Tassazione dividendi distribuiti a Società Semplici

3 Dicembre 2020

La disciplina fiscale concernente la fattispecie della distribuzione di utili a favore di Società Semplici è stata modificata con l’emanazione del Decreto Legge n. 124 del 2019 e l’introduzione dell’art. 32-quater.

Lo stesso dispone che i dividendi corrisposti alla Società Semplice da soggetti IRES residenti in Italia si intendono distribuiti per trasparenza ai soci con l’applicazione del rispettivo regime fiscale a seconda della tipologia di socio percipiente:

  • se il socio della società semplice è un soggetto IRES residente il reddito è escluso da tassazione per il 95%;
  • se il socio della società semplice è un soggetto IRPEF che svolge attività d’impresa il reddito è escluso da tassazione per il 41,86%;
  • se il socio della società semplice è una persona fisica non esercente attività d’impresa, l’utile è tassato applicando una ritenuta a titolo di imposta del 26% sia che la partecipazione sia qualificata o non qualificata.

La Società Semplice deve dare comunicare alla società emittente della qualità dei propri soci affinchè questa possa intervenire correttamente in sedi di distribuzione. Si farà riferimento ai soci esistenti al momento della percezione dei redditi e non a quelli esistenti alla chiusura del periodo di imposta di riferimento.

Tale disciplina vale non solo in caso di distribuzione di dividendi ma anche nei casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale sociale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale di società o enti.

L’art. 32-quater lasciava, però, ancora dei dubbi su alcuni aspetti. Il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (così detto Decreto Liquidità), all’art. 28, ha cercato di chiarire tali dubbi.

Tra gli altri ha disposto che l’art. 32 – quater dovesse entrare in vigore a partire dai redditi prodotti dal 1 gennaio 2020. Ha stabilito anche un periodo transitorio fino al 31/12/2022. Nello specifico, i redditi prodotti fino al 31 dicembre 2019, la cui delibera di distribuzione avvenga entro il 31/12/2022, concorrono alla produzione del reddito complessivo del contribuente con percentuali variabili a seconda del periodo di produzione del reddito.

Il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, sempre all’art. 28, ha anche introdotto specifiche disposizioni concernenti gli aspetti della disciplina “Cross Border”, sempre con riferimento alle Società Semplici, che si sono mosse in tre direzioni:

  • L’ampliamento della disciplina della tassazione per trasparenza anche per gli utili distribuiti da società estere alla società semplice;
  • Il regime impositivo applicabile ai soci non residenti di società semplici;
  • La disciplina degli utili provenienti da società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (RFP).

Per quanto concerne la casistica degli utili distribuiti da società o enti non residenti a favore di Società Semplici, la normativa di cui sopra non ha fatto altro che prevedere l’applicazione del regime fiscale previsto per i “dividendi domestici”.

In caso di distribuzione di “dividendi domestici” a favore di società semplici aventi soci non residenti in Italia, invece:

  • se tali soggetti rientrano nel novero dei soggetti di cui all’art. 27 del D.P.R. 600 del 1973 si prevede l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%;
  • se tali soggetti rientrano nel novero dei soggetti di cui all’art. 27, comma 3-ter del D.P.R. 600 del 1973 si prevede l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura della minor aliquota ivi prevista (1,2%).

Nell’ultima ipotesi, ossia quando i soggetti che distribuiscono gli utili alle Società Semplici sono soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (RFP), si applica l’integrale concorrenza alla determinazione della base imponibile dei soci, siano essi persone fisiche, imprenditori o società commerciali.

L’art. 28 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 lascia sospesi alcuni interrogativi che, per quanto riguarda la tematica “Cross Border”, concernono:

  • La disciplina applicabile nel caso di dividendi di fonte estera percepiti dalla società semplice partecipata da soggetti non residenti;
  • L’interazione tra la disciplina di cui all’art. 32-quater del D.L. n. 124 del 10 ottobre 2019 con la direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE).

Solo il Legislatore o l’Amministrazione Finanziaria potranno, in futuro, fugarli.

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