Le polizze vita unit e index linked

13 Ottobre 2020

Le polizze assicurative si sono affermate come un valido strumento di tutela e segregazione patrimoniale sia per la varietà dei prodotti offerti dal mercato, sia per il regime fiscale di favore che le caratterizza.

Di frequente, ormai, le polizze assicurative sono utilizzate per la pianificazione patrimoniale e successoria, per ottimizzare il passaggio generazionale o semplicemente per investire.

Il presente contributo si focalizza su una particolare tipologia di polizze assicurative, caratterizzate da una preponderante componente finanziaria, che consente potenziali margini di guadagno in favore dei contraenti o dei terzi beneficiari.

Ci si riferisce, in particolare, alle polizze vita unit linked e index linked. Queste differiscono dal modello classico di assicurazione sulla vita in quanto non dipendono da eventi attinenti alla vita dell’assicurato.

Quanto alle polizze vita unit linked, si tratta di prodotti assicurativi il cui rendimento dipende dall’andamento di fondi comuni di investimento interni, appositamente costituiti dalla compagnia assicurativa. Pertanto, a fronte della corresponsione del premio in un’unica soluzione o tramite versamenti periodici, il capitale dell’assicurato viene impiegato nell’acquisto di quote del fondo che a sua volta può investire in altri fondi di investimento o SICAV.

In altre parole, il valore del capitale investito dipende dall’andamento dei mercati finanziari. In fase di sottoscrizione, l’assicurato può decidere il profilo di rischio che è disposto ad affrontare, normalmente maggiore è il rischio, maggiori sono le possibilità di guadagno.

Nel dettaglio, tali polizze possono essere:

  • garantite per cui il rischio è totalmente a carico della compagnia che è obbligata a restituire interamente il capitale a prescindere dai rendimenti;
  • parzialmente garantite in cui il rischio è ripartito tra l’assicurato e la compagnia di assicurazione;
  • pure in cui il rischio finanziario grava totalmente sull’assicurato.

Passando alla seconda tipologia di prodotto assicurativo oggetto del presente contributo, le polizze index linked sono caratterizzate da un alto contenuto finanziario, il cui rendimento dipende dall’andamento dell’indice collegato alla polizza. Può trattarsi di:

  • indici di Borsa;
  • indici azionari settoriali;
  • titoli o portafogli di titoli azionari;
  • tassi di cambio.

Con riguardo alle polizze index, l’IVASS ha chiarito che gli indici di riferimento devono essere pubblici e adeguatamente diversificati. È più frequente che, nel caso in cui sia scelto questo prodotto, il premio sia versato in un’unica soluzione ed il profilo di rischio scelto dal contraente garantisca alla scadenza almeno la restituzione del capitale investito.

La polizza index linked prevede l’investimento in un titolo strutturato, il capitale quindi viene diviso in due quote:

  • quella più grande viene investita in un titolo di debito;
  • la quota residua è investita in strumenti derivati, solitamente opzioni.

Durante il periodo di investimento la rivalutazione dell’obbligazione consente il rimborso del capitale investito, al quale si aggiunge il rendimento prodotto dallo strumento derivato se esistente, altrimenti l’opzione viene abbandonata.

Attualmente le polizze più diffuse sono le unit linked, mentre le index linked hanno subito un duro colpo a seguito della crisi finanziaria del 2008.

Il carattere ibrido di questi prodotti ha generato un acceso dibattito in relazione alla loro natura giuridica. Stando all’impostazione prevalente, pur presentando un’importante componente finanziaria, si ritiene che debbano comunque considerarsi prodotti assicurativi.

In ogni caso, la componente finanziaria delle polizze unit e index linked non può essere ignorata e, per tale motivo, si è reso necessario un adeguamento del codice delle assicurazioni private al fine di garantire la miglior tutela del contraente investitore. È stato previsto, inoltre, che in aggiunta all’attività di vigilanza e di regolazione da parte dell’IVASS il settore delle polizze linked sia vigilato e controllato anche dalla Consob.

Alle polizze linked, al pari degli altri prodotti assicurativi vita, si applica l’art. 1923 c.c. il quale dispone, al comma 1, l’impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario di un’assicurazione sulla vita. Il comma 2 della medesima norma fa salve “rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”.

L’art. 1923 c.c., quindi, preclude ai creditori l’azione esecutiva o cautelare sulle somme da corrispondere al contraente o altro beneficiario. Si ritiene, tuttavia, che tale divieto operi solo sulle somme non ancora corrisposte poiché quelle percepite, confondendosi con il patrimonio dell’avente diritto, ne seguono le sorti.

Si segnala che il divieto di azioni esecutive e cautelari non si estende al sequestro penale funzionale alla confisca.

In buona sostanza, il divieto di pignorabilità e sequestrabilità delle polizze costituisce uno strumento di difesa del debitore nei confronti dei propri creditori, voluto dal legislatore a condizione che vi sia una chiara finalità previdenziale e non il mero fine di eludere indebitamente gli stessi.

In conclusione, si ricorda quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3263 del 2016 la quale ha ribadito che le polizze sulla vita aventi contenuto finanziario, nelle quali è designato, come beneficiario, un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento o dipendenza economica sono configurabili, fino a prova contraria, come donazioni indirette a favore dei beneficiari delle polizze stesse, nel caso in cui non sia emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità

Alla morte dello stipulante; inoltre, l’indennizzo deve essere attribuito direttamente ai beneficiari designati senza transitare attraverso l’asse ereditario e senza essere interessato dalle vicende successorie.

 

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