Fondazioni - aspetti civilistici

14 Ottobre 2020

Le Fondazioni, disciplinate agli artt. 14 e ss. cc., sono tradizionalmente definite come un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità.

In passato il riconoscimento che attribuiva loro la personalità giuridica avveniva con Decreto del Presidente della Repubblica, attualmente invece è richiesta l’autorizzazione del Prefetto del luogo in cui l’ente ha sede. La domanda di riconoscimento viene presentata al Prefetto, allegando alla stessa Atto costitutivo e Statuto della fondazione ed il procedimento deve concludersi positivamente nel termine massimo di 120 giorni.

Una volta ottenuto il riconoscimento, e, quindi, la personalità giuridica, gli enti acquistano la capacità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta (separazione del patrimonio dell’ente da quello del suo fondatore). L’autonomia patrimoniale perfetta, quindi, implica che dei debiti contratti dall’ente risponderà esclusivamente la fondazione con il proprio patrimonio.

La fondazione può essere costituita dal fondatore anche tramite testamento, in questo caso l’atto costitutivo produrrà i propri effetti solo in conseguenza dell’apertura della successione ed il lascito testamentario indicato dal de cuius andrà a costituire l’elemento patrimoniale della fondazione.

Mentre per le associazioni è possibile la distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute o di fatto, per le fondazioni questa distinzione non è ammessa. Le fondazioni, infatti, per esistere ed operare devono essere obbligatoriamente riconosciute. Nel periodo intercorrente tra l’invio della domanda di riconoscimento e l’ottenimento dello stesso, i beni restano nella titolarità esclusiva del fondatore.

L’Atto costitutivo delle fondazioni quando è un atto inter vivos richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. Si tratta di un atto unilaterale (anche in presenza di più fondatori) e gratuito con il quale il fondatore esplicita lo scopo della fondazione e predispone la struttura organizzativa necessaria al suo perseguimento. L’atto costitutivo della fondazione può essere revocato dal solo fondatore, fino a quando non sia avvenuto il riconoscimento da parte dell’autorità pubblica o non abbia avuto inizio l’attività principale della fondazione. Alla morte del fondatore la facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Con riferimento alla durata, le fondazioni posso avere durata indeterminata, in ogni caso cessano una volta raggiunto lo scopo o in caso di sopravvenuta impossibilità a raggiungerlo.

Le fondazioni devono perseguire uno scopo non lucrativo di pubblica utilità (culturale, educativo, religioso, sociale o scientifico). Lo scopo non lucrativo non preclude alla fondazione di produrre redditi, purché gli stessi non siano distribuiti ma reinvestiti nella fondazione. Quando lo scopo è diventato inutile o impossibile da raggiungere, o quando il patrimonio è diventato insufficiente, il Prefetto, anziché dichiarare estinta la fondazione ha la facoltà di trasformarla, cercando sempre di rispettare la volontà originaria del fondatore. La trasformazione non è possibile in caso di fondazione familiare.

Questo è solo uno degli interventi consentiti alla pubblica autorità sulle fondazioni. Si pensi alla necessità che l’autorità governativa autorizzi l’azione di responsabilità contro gli amministratori o al potere di coordinamento dell’attività di più fondazioni.

L’unico organo previsto per le fondazioni è quello amministrativo in cui vengono concentrati tutti i poteri. I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo, mentre i successivi sono nominati secondo i criteri indicati nell’atto stesso.

La fondazione si estingue perché lo scopo è diventato impossibile da raggiungere, è stato raggiunto o per altre cause indicate nell’atto costitutivo e nello statuto. E’ il Prefetto che accerta, su istanza di qualsiasi interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una causa di estinzione e la comunica all’organo amministrativo e al tribunale territorialmente competente. Si avvia così la fase di liquidazione al termine della quale, se ci sono beni residui, il Prefetto ne dispone l’attribuzione ad altri enti aventi fini analoghi, è infatti escluso che i beni possano essere restituiti al fondatore o ai suoi eredi, stante il fine di pubblica utilità perseguito dall’ente.

A questo punto al Prefetto non resta che chiedere la cancellazione della fondazione dal registro delle persone giuridiche.

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