.

Questa impostazione ha ricadute più che significative in relazione al trasferimento di partecipazioni attuato nell’ambito del passaggio generazionale, come emerge in modo cristallino dal documento di prassi in analisi. Pur nel silenzio della norma – che subordina l’esenzione unicamente alla circostanza che l’attribuzione comporti in capo al beneficiario l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto sulla società e il mantenimento dello stesso per almeno un quinquennio – infatti, l’Agenzia ritiene agevolabili i trasferimenti di partecipazioni solo nella misura in cui gli stessi consentano “al beneficiario della donazione di continuare a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell’azienda familiare”.

Il riferimento al controllo dell’azienda piuttosto che al controllo della società porta con sé un effetto dirompente in termini di applicazione pratica della norma. Nel caso in esame, infatti, l’Amministrazione nega l’esenzione in quanto, applicando l’effetto demoltiplicativo dovuto alla catena societaria, i figli dell’Istante sarebbero divenuti titolari solo del 20,52% di Alfa (società detentrice dell’azienda di famiglia) e non già del controllo di diritto sulla stessa. In altri termini, l’attribuzione della totalità delle partecipazioni in PF Holding non avrebbe comportato l’acquisto o l’integrazione del controllo sull’azienda da parte dei beneficiari, venendo pertanto meno l’esigenza di agevolare il relativo trasferimento di partecipazioni.

L’arresto in commento determina ora particolare incertezza in relazione a tutti quei trasferimenti di partecipazioni che sono già stati posti in essere e che si sono semplicemente basati su una lettura rigorosa del testo normativo; testo che, nonostante le comprensibili osservazioni della Corte di Costituzionale, è particolarmente chiaro e conseguentemente inidoneo ad una interpretazione differente e articolata come quella proposta in questa risposta ad interpello.

[1] Come noto, ai sensi della disciplina recata dall’ art. 3, comma 4-ter del TUSD, non sono soggetti ad imposta “[i] trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge di”:

  • Aziende o rami di esse;
  • Quote sociali o azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) “mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile”.

L’esenzione in parola è condizionata al fatto che i beneficiari si impegnino, tramite apposita dichiarazione, a proseguire nell’esercizio dell’impresa o nel mantenimento del controllo per un periodo non inferiore a 5 anni.

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