Il Contratto di affidamento fiduciario

6 Ottobre 2020

Con il contratto di affidamento fiduciario l’affidante trasferisce all’affidatario, che ne diventa fiduciariamente titolare, beni o diritti che entrano a far parte, temporaneamente, del patrimonio dell’affidatario, dando origine, però, ad un “patrimonio segregato” rispetto al resto dei beni ad esso intestati.

La segregazione comporta che tali beni non possano essere aggrediti dai creditori personali dell’affidatario, non rientrino nella comunione legale con il coniuge e non cadano in successione ereditaria dell’affidatario stesso.

L’affidatario è tenuto ad amministrare i beni ed i diritti oggetto del suddetto contratto a vantaggio di uno o più beneficiari, seguendo uno specifico programma predisposto dal fiduciante, che deve essere adeguatamente pubblicizzato al fine di renderlo opponibile ai terzi.

Il contratto può poi prevedere l’esistenza della figura di un garante che ha il compito di controllare l’operato dell’affidatario.

Le somiglianze strutturali tra il contratto di affidamento fiduciario ed il Trust lo rendono una valida alternativa ad esso per i minori costi che l’affidante deve sostenere per attivarlo e mantenerlo in vita, ma soprattutto perché supera una delle più forti criticità del Trust ossia il fatto che lo stesso non sia previsto dall’ordinamento italiano

La L. n. 112 del 2016 (c.d. “Legge sul dopo di noi”) ha dato un nomen al contratto di affidamento fiduciario, senza tuttavia specificarne la disciplina, si tratta, pertanto, di un contratto atipico ma nominato dal legislatore (come già accaduto in passato per il franchising e per il factoring).

La suddetta affinità con il Trust permetterebbe di ritenere ammissibile anche un’estensione al contratto di affidamento fiduciario della disciplina fiscale prevista per il Trust, ma al momento non ci sono specifiche pronunce a riguardo.

Assofiduciaria, l’associazione di categoria delle società fiduciarie, sta da tempo lavorando con l’Amministrazione Finanziaria e il Consiglio nazionale del notariato, oltre che col Legislatore, al fine di colmare le lacune normative ad oggi esistenti e porre in essere linee guida specifiche che possano poi permettere ai soggetti che operano nel settore dell’”Asset protection” di proporre alla propria clientela tale strumento di protezione del patrimonio personale.

 

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