Quando si parla di “Fiducia” nell’ordinamento giuridico bisogna distinguere tra “Fiducia Romanistica” e “Fiducia Germanistica”. La Fiducia Romanistica è tipica di quel negozio fiduciario in cui un soggetto (il fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di un bene o di un diritto (reale o personale) perché lo stesso lo amministri per il raggiungimento di un determinato scopo, seguendo determinate istruzioni indicate nel così detto “pactum fiduciae”. Tale patto è un contratto sottoscritto da fiduciante e fiduciario che obbliga le parti a rispettarlo ma non è opponibile a terzi. Per il terzo la proprietà del bene in capo al fiduciario è effettiva. Questo vuol dire che se il fiduciario vendesse il diritto acquisito ad un terzo in violazione del pactum fiduciae, il fiduciante non potrebbe pretendere la restituzione del bene, che rimane al terzo al quale è stato venduto, ma potrebbe richiedere solo il risarcimento del danno che gli è stato recato da tale vendita. Il Fiduciario si impegna a ritrasferire i beni oggetto di tale tipologia di contratto al fiduciante o di trasferirlo ad un terzo su richiesta o al termine del contratto. Nella Fiducia di tipo germanistico, invece, il fiduciante non trasferisce al fiduciario la proprietà sostanziale del diritto ma solo la legittimazione a esercitarlo a proprio nome ma per ordine e conto del fiduciante. La proprietà sostanziale del diritto rimane in capo al fiduciante. In questo caso la limitazione del potere attribuito al fiduciario è opponibile ai terzi. Si ha scissione tra proprietà formale del diritto che rimane in capo al fiduciante e la legittimazione al suo esercizio concessa al fiduciario. In questo caso se il fiduciario cede ad un terzo impropriamente il bene o il diritto, il fiduciante può pretendere la restituzione del bene, in quanto in questo caso la limitazione dei poteri in capo al fiduciario è opponibile ai terzi. Un negozio tipico a cui si applica tale tipologia di fiducia è il mandato fiduciario senza rappresentanza tipico delle società fiduciarie.