La prova del pactum fiduciae - Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15385 del 20 luglio 2020

5 Febbraio 2021

Il presente contributo si propone di esaminare l’ordinanza n. 15385, emessa dalla Corte di Cassazione in data 20 luglio 2020, che affronta il tema della prova del pactum fiduciae, strettamente connesso a quello dei requisiti di forma del pactum medesimo.

Sulla scia dei precedenti orientamenti della Suprema Corte, l’ordinanza chiarisce che anche quando il pactum fiduciae ha ad oggetto un bene immobile, stante il contenuto meramente obbligatorio, non richiede la forma scritta ai fini della sua validità.

La vicenda trae origine dall’acquisto di un immobile, fittiziamente intestato per motivi fiscali al figlio del reale acquirente.

Dal momento che il figlio interposto si rifiutava di adempiere all’obbligo di trasferimento del bene in favore del padre interponente, quest’ultimo si vedeva costretto ad adire il giudice per l’accertamento del proprio diritto. Il convenuto resisteva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Invero entrambi i gradi di merito si concludevano con l’accoglimento della domanda avanzata dall’attore e quindi con la condanna del convenuto alla restituzione dell’immobile.

In particolare, la Corte d’Appello qualificava la fattispecie in termini di “interposizione reale di persona”, l’attore-interponente aveva infatti condotto le trattative per la compravendita, aveva pagato il prezzo e solo nell’atto definitivo il bene era stato intestato al convenuto-interposto.

I giudici di merito, partendo dal presupposto che la prova dell’accordo restitutorio possa essere fornita anche verbalmente, concludevano per l’esistenza del pactum fiduciae in quanto il convenuto-interposto, in sede di interrogatorio formale aveva riconosciuto la strumentalità dell’acquisto dell’immobile rispetto all’attività di impresa dell’attore-interponente, ed in ogni caso aveva ammesso, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di essersi assunto l’obbligo di restituire l’immobile.

Il convenuto, soccombente in primo e secondo grado, adiva quindi la Corte di legittimità per la cassazione della sentenza d’appello, ritenendo necessaria la prova scritta dell’accordo restitutorio in quanto avente ad oggetto beni immobili.

La Corte di Cassazione, nella parte motiva dell’ordinanza, prende le mosse dalla differenza tra interposizione fittizia e interposizione reale per concludere che mentre nel primo caso l’accordo dissimulato debba avere forma scritta ad substantiam, nel secondo caso il pactum fiduciae possa essere stipulato anche verbalmente.

Più nel dettaglio, l’interposizione fittizia rientra nello schema della simulazione, le parti dunque pongono in essere un negozio non voluto o diverso da quello voluto che resta del tutto inefficace tra le stesse. In sostanza le parti si limitano a creare un’apparentia juris.

Nell’interposizione reale, invece, il negozio stipulato con l’interposto è valido ed efficace, tuttavia ad esso si aggiunge un accordo, il pactum fiduciae appunto, che obbliga l’interposto ad un ulteriore trasferimento del diritto in favore dell’interponente.

Chiarita la natura fiduciaria del rapporto tra l’attore e il convento, la Suprema Corte si focalizza su un ulteriore aspetto della vicenda: la prova dell’accordo restitutorio avente ad oggetto un bene immobile.

A tal fine, richiamando un precedente delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 6459/2020), la Suprema Corte riconduce il patto fiduciario alla figura del mandato senza rappresentanza, negozio che non necessita della forma scritta ai fini della validità, del quale può essere provata l’esistenza anche tramite una dichiarazione unilaterale scritta proveniente dal mandatario.

Allo stesso modo, il pactum fiduciae, che ha un contenuto esclusivamente obbligatorio, non richiede la forma scritta ad substantiam anche quando ha ad oggetto l’obbligo di trasferire un bene immobile.

In definitiva, l’accordo può essere validamente concluso anche verbalmente e la dichiarazione unilaterale mediante la quale il fiduciario riconosce l’esistenza dell’obbligo di trasferimento è meramente ricognitiva e confermativa del rapporto negoziale.

Venendo al caso di specie, la Corte di Cassazione conclude, quindi, che avendo il fiduciario in più occasioni ammesso l’esistenza dell’obbligo di trasferimento dell’immobile, sia stata fornita la prova dell’esistenza del pactum fiduciae con conseguente esonero del fiduciante dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

 

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