La fiscalità degli OICR UE e SEE alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021

14 Gennaio 2021

Premessa

La L. n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) prevede l’introduzione di un’interessante – e auspicata – disposizione tesa ad appianare il diverso trattamento fiscale previsto per i fondi di investimento europei rispetto a quelli domestici. Benché la novella non possa che essere accolta con entusiasmo, il dettato normativo lascia aperti alcuni interrogativi di ordine sistematico ed applicativo.

 

Le novità

Come noto, ai sensi dell’art. 73, comma 5-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, i fondi d’investimento istituiti nel territorio dello Stato godono di un regime di favore che prevede la non imponibilità, presso di essi, degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Diversamente, nel caso in cui i medesimi elementi reddituali siano percepiti da fondi istituiti e residenti al di fuori del territorio dello stato, essi sconteranno l’ordinario regime impositivo. Tale impostazione, però, non risultando minimamente in linea con i principi europei di libertà di stabilimento e, soprattutto, di libera circolazione dei capitali, è stata criticata non solo dalla dottrina ma anche a livello unionale. Ciò rilevato è necessario sottolineare come la menzionata legge di bilancio, mercé l’introduzione della disposizione in commento, sembri aver preso in considerazione le istanze e le considerazioni avanzate dall’Europa in punto di equiparazione del regime fiscale dei fondi istituiti negli stati membri dell’Unione.

I commi 631, 632 e 633 della legge di bilancio 2021 si muovono, come accennato, nell’intento di rendere simmetrico il trattamento fiscale previsto per i fondi stabiliti in Italia, e, pertanto, ivi residenti, rispetto a quello previsto per i fondi stabiliti in altri stati dell’Unione o dello Spazio Economico Europeo. In tal senso la novella percorre due direttrici. Se da un lato si introduce l’esenzione dalla ritenuta di cui all’art. 27 del D.P.R. 600/1973 sugli utili distribuiti da società ed enti residenti e percepiti da fondi istituiti nell’Unione o nello Spazio Economico Europeo, dall’altro si dispone che le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi non concorrano alla determinazione della base imponibile dei predetti fondi.

Si noti, inoltre, che il regime in commento trova applicazione, da un punto di vista soggettivo, con riferimento sia ai fondi autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, sia a quelli che pur non essendo conformi alla predetta direttiva sono soggetti alle forme di vigilanza previste dalla direttiva AIFM (2011/61/UE); in quest’ultimo caso si parla di fondi di investimento alternativi che siano gestiti da particolari società, le GEFIA. Ciò detto si veda come l’ambito soggettivo di applicazione della novella abbracci entrambe le tipologie di OICR senza distinzioni di sorta.

 

Gli interrogativi

La disposizione in commento si lascia sicuramente apprezzare per l’intento di eliminare le discriminazioni “fiscali” previste dal previgente regime lasciando però residuare almeno due dubbi, uno di carattere sistematico ed uno più marcatamente applicativo.

In primo luogo deve evidenziarsi l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione della novella dei fondi di investimento residenti in paesi terzi non facenti parte dell’Unione né dello Spazio Economico Europeo. Permarrebbe, pertanto, nei confronti di predetti fondi il regime discriminatorio già delineato. Orbene appare chiaro che, non essendo l’esenzione da ritenuta introdotta dalla novella in commento condizionata all’entità qualificata o meno della partecipazione, il principio che viene in rilievo nel valutare i profili discriminatori è quello della libera circolazione dei capitali di talché non si comprendono le ragioni che hanno portato all’esclusione dal beneficio dei fondi istituiti in paesi terzi. In tal senso, si veda, infatti, come profili discriminatori e restrittivi della libertà di circolazione dei capitali possano essere censurati anche da soggetti residenti in stati terzi.

Secondariamente preme sottolinearsi come la norma richiamata risulti insoddisfacente in ordine all’ambito temporale di applicazione. Se da un lato il testo definitivo della legge di bilancio si lascia apprezzare, rispetto alla precedente bozza, per aver dettato un criterio di applicazione temporale anche con riferimento alle plusvalenze, dall’altro occorre notare come la norma e, di conseguenza, il nuovo regime di esclusione dall’imposizione, trovi applicazione solo rispetto agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2021. Tale circostanza impone un riflessione. Posto che la novellata disciplina risponde alla finalità di eliminare la discriminazione scaturente dal previgente regime, si deve ritenere che tale obiettivo sarebbe stato perseguito più efficacemente prevedendo l’applicazione retroattiva con conseguente eliminazione non solo delle discriminazioni “future” ma anche di quelle “passate”.

 

In conclusione, se da un lato l’obiettivo di eliminare profili discriminatori tra fondi “domestici” e fondi residenti in Stati membri dell’Unione e nello Spazio Economico Europeo di cui la novella è latrice appare sicuramente meritevole, dall’altro, come visto, la norma lascia residuare alcune criticità difficilmente spiegabili alla luce degli obiettivi perseguiti.

cross