Presunzione di residenza in Italia ex art. 2, comma 2-bis, TUIR: rileva una valutazione complessiva della situazione fattuale

22 Luglio 2021

Per l’individuazione della residenza fiscale non è possibile riferirsi ad una disamina dei criteri di attrazione basata su una scala gerarchica degli stessi. Elementi personali e patrimoniali di extraterritorialità che connotano, da un punto di vista fattuale, gli aspetti della vita del contribuente devono necessariamente essere oggetto di una lettura complessiva che prescinda da posizioni di preconcetta preminenza. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’Ordinanza 1° luglio 2021, n. 18702 (“Ordinanza” o “Pronuncia” o “Arresto”).

La fattispecie dedotta in giudizio

Tramite avviso di accertamento, oggetto del procedimento in esame, l’Agenzia delle entrate accertava nei confronti del contribuente, per l’anno di imposta 2008, redditi derivanti dai compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di amministratore e rappresentante legale non dichiarati in Italia. Il contribuente, infatti, essendo iscritto all’AIRE ed emigrato nel Principato di Monaco fin dal lontano 1987, ometteva di dichiarare in Italia i redditi derivanti dai predetti compensi.

Presentato ricorso avverso l’avviso di accertamento, i giudici di merito di prime e seconde cure confermavano la legittimità dell’atto impositivo evidenziando che:

  • il contribuente aveva mantenuto importanti legami affettivi in Italia, dove risiedevano moglie e figlia;
  • la separazione tra i coniugi non impatterebbe su tale legame in quanto sarebbe intervenuta dopo ben 5 anni rispetto all’annualità oggetto di accertamento;
  • il contribuente aveva mantenuto nel territorio dello Stato anche importanti legami professionali;
  • la stipulazione di un contratto di locazione abitativa, l’apertura di un conto corrente bancario l’immatricolazione di autovetture e la ricezione di onorificenze nel Principato di Monaco non configuravano, nel loro complesso, elementi sufficienti a vincere la presunzione di residenza in Italia ex 2, comma 2-bis TUIR.

Avverso la pronuncia di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il contribuente censurava la mancata instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale che, fondandosi l’atto impositivo sulla presunzione legale di cui all’art. 2, comma 2-bis del TUIR, avrebbe dovuto essere stato preventivamente instaurato per permettere al contribuente di fornire la prova contraria in ordine all’assenza di qualsivoglia legame con il territorio dello Stato.

Con il secondo motivo di impugnazione, il contribuente lamentava l’omessa valutazione, da parte del Giudice di seconde cure, di alcuni elementi – quali la mancata presenza del contribuente nel territorio dello Stato e lo svolgimento dell’attività professionale all’estero – che, in ossequio all’iter logico-argomentativo prospettato dalla difesa del contribuente, avrebbero dimostrato l’effettività della residenza monegasca.

La pronuncia in commento

Preliminarmente i Giudici di legittimità considerano infondato il primo motivo di impugnazione addotto dal contribuente, recisamente puntualizzando che, in caso di atti impositivi aventi ad oggetto riprese a tassazione dovute all’applicazione della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis TUIR, “l'amministrazione finanziaria è legittimata all'emissione dell'atto impositivo senza necessità di attivare un contraddittorio preventivo, in sé non previsto, mentre incombe sul contribuente dimostrare di avere reciso ogni rapporto significativo con il territorio dello Stato, trovando applicazione il principio dell'unicità del domicilio ex art. 43 cod. civ. (Cass., sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 961)”.

Più articolata l’argomentazione fatta propria dalla Suprema Corte per censurare la fondatezza del secondo motivo di impugnazione.

La Corte di legittimità, all’esito di una puntuale ricognizione degli sviluppi giurisprudenziali sia domestici che unionali, evidenzia come “ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento”. Nella valutazione degli “indici” di localizzazione del centro degli interessi vitali, pertanto, si deve prescindere da valutazioni anticipate che siano idonee ad attribuire preminenza al dato affettivo – familiare rispetto a quello patrimoniale e lavorativo.

In questo senso, come ribadito nell’ambito della Pronuncia in commento, deve essere compiuta dal giudice “una valutazione globale di tutti gli interessi del contribuente”.

Nel caso di specie, ritengono gli Ermellini, il Giudice territoriale avrebbe correttamente provveduto ad effettuare siffatta valutazione evidenziando che “nell’anno 2008 i legami affettivi [del contribuente] erano in Italia, ove erano residenti sia la moglie che la figlia, essendo intervenuta la separazione personale soltanto cinque anni dopo” e che lo stesso “aveva anche legami professionali in Italia, essendo amministratore e rappresentante unico della [società] percependo per tale incarico la retribuzione oggetto di tassazione”. Inoltre, da un punto di vista “probatorio”, tali elementi sarebbero ben più rilevanti di quelli offerti dal contribuente che, pertanto, non avrebbe assolto all’onere di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione legale recata dall’art. 2, comma 2-bis del TUIR.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigetta l’impugnazione del contribuente confermando l’impianto argomentativo delle corti territoriali.

cross